Corte di Cassazione sentenza n. 10405 del 21 giugno 2012
LAVORO SUBORDINATO – LAVORO (RAPPORTO DI) – TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
massima
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Il trasferimento disciplinare è legittimo sempre che esso sia previsto come tale dalla contrattazione collettiva, non potendo, in caso contrario, il datore di lavoro sanzionare l’inadempimento del lavoratore col suo trasferimento.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 29 marzo 2012, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’articolo 380 bis c.p.c.
2. “La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13.7.2010, ha confermato la sentenza impugnata da (OMISSIS) con la quale era stata rigetta la domanda del ricorrente tendente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento intimato dalla s.p.a. (OMISSIS), già (OMISSIS), e la reintegrazione nel posto di lavoro;
3. la Corte territoriale respingeva l’impugnazione e rilevava la tempestività della contestazione disciplinare (cinque mesi intercorsi tra gli accadimenti, gli accertamenti e la contestazione) in considerazione della complessità della struttura aziendale e dei tempi tecnici necessari per le opportune verifiche (concernendo, gli addebiti, in particolare, l’omessa denuncia di una ammanco giornaliero di cassa e l’effettuazione di operazioni di conto corrente senza l’autorizzazione scritta dei clienti ovvero con causale non appropriata); la regolare contestazione con audizione a discolpa del lavoratore, assistito dal proprio rappresentante sindacale, non snaturata dall’audizione informale del dipendente onde valutare l’opportunità di procedere disciplinarmente o di chiudere la pratica; la non contestazione dei fatti ascritti, con esclusione di un’operazione di prelievo su un conto corrente); l’idoneità del complesso comportamento del dipendente a ledere l’elemento fiduciario anche in considerazione della qualifica e delle mansioni e del particolare rigore richiesto nel settore bancario; l’atteggiamento della Banca, che inviava il dipendente in missione presso altra sede, dimostrativo non già della persistente fiducia, sibbene della necessità di allontanare il dipendente per una migliore verifica delle irregolarità ;
4. con il ricorso per cassazione (OMISSIS), con due articolati motivi, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, contesta la ricostruzione degli eventi compiuta dal giudice di merito, sostenendo che il licenziamento gli era stato irrogato illegittimamente e senza il rispetto delle garanzie difensive e dei principi di tempestività e di proporzionalità della sanzione;
5. resiste con controricorso (OMISSIS) spa già (OMISSIS);
6. il ricorso si palesa inammissibile per un duplice profilo;
7. il punto n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., consente il ricorso per cassazione per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e, all’evidenza, come sottolineato dall’uso della disgiunzione, la motivazione della sentenza può essere viziata perche è stata omessa o perché è contraddittoria, ma non può, al contempo, mancare ed essere contraddittoria, come invece assume il ricorrente, con proposizione, pertanto, inammissibile; peraltro, la deduzione dei vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità , o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere, come nella specie, il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice del gravame con il convincimento e con le tesi della parte, risolvendosi il motivo di ricorso in un’inammissibile richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, osservando ulteriormente quanto segue.
11. Gli addebiti ascritti al dipendente, con lettera 4 aprile 2005, per fatti verificatisi tra il (OMISSIS), concernevano, come riportati dalla corte territoriale: 1) l’aver effettuato alcune operazioni di versamento di prelievo per conto di clienti della banca senza rispettare la procedura prevista, ossia senza la preventiva richiesta del correntista dell’autorizzazione scritta, ovvero indicando una causale di movimento non appropriata; 2) l’aver effettuato tre distinte operazioni di accredito sul conto della ditta (OMISSIS) con causale operativa non appropriata; 3) l’aver omesso la segnalazione di un ammanco di cassa dell’importo di euro 4.798,11 azzerato successivamente in diverse giornate contabili senza aver ricevuto alcuna autorizzazione in merito; 4) l’aver prelevato da conti correnti intestati ad amici e/o parenti somme per esigenze personali.
12. La corte territoriale ha, invero, ritenuto incontestati dal dipendente i fatti addebitati, ad eccezione di un’operazione di prelievo su un conto corrente, tuttavia quanto alla giustificazioni addotte dal lavoratore per giustificare l’ammanco di cassa e l’effettuazione di operazioni di cassa sulla base di distinte senza firme del cliente o con causale operativa, se non ha in alcun modo motivato sulle distinte con “causale operativa non appropriata” ovvero genericamente richiamato, per le distinte senza firme del cliente, una “prassi tollerata più che incoraggiata o autorizzata” dal preposto, volta solo a differire ad un momento successivo l’operazione, ha adeguatamente motivato, con riferimento all’ammanco giornaliero di cassa la contrarietà alle disposizioni interne e regolamentari, alle norme contrattuali (l’obbligo di denuncia non oltre la presentazione della situazione giornaliera ex articolo 31 c.c.n.l. di settore) e l’idoneità della predetta condotta, anche da sola, a ledere l’elemento fiduciario ancor più in relazione alle mansioni svolte dal dipendente (di addetto operativo con responsabilità di cassa presso uno sportello al pubblico della filiale della Banca intimata).
13. L’immutata fiducia della Banca, propugnata dal dipendente sulla scorta del trasferimento ad altra sede e ritenuto sintomatico della conservazione del vincolo fiduciario tra le parti così inferendone una sorta di interruzione del procedimento disciplinare, non può affermarsi se non con adeguato riscontro della volontà datoriale di sospendere l’intrapresa iniziativa disciplinare per destinare il lavoratore, conservando l’identità delle mansioni, ad altra sede lavorativa, solo in tal caso potendo ritenersi rinnovata la fiducia datoriale, diversamente dalla vicenda all’esame del Collegio ove il trasferimento, come adeguatamente e logicamente motivato dalla corte territoriale, seguito all’assegnazione del dipendente al back office senza uso di terminale, ha avuto la valenza di allontanamento dalla sede lavorativa per meglio verificare le riscontrate irregolarità .
14. Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 30,00 per esborsi, oltre euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori.
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