Corte di Cassazione sentenza n. 9064 del 15 aprile 2013
PREVIDENZA – CONTRIBUTI – VERSAMENTO – MEDIANTE APPLICAZIONE DI MARCHE SULLA TESSERA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE – LIBERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DALL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO – MEZZI – CONSEGNA DELLA TESSERA ALL’ENTE PREVIDENZIALE DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MARCHE O RESTITUZIONE DELLA TESSERA AL LAVORATORE ALL’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO – RILEVANZA
massima
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La liberazione del datore di lavoro dall’obbligo contributivo, che egli sostenga di aver assolto mediante applicazione di marche sulla tessera assicurativa del dipendente, consegue, in difetto di smarrimento o distruzione della tessera (della cui prova è onerato il lavoratore medesimo), soltanto alla dimostrazione – parimenti a carico del datore di lavoro – che dopo l’applicazione delle marche la tessera sia stata consegnata all’ente previdenziale ai sensi dell’art. 51 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 o restituita al lavoratore, ai sensi dell’ art. 42 dello stesso R.D., all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30/11/06 – 20/4/07 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da I.R. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Velletri, che gli aveva respinto la domanda volta alla condanna della B.D.R. S.p.A. al risarcimento del danno causatogli dal mancato pensionamento dovuto ad una omissione contributiva della parte datoriale, dopo aver condiviso la decisione del primo giudice sulla insussistenza di una responsabilità di quest’ultima.
A tal riguardo la Corte ha, infatti, spiegato che la Banca aveva prodotto una ricevuta a firma del I.R. attestante l’avvenuta consegna al medesimo della tessera “mod. 01 Inps” sulla quale erano state apposte le marche assicurative, per cui il mancato godimento della pensione era dipeso esclusivamente dall’incuria del dipendente, il quale aveva omesso di consegnare tale documento all’istituto previdenziale per gli adempimenti di competenza. Inoltre, secondo la Corte, la responsabilità della custodia della predetta tessera non poteva che ricadere sul lavoratore ai sensi degli artt. 44 e 52 del regolamento approvato col R.D. 28/8/1924 n. 1422.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso I.R., il quale affida l’impugnazione a due motivi di censura. Resiste con controricorso la B.D.R. S.p.A.
Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 47 R.D.L. 4/10/1935, n. 1827 e la travisata applicazione alla fattispecie degli artt. 51, 21, 22, 23 e 24 R.D. 28/8/1924, n, 1422, nonché il travisamento dei fatti in ordine alle modalità di rilascio delle tessere con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 40, 41, 42, 46, 51 e 52 R.D. n. 1422/24. Al riguardo il ricorrente evidenzia che la produzione, da parte della B.D.R. S.p.A., della ricevuta relativa alla consegna in suo favore, in data 19/8/1969, delle marche assicurative non esonerava la parte datoriale dalle responsabilità che le competevano in ordine all’esatto adempimento degli obblighi contributivi in costanza del rapporto di lavoro ed alla custodia della tessera contenente le predette marche. Ciò in quanto, differentemente dall’ipotesi della consegna al lavoratore del libretto previdenziale riassumente le quantità di marche assicurative versate, la tessera contenente tali marche avrebbe dovuto essere consegnata dal datore di lavoro all’INPS e non al dipendente, salvo il caso del licenziamento, così come si ricava dalla disposizione di cui all’art. 42 del R.D. n. 1422/1924, in virtù della quale la tessera, purché non scaduta, deve essere consegnata al suo titolare quando il medesimo lascia definitivamente il lavoro.
Nella fattispecie, osserva il ricorrente, il suo rapporto lavorativo con l’istituto di credito si era svolto senza soluzione di continuità, per cui non vi era stata alcuna interruzione atta a giustificare la consegna a sue mani della tessera individuale contenente le marche assicurative.
Col secondo motivo il I.R. denunzia la violazione delle norme disciplinanti la gestione delle marche assicurative ed in particolare il fatto che non sia stata rilevata l’illegittimità del rilascio in suo favore, nella sua veste di dipendente, della tessera contenente le suddette marche in epoca diversa da quella del loro pagamento.
Al riguardo, il ricorrente parte dal presupposto che il datore di lavoro, quale custode della tessera contenente le marche assicurative, non avrebbe potuto liberarsi dall’obbligo di trasmetterla all’INPS disponendone la diretta consegna al lavoratore dipendente, operazione, quest’ultima, da ritenersi nulla, essendo in contrasto con la disposizione dell’art. 47 del R.D. 4/10/1935, n. 1827, norma a mente della quale il datore di lavoro è responsabile per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dallo stesso decreto, oltre che del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore e per effetto della quale ogni patto in contrario è nullo.
Il ricorso è fondato.
Invero, la circostanza, che qui ricorre, dell’avvenuta consegna al lavoratore, prima della cessazione del rapporto lavorativo, della tessera contenente le marche assicurative (una tale consegna deve avvenire al termine del rapporto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 42 del R.D. n. 1422/1924, essendo tenuto il datore di lavoro alla sua custodia in costanza di rapporto, ai sensi del primo comma dello stesso art. 42), non esonerava la parte datoriale, persistendo, oltretutto, la mancanza di copertura assicurativa presso l’ente previdenziale in relazione al periodo 1° maggio 1967 – 31 dicembre 1968, dall’onere di dimostrare in altro modo l’eseguito versamento che, se completo, avrebbe consentito al dipendente di accedere normalmente al pensionamento che, invece, gli era stato negato per il mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva proprio a causa di quella specifica carenza contributiva.
Al contrario, il lavoratore è responsabile solo, ex art. 52 R.D. n. 1422/1924, della custodia del libretto personale, che è documento diverso dalla tessera e che riporta l’ammontare dei contributi corrispondenti alle marche su di essa apposte.
Orbene, ove il lavoratore agisca in giudizio, come nella fattispecie, per conseguire il risarcimento del danno causatogli dall’inadempimento contributivo in cui l’imprenditore sia incorso per un dato periodo, una volta accertato che il mancato raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico è stato ricondotto dall’ente erogatore all’omessa contribuzione relativamente a quel determinato periodo del rapporto lavorativo, non può che ricadere sull’imprenditore l’onere di provare di avere assolto al suo obbligo contributivo in relazione a quel lasso temporale, secondo la regola generale espressa nell’art. 2697, comma secondo, c.c.
D’altra parte, poiché ai sensi dell’art. 42 del R.D. 28/8/1924 n. 1422 la tessera assicurativa comprovante l’avvenuto pagamento dei contributi da assolvere mediante applicazione sulla stessa delle relative marche deve essere restituita al lavoratore al momento della cessazione del servizio, il datore di lavoro – una volta fornita la prova della restituzione della tessera anche a mezzo di presunzioni -può dare la prova dell’adempimento dell’obbligazione contributiva con qualsiasi mezzo, anche presuntivo, in base al disposto dell’art. 2727 c.c., in difetto di una esplicita norma contraria, dal momento che tale prova non può essere fornita mediante l’esibizione del documento del quale il datore di lavoro non ha più la disponibilità (v. in tal senso anche Cass. sez. lav. n. 1817 del 19/3/1980) In effetti, come si è già avuto modo di precisare (Cass. sez. lav. n. 11492 del 21/10/1992), “la liberazione del datore di lavoro dall’obbligo contributivo, che egli sostenga di aver assolto mediante applicazione di marche sulla tessera assicurativa del dipendente, consegue, in difetto di smarrimento o distruzione della tessera (della cui prova è onerato il datore di lavoro medesimo), soltanto alla dimostrazione – parimenti a carico del datore di lavoro – che dopo l’applicazione delle marche la tessera sia stata consegnata all’ente previdenziale ai sensi dell’art. 51 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 o restituita al lavoratore, ai sensi dell’art. 42 dello stesso R.D., all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.”
In pratica, l’adempimento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro – mediante l’applicazione di marche sulla tessera assicurativa di ciascun dipendente (art. 39 ss. r.d. 28 agosto 1924, n. 1422) – si articola in una serie di atti. Dopo avere acquistato le marche, il datore di lavoro, infatti, deve provvedere ad applicarle sulla tessera di ciascun dipendente (art. 42 r.d. 1422-24) – tessera che riceve in consegna e custodisce, in pendenza del rapporto di lavoro – perché ne risulti possibile l’imputazione soggettiva dell’esborso contributivo e, di conseguenza, l’adempimento possa essere riferito ad un rapporto assicurativo determinato (vedi, per tutte, Cass. nn. 1178/64, 1984/65, 1073/66, 2604/69, 265/80, 4992/80, 566/81). Solo dopo l’applicazione delle marche sulle tessere (ai sensi dell’art. 42 R.D. 1422/24, cit.), quindi, lo smarrimento o la distruzione delle medesime consente di ottenere il duplicato (art. 47 dello stesso r.d.) e di ritenere adempiuto l’obbligo contributivo (v. giurisprudenza citata). In difetto di smarrimento o distruzione – della cui prova è onerato il datore di lavoro (ai sensi dell’art. 47 R.D. 1422/24, cit., ma – sia detto per inciso – anche in base al principio generale, di cui all’art. 2697 c.c.) la liberazione del medesimo dall’obbligo contributivo consegue soltanto alla dimostrazione – parimenti a suo carico – che, dopo l’applicazione delle marche, la tessera sia stata (ritirata e) trasmessa all’ente previdenziale (art. 44, 46 R.D. n. 1422/24) – con rilascio contestuale (art. 51) di nuova tessera ed annotazione sul libretto personale del lavoratore dell’ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata (vedi, per tutte, Cass. 3875-78, 2036-75) – oppure sia stata restituita (art. 42 R.D. n. 1422/24) al lavoratore, che ne sia titolare, all’atto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro (vedi Cass. citata n. 1817/80, cit.).
In definitiva l’eccezione opposta nella fattispecie dalla parte datoriale alla richiesta risarcitoria avanzata dall’ex dipendente, vale a dire l’avvenuta consegna al medesimo della tessera che avrebbe dovuto contenere le marche assicurative necessarie per il suo accesso al trattamento pensionistico, non è sufficiente ad esonerarla dalla responsabilità per omissione contributiva in relazione al periodo accertato dall’istituto previdenziale, dal momento che non è stata fornita la prova liberatoria che poteva essere data con riferimento agli adempimenti previsti dalla disciplina speciale di cui al R.D. n. 1422/24, vale a dire gli artt. 44 e 46 (ritiro e trasmissione all’ente previdenziale della tessera), l’art. 51 (rilascio contestuale di una nuova tessera ed annotazione sul libretto personale del lavoratore dell’ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata) e l’art. 42 (restituzione al lavoratore titolare all’atto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro).
Il ricorso va, perciò accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del procedimento per l’esame del merito della controversia alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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