Il Consiglio Nazionale dell`Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Direzione Generale del Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell`art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, recante la disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni.
In particolare e` stato richiesto se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.
Nel rispondere al quesito il Ministero ha ricordato che “l`art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 contempla la possibilita` di fruizione di benefici contributivi per un periodo pari a 36 mesi, nel caso in cui l`azienda assuma lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche in part-time, nel rispetto di un duplice ordine di requisiti.”
In tale ambito si tratta di assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di pari durata. Inoltre, continua il Ministero, la disposizione, modificata dalla L. n. 92/2012, richiede che le medesime assunzioni non siano effettuate “in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi”.
In relazione a tale ultima condizione, viene sottolineato che il periodo da prendere in considerazione per la verifica di una eventuale sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi va individuato nei sei mesi immediatamente precedenti all`assunzione, in analogia con quanto previsto in materia di riduzioni o sospensioni di personale ex art. 15, comma 6, della L. n. 264/1949, come modificato dall`art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 297/2002 (cfr. INPS mess. n. 20607 del 30 maggio2005).
L. n. 92/2012 ha introdotto alcuni principi di immediata applicazione in ordine alla fruizione degli incentivi, ivi compresi quelli di cui alla L. n. 407/1990 e in particolare:
- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest`ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all`utilizzatore;
- ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l`attivita` in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
- non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Nella ipotesi prospettata dal quesito posto all`attenzione del Ministero del Lavoro, quale quella di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale, il competente Dicastero ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione puo` applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio.
Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, nulla puo` ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell`art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse gia` stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato e quindi l`agevolazione contributiva potra` essere riconosciuta per intero. Per contro la stessa agevolazione non potra` essere ridotta cumulando i periodi agevolati precedenti.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 del 8 marzo 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. In particolare, l’istante chiede se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex di pendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.
Nel caso in cui invece il datore di lavoro assuma “nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva gia` beneficiato delle agevolazioni medesime”, nelle fattispecie realizzatesi anteriormente all`entrata in vigore della L. n. 92/2012, e` riconoscibile il beneficio solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, cio` in quanto non vi e` stata interruzione dello stato di disoccupazione.
Nell`interpello in esame si coglie l`occasione per precisare che la fattispecie di stato di “disoccupazione” di cui all`art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 181/2000 viene espressamente abrogata, a decorrere dal 18 luglio 2012, dall`art. 4,comma 33, lett. c), L. n. 92.
La nuova riformulazione dell`art. 4 D.lgs 181/2000 stabilisce che la perdita dello stato di disoccupazione si verifica:
- in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell`ambito delle misure di prevenzione di cui all`articolo 3 del medesimo D. Lgs.;
- in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato di lavoro temporaneo, ex L. n.196/1997.
La sospensione dello stato di disoccupazione, invece, ad oggi si realizza in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
Allegato:
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