CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2013, n. 11490
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione apparente – Semplice rinvio agli esiti del processo penale – Sussiste
Osserva
La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 71/12/2003 della CTP di Messina che aveva accolto il ricorso della parte contribuente – ed ha così annullato l’avviso di rettifica concernente IVA per l’anno 1996, avviso emesso (a seguito di PVC e verifiche fiscali) sul presupposto che il contribuente avesse indebitamente detratto IVA a fronte di operazioni inesistenti fatturate da ditte dall’Amministrazione considerate “cartiere” ed avesse omesso di fatturare la cessione di animali vivi.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la sentenza emessa dal Tribunale Penale di Barcellona Pozzo di Gotto non aveva rilevato reati negli stessi fatti qui oggetto di controversia, sicché anche la Commissione Regionale riteneva di doversi conformare al giudicato penale e dichiarare regolari le contestate operazioni, in difetto di elementi che valessero a farle considerare fittizie. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso – ai sensi dell’ art. 380-bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc – può essere definiti – previa loro riunione – ai sensi dell’ art. 375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura – motivo centrato sul vizio di motivazione – l’Agenzia si duole della sentenza di secondo grado per essere stata questa redatta in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente precisione le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le determinazioni contenute nel dispositivo, in riferimento alle censure (proposte dalla odierna parte ricorrente con l’atto di appello) concernenti la contestata fittizietà delle operazioni di cui si è detto. Il semplice rinvio agli esiti del processo penale (quest’ultimo primo di efficacia vincolante nel processo tributano, a mente dell’art. 654 cpp) non avrebbe potuto integrare idonea ed autonoma valutazione delle circostanze di causa, con specifico riferimento alla rilevanza di queste ultime nella vicenda tributaria.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la qua!e:”E denunziarle in sede dì legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica”.
Nella specie di causa il giudicante si è indotto a respingere l’appello della parte pubblica sulla scorta della mera acritica ricezione degli esiti dei processo penale e senza chiarire in alcun modo la ragione per la quale detti esiti potessero avere rilevanza probatoria nell’alveo del procedimento relativo all’accertamento dell’obbligazione tributaria concernente l’avvenuta detrazione di costi che si assumono essere inesistenti e nulla ha detto – inoltre – con riferimento alle contestate omissioni di fatturazione di operazioni di vendita.
Non par dubbio che siffatte motivazioni del provvedimento risultino apodittiche ed insufficienti a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale, a proposito di decisive circostanze oggetto di controversia tra le parti. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente rinvio al giudice dell’appello, apparendo necessario rinnovare l’esame delle questioni sottopostegli.
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
-che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
– che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
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