Corte di Cassazione sentenza n. 9030 del 25 febbraio 2013
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNI – INOTTEMPERANZA A SPECIFICHE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI PERICOLOSE – MISURE DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA
massima
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Vi è la responsabilità del datore di lavoro nel caso di inottemperanza a specifiche prescrizioni relative alle lavorazioni pericolose svolte all’interno della propria azienda.
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FATTO
1. Con sentenza del 19/10/2011 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Alba, sez. dist. di Bra, assolto l’imputato dal reato contestato al capo A) perché il fatto non sussiste, lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di ammenda per ciascuno dei reati contestati ai capi B) e C), e cioè per le violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 353 e 354 consistenti nell’inottemperanza a specifiche prescrizioni relative alle lavorazioni pericolose svolte presso la ” (Omissis) S.r.l.” (già ” (Omissis) S.p.A.”)
2. Avverso tale sentenza il sig. (Omissis) propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a. Vizio motivazionale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) dell’ordinanza dibattimentale emessa in data 20/4/2011 nonché errata applicazione dell’articolo 162 bis c.p. Premesso di avere richiesto l’ammissione all’oblazione già con l’atto di opposizione a decreto penale pur facendo presente che non tutte le conseguenze del reato risultavano ancora eliminate, e ciò a causa dell’assenza dei necessari provvedimenti amministrati già richiesti, il ricorrente ricorda che l’istanza di oblazione venne in udienza il giorno 25/11/2009 e che, richiesta dal Tribunale la produzione dei documenti relativi, il ricorrente ne fece produzione anteriormente alla successiva udienza dell’8/2/2010, dando conto della tuttora pendente procedura per il rilascia della AIA; alla successiva udienza del 21/2/2011, perdurando la medesima situazione, il Tribunale dispose il rinvio del dibattimento facendo carico al ricorrente di produrre la documentazione mancante, fino a che alla successiva udienza del 20/4/2011 il ricorrente comunicò che l’azienda aveva cessato la produzione e non era possibile perfezionare l’iter amministrativo in corso. Fatte queste premesse in fatto, il ricorrente censura l’ordinanza reiettiva emessa il 20/4/2011 in quanto: 1) erroneamente afferma che i presupposti dell’istanza di oblazione rappresentati in sede di opposizione a decreto penale erano diversi da quelli rappresentati in sede dibattimentale; 2) erroneamente ignora gli interventi effettuati dalla società dopo il verbale Asl dell'(Omissis) e finalizzati a regolarizzare quanto riscontrato dai verbalizzanti, così incorrendo nel vizio di motivazione; 3) erroneamente ignora che con la cessazione delle attività produttive sono cessate tutte le conseguenze pericolose dannose;
b. Vizio motivazionale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) con riferimento alla responsabilità penale per i reati sub B) e C) per evidente contraddittorietà rispetto alla decisione di assoluzione relativa al capo A), decisione che si fonda sulla medesima situazione di fatto e che avrebbe dovuto essere assunta anche per i due restanti capi di imputazione.
DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento.
2. Va premesso che il secondo motivo di ricorso si fonda su un assunto che non trova conferma nella sentenza impugnata. La motivazione della sentenza, infatti, sentenza atto che gli interventi per dare attuazione alle prescrizioni 9 e 10 erano inadeguati, mentre quello per il n. 6 era presente e apparentemente adeguato, ma non testato; si tratta di differente apprezzamento che, per quanto possa essere sottoposto a critica, fonda una distinzione incompatibile con la pretesa contraddittorietà del percorso motivazionale così come esposto dal ricorrente.
3. Merita, invece, accoglimento la censura mossa col primo motivo. Risulta dagli atti che in sede di opposizione a decreto penale di condanna il ricorrente avanzò richiesta di oblazione a titolo cautelativo per evitare di incorrere nella sanzione di inammissibilità; precisò, infatti, che le procedure volte ad eliminare le conseguenze del reato erano state da lui avviate, ma non concluse per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, così che intendeva introdurre comunque la richiesta ammissione all’oblazione al fine di poterne usufruire in sede di giudizio. Che tale richiesta non fosse priva di fondamento trova conferma nella circostanza che il giudicante ebbe a disporre il rinvio del dibattimento in attesa del perfezionarsi della procedura volta a regolarizzare le inadempienze fatte oggetto di prescrizione e incidenti sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. In tale contesto la Corte deve concludere che erroneamente il giudicante ha ritenuto che i fatti successivi alla domanda di oblazione non possano trovare ingresso nella valutazione che il giudice è chiamato ad operare sull’esistenza dei presupposti di applicazione dell’articolo 162 bis c.p.. Tale opinione non tiene conto del fatto che quanto prospettato dall’imputato non ha ad oggetto profili di ammissibilità dell’istanza diversi da quelli di cui si attendeva il perfezionarsi, ma ha pur sempre riguardo al presupposto della cessazione delle conseguenze del reato eliminabili da parte dell’imputato; la circostanza che la cessazione sia prospettata alla luce di circostanze sopravvenute e diverse da quelle inizialmente sottoposte al giudice non impedisce che, tempestivamente proposta l’istanza di oblazione, il giudicante debba in ogni caso verificare se il risultato atteso sia stato comunque raggiunto seppure grazie a condotte o circostanze inizialmente non previste.
5. Alla luce di tale conclusione, sia l’ordinanza reiettiva pronunciata in data 20/4/2011 sia la sentenza impugnata devono essere annullate con rinvio al giudice di merito affinchè valuti se le circostanze riferite dall’imputato comportano o meno la cessazione delle conseguenze da reato e se possano dirsi integrati, o meno, i presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’oblazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e l’ordinanza del 20/4/2011 e rinvia al Tribunale di Alba.
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