Studi settore – Contabilità regolare – Nessuna richiesta di altri elementi da parte del fisco – Applicabilità – Sussistenza
La procedura di accertamento tributario standardizzato, quella basata sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati. Per tale ragione, la motivazione dell’atto impositivo non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento tra reddito dichiarato e parametri di riferimento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto, nonché con l’indicazione delle ragioni per le quali sono state disattese, dall’Ufficio, le contestazioni sollevate dal contribuente.
Inoltre la Corte di Cassazione afferma che sul contribuente “incombe l’onere di muovere rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicati, nonché di provare – sia in sede amministrativa, che dinanzi al giudice tributario di merito – la sussistenza delle condizioni, anche con riferimento alla specifica realtà dell’attività economica esercitata, che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui è applicabile lo “standard” prescelto dall’amministrazione finanziaria (cfr., in tal senso, Cass.S.U. 26635/09, Cass. 4148/09, Cass. 12558/10). In definitiva, dunque, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità dell’atto di accertamento fondato sui suddetti parametri, è tenuto a valutare, in primis, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, e solo una volta ritenuto che si sia formata una valida prova presuntiva, ai sensi degli artt. 2727 e ss. C.c., dovrà dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, gravato da tale onere specifico (Cass. 9784/10).”
Infine rilevano gli Ermellini sulla natura degli studi di settore e/o parametri “che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità non impedisce l’applicazione degli “standard”, né costituisce una valida prova contraria (Cass.S.U. 26635/09).”
Cliccare sul link per visualizzare la sentenza della corte di cassazione n. 6929 del 2013
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