La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12722 del 23 maggio 2013 ha affermato che l’accordo aziendale stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali ha efficacia erga omnes anche nei confronti di quei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. Unica eccezione è per i lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, abbiano espresso esplicito dissenso al contratto aziendale e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Cass. sez. lav. n. 6044 del 18/4/2012 e Cass. sez. lav. n. 10353 del 28/5/2004)
Nel caso di specie, la Corte Suprema, affermando il principio, ha ritenuto applicabile l’accordo aziendale ad un lavoratore che, senza essere iscritto all’organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato dissenziente e aveva anzi invocato l’accordo medesimo a fondamento delle sue istanze)”. (Conforme a Cass. sez. lav. n. 10353 del 28/5/2004)
Invero, la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindiblità della disciplina, che ne risulta, concorrono a giustificare – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 17674/2002 e n.5953/99) – la efficacia soggettiva “erga omnes” dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
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