Corte di Cassazione sentenza n. 6556 del 27 aprile 2012
ICI – OBBLIGO DI DENUNCIA IMMOBILE – VIOLAZIONE AUTONOMA
massima
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In tema di ICI la violazione dell’obbligo di denuncia del possesso di un immobile, o delle sue variazioni, non ha natura istantanea. C’è dunque una violazione autonoma se la denuncia è stata omessa per ogni anno d’imposta successivo a quello in cui si è verificato l’acquisto.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Fiumicino ricorre per cassazione deducendo tre motivi avverso la sentenza n. 134/28/09 del 9 luglio 2009 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello della A. circa i criteri di applicazione delle sanzioni per omessa denuncia ICI e circa l’agevolazione applicabile per gli appartamenti di proprietà dell’A.
L’A. si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 aprile 2010, n. 8849) secondo cui in tema di ici la violazione dell’obbligo di denuncia del possesso di un immobile, o delle sue variazioni, non ha natura istantanea; qualora – pertanto – detta denuncia sia stata omessa per ciascun anno di imposta successivo a quello in cui si è verificato l’acquisto del possesso (o la variazione non denunciata) sussiste, un’autonoma violazione, punibile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1.
Debbono invece essere rigettati il secondo ed il terzo motivo in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che per i periodi anteriori al 1° gennaio 2008 (data cui gli immobili in questione sono esenti da ICI ai sensi del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 126) agli immobili degli Iacp (ora ACER) non spettava bensì l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), ma invece e soltanto la riduzione di imposta prevista dall’art. 8, 4 comma, medesimo D.Lgs. (Cass. Sez. un. 26 novembre 2008, n. 28160; sez. trib. 30 giugno 2010 n. 15444).
Si deve poi presumere che gli alloggi di cui si discute siano gestiti dall’ente pubblico in conformità alla legge e quindi siano “regolarmente assegnati” (cosi come vuole la norma agevolativa), incombendo sull’ente impositore la eventuale prova contraria. Non appare in proposito appropriato il richiamo della difesa del Comune alla sentenza 14 gennaio 2005, n. 661, che riguarda la riduzione dell’imposta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili, riduzione che è subordinata alla prova fornita, caso per caso, dell’effettiva impossibilità da utilizzo degli immobili mediante perizia tecnica dell’ufficio tecnico comunale. In effetti, mentre è (o dovrebbe essere) conforme all’id quod plerumque accidit che il patrimonio pubblico immobiliare sia gestito secondo le regole, non è altrettanto da presumersi che gli edifici siano inagibili.
Stante la complessità della materia se la progressiva formazione dell’indirizzo giurisprudenziale ora accolto appare opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata in punto sanzioni e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
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