Il Ministero del Lavoro, ad integrazione delle indicazioni operative già fornite con circolare n. 14/2013, pubblica e diffonde la lettera circolare n. 12693 del 12 luglio 2013 per chiarire ulteriormente la corretta interpretazione della disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center.
Il Ministero del Lavoro aveva precisato con la circolare n. 14/2013 come nelle ipotesi di attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound il ricorso ai contratti di collaborazione è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda ed in deroga ai requisiti che legittimano il ricorso a tale tipologia contrattuale, ovvero: sussistenza di uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, collegamento ad un determinato risultato finale e divieto di mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.
Peraltro, la citata circolare ha anche definito le attività outbound, da intendersi come quelle nell’ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente. Ciò, a differenza di quanto avviene nell’inbound, in cui l’operatore non gestisce la propria attività, giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza.
Tutto quanto premesso, il Ministero del lavoro con la lettera circolare n. 12693 del 12 luglio 2013 riconferma che a suo dire il Legislatore ha voluto introdurre una semplificazione nell’ambito dei call-center, consentendo l’impiego del personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di “attività di servizi”, tra cui risultano evidentemente annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale “vendita” di prodotti o di servizi.
In particolare, il Ministero evidenzia che l’articolo 61, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003 non trova applicazione, anche con riferimento alla sussistenza di uno specifico progetto, nelle ipotesi di “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda.
La semplificazione, introdotta dal legislatore nell’ambito dei call-center, consente l’impiego di personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di “attività di servizi”, tra cui risultano annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale “vendita” di prodotti o di servizi.
Rimane in ogni caso ferma la necessaria previsione di un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale, che assume, nella sostanza, una funzione “autorizzatoria” del ricorso alla menzionata tipologia contrattuale. Anche se, nelle more della introduzione di tali clausole contrattuali ed al fine di non impedire l’utilizzo dell’istituto, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei call-center è comunque consentito nel rispetto di quanto stabilito in via generale dall’articolo 63, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003, secondo cui “in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.
La lettera circolare ritorna, quindi, su alcuni aspetti di tale disciplina e, in particolare, affronta la questione più importante: in cosa si concretizza la previsione che esclude, per i servizi resi dai call center in regime di outbound, l’applicabilità delle norme contenute nella legge Biagi e modificate dalla legge Fornero.
A tale riguardo, il ministero spiega che l’esclusione si concretizza nell’inapplicabilità, per i predetti servizi, delle norme che impongono il collegamento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a uno specifico progetto. In secondo luogo, l’interpello affronta il tema delle attività che possono rientrare nell’ambito di esenzione normativa. A tale proposito, viene precisato che, per i call center, beneficiano del regime agevolato anche le attività di ricerca di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale vendita di prodotti e servizi.
Infine, l’interpello ribadisce che l’esenzione prevista dalla norma si applica solo se il contratto di collaborazione prevede il pagamento di un corrispettivo stabilito da un contratto collettivo che regola in maniera specifica tali prestazioni.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO INTERNO - Circolare 06 agosto 2019, n. 12693 - Istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo - Imposta di bollo -Trasmissione parere
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 16 aprile 2019, n. 8 - Finanziamento per l'anno 2019 delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore del call-center
- INPS - Circolare 11 febbraio 2020, n. 21 - Articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Finanziamento per l’anno 2019 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 luglio 2019, n. 18554 - Call center - Il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l’appaltatore, in relazione alla peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione…
- GARANTE per la PROTEZIONE dei DATI PERSONALI - Nota n. 516 del 19 gennaio 2024 - Giustizia: Garante Privacy, più tutele per gli atti videoregistrati - Telemarketing: il Garante Privacy multa un call center per 60mila euro - Salute, donazione del corpo…
- MINISTERO LAVORO E POLITCHE SOCIALI - Comunicato 14 ottobre 2019 - Call center, Catalfo: "Attenzione massima del Governo su comparto"
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…