CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2013, n. 14640
Lavoro dipendente – Tempo indeterminato – Sgravio contributivo – Denuncia mensile – Omissione contributiva – Sanzione amministrativa
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26/11 – 21/12/07 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’impugnazione proposta da M. O. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che aveva rigettato l’opposizione alla cartella di pagamento con la quale l’Inps gli aveva intimato di versare la somma di € 9251,52 a titolo di omissione contributiva e di mancata corresponsione delle relative somme aggiunte.
L’opponente aveva sostenuto il diritto allo sgravio contributivo per aver assunto della nuova manodopera a tempo indeterminato, aggiungendo che ciò lo avrebbe esentato dal presentare le denunce mensili, la cui omissione avrebbe potuto giustificare, tutt’al più, l’irrogazione della sola sanzione amministrativa di cui all’art. 30 della legge 21/12/78, n. 843. La Corte di merito ha, invece, ritenuto che le denunce mensili non erano surrogabili con altri adempimenti gravanti sull’imprenditore per differenti esigenze contabili, amministrative e tributarie, per cui l’omissione delle suddette denunce non consentiva all’istituto previdenziale di verificare la ricorrenza delle condizioni di legge per il riconoscimento dello sgravio e comportava, al tempo stesso, la mancanza dei presupposti per il conseguimento di tale beneficio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il M., il quale affida l’impugnazione a due motivi di censura. Resiste con controricorso l’Inps.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 488 del 23/12/1988 in quanto ritiene illegittima l’interpretazione offertane dalla Corte territoriale, secondo la quale la mancata denunzia all’lnps dei dipendenti assunti a tempo indeterminato non avrebbe consentito la verifica del diritto dell’imprenditore agli sgravi contributivi. L’illegittimità di tale interpretazione risiederebbe, secondo il ricorrente, nel fatto che egli aveva sostanzialmente adottato una forma equipollente a quella della comunicazione all’ente previdenziale, vale a dire l’iscrizione dei lavoratori nel libro matricola, preoccupandosi, altresì, di indicare la retribuzione conforme a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Il motivo è infondato, in quanto, come correttamente rilevato dai giudici d’appello, la prescritta denunzia mensile, atta a consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per lo sgravio contributivo e per il conseguente accesso allo stesso beneficio, non poteva essere surrogata da altre forme unilateralmente decise dal datore di lavoro per le diverse finalità contabili, fiscali ed amministrative. Infatti, la legge n. 448 del 23/12/1988 sulle misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, nel dettare le disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, prevede all’art. 3 (dedicato agli incentivi per le imprese), comma 5, lo sgravio contributivo per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31/12/1998 da parte dei datori di lavoro operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e nello stabilirne l’entità aggiunge, al sesto comma, che le agevolazioni si applicano a determinate condizioni che vengono specificatamente indicate. Tali condizioni sono, in breve, quelle attinenti alla necessità di un incremento dei dipendenti assunti a tempo pieno ed indeterminato, allo svolgimento di attività che non assorbano nemmeno in parte quelle di imprese preesistenti, alle garanzie che il livello occupazionale non subisca riduzioni nel periodo agevolato, che i dipendenti assunti siano iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscano della cassa integrazione guadagni nei suddetti territori, che i contratti siano a tempo indeterminato e che rispettino le disposizioni dei contratti collettivi, oltre quelle statali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In concreto, come è dato vedere, si tratta di precisi requisiti contemplati dalla suddetta norma la cui sussistenza non può che essere verificata all’esito di un accertamento che presuppone logicamente una comunicazione circostanziata, sgravio contributivo, per cui sotto tale aspetto la sentenza impugnata non merita la censura che le viene mossa.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5 e 6, della legge n. 448/98 in quanto assume che le conseguenze che potevano scaturire dall’omessa presentazione delle suddette denunzie mensili erano quelle connesse all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 30, I. n. 843/78, posto che, a suo giudizio, l’obbligo della presentazione delle stesse denunzie sorgerebbe solo in relazione al versamento dei contributi e non anche alle ipotesi di sgravio contributivo. Il motivo è infondato.
Anzitutto, la sanzione amministrativa è in realtà stabilita solo con riferimento all’omesso versamento di contributi, tant’è vero che l’art. 30 della legge 21/12/1978 n. 843, dopo aver precisato che il datore di lavoro è obbligato a presentare all’lnps, entro i termini fissati per il versamento dei contributi e con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte su moduli predisposti dall’Istituto medesimo, punisce il relativo inadempimento con apposita sanzione amministrativa per ogni lavoratore dipendente.
Inoltre, il fatto che la presentazione delle denunzie mensili sia stata prevista per la verifica del rispetto degli obblighi contributivi non significa che lo stesso adempimento non possa egualmente assolvere alla funzione di verifica, da parte dello stesso ente previdenziale, della sussistenza delle condizioni per l’accesso al beneficio degli invocati sgravi contributivi. Invero, solo attraverso la verifica della situazione contributiva, che presuppone una formale denunzia nei termini sopra illustrati, è possibile per l’istituto di previdenza accertare la sussistenza del diritto allo sgravio dei contributi in base alle condizioni fissate dalla legge che le contempla.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di € 2500,00 per compensi professionali e di € 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9485 - Nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti, per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l'onere di provare il possesso dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 marzo 2020, n. 7475 - Sgravi contributivi indebitamente fruiti in relazione alla stipula di contratti di formazione e lavoro
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40005 - Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 luglio 2020, n. 15640 - La concessione degli sgravi contributivi ex art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, richiamato dall'art. 44, comma 1, della l. n. 448 del 2001, presuppone che il livello di occupazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2019, n. 12774 - In tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 8 della l. n. 223 del 1991, nell'ipotesi di cessione d'azienda, è onere del datore di lavoro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5821 - Applicabilità del beneficio degli sgravi contributivi per imprese agricole operanti in zone svantaggiate e montane anche per i dipendenti con qualifica dirigenziale
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…