CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2014, n. 3129
Tributi – Imposte sui redditi – Dichiarazione congiunta – Accertamento redditi a carico del coniuge codichiarante – Responsabilità solidale – Sussiste
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di M.A.P. (che non ha resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 107/26/08 con la quale la C.T.R. Sicilia sezione n. 26 ha conferma la decisione dei primi giudici che avevano annullato la cartella di pagamento opposta dalla P. in quanto l’iscrizione a ruolo riguardava il reddito relativo al 1996 percepito dal coniuge codichiarante della contribuente.
2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17 u.c. l. 114/77, 34 d.p.r. 602/731 e 1292 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere i giudici d’appello considerato che la presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi da parte dei coniugi non ha effetto solo per i redditi dichiarati ma si estende anche a quelli successivamente accertati a carico del coniuge codichiarante.
La censura è fondata, posto che, a norma dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, ove i coniugi abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi in quanto i coniugi medesimi “sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità – alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide regioni per discostarsene, la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi “per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, prevista dall’art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi (v. cass. n.9209 del 2011).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa col rigetto del ricorso introduttivo. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente. Si dispone invece la compensazione delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, atteso lo sviluppo della vicenda processuale nel merito ed il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità nei termini soprarichiamati in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €1.400,00 oltre eventuali spese prenotate a debito. Compensa le spese dei giudizi di merito.
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