CCNL Studi professionali: accordo in materia di apprendistato
ACC 28-11-2012
VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI
Il giorno 28 del mese di Novembre dell’anno 2012, presso la sede di Confprofessioni in Viale America 111, Roma è stato siglato il presente verbale di accordo
TRA
CONFPROFESSIONI
CONFEDERTECNICA
CIPA
E
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS-UIL
PREMESSO
1. che l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’art. 1, comma 9, lett. g) ed h), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successivamente dall’art. 46-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è intervenuto in merito alla durata minima di interruzione fra contratti a tempo determinato che si susseguono fra le medesime parti;
2. che l’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001, modificato dall’art. 1, comma 9, lett. g), della legge n. 92/2012 ha ampliato notevolmente i limiti temporali per la legittima riassunzione a termine del lavoratore passando dai previgenti 10 giorni, dalla scadenza del contratto di durata fino a 6 mesi, agli attuali 60 giorni e dai previgenti 20 giorni, dalla scadenza del contratto di durata superiore ai 6 mesi, agli attuali 90 giorni;
3. che l’art. 1, comma 9, lett. h), della legge n. 92/2012, modificando l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, ha sancito che la contrattazione collettiva possa prevedere, “stabilendone le condizioni”, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a 20 giorni e fino a 30 giorni, nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un particolare processo organizzativo connesso a ragioni di:
a) avvio di una nuova attività;
b) lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
c) implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
d) fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o proroga di una commessa consistente;
4. che l’art. 46-bis del DL n. 83/2012 ha ulteriormente previsto che i suddetti termini ridotti trovano applicazione in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
CONSIDERATO CHE
– Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 7/11/2012, n. 27 ha chiarito che in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello si potranno ridurre gli intervalli per il rinnovo dei contratti a termine;
– una interpretazione letterale del dettato normativo, quanto una lettura sistematica e coerente della circolare ministeriale n. 27/2012, impongono di riferire l’intervento della contrattazione collettiva comunque ed esclusivamente ai soli “termini ridotti” previsti dalla legge (20 e 30 giorni dalla scadenza del primo contratto);
– tale riduzione (20 e 30 giorni dalla scadenza del primo contratto) garantirebbe una più agevole ricollocazione dei lavoratori interessati e soprattutto una maggiore tutela delle competenze professionali acquisite dagli stessi;
– il settore degli studi professionali necessita di regole che consentano nell’ambito del lavoro a tempo determinato una riduzione dei tempi tra un contratto e l’altro nell’ottica anche di una fidelizzazione e stabilizzazione del lavoratore;
– le premesse e le considerazioni fanno parte integrante del presente accordo.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
A decorrere dalla stipula del presente Accordo, così come previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la citata circolare del 7/11/2012, n. 27, gli studi/aziende rientranti nella sfera di applicazione del ccnl sottoscritto da Confprofessioni e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL ed applicato dai datori di lavoro in tutti il territorio nazionale, applicheranno la disciplina derogatoria prevista dall’art. 1, comma 9, lett. h), della legge n. 92/2012 e dall’art. 46-bis del Decreto Legge 22 giugno 2012 , n. 83 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), in tutti i casi in cui si rendesse necessario il rinnovo dei contratti a termine. Dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, dunque, gli studi/aziende rientranti nella sfera di applicazione del ccnl siglato da Confprofessioni e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, nel caso di assunzione di un lavoratore che già sia stato alle dipendenze degli stessi studi/aziende in forza di uno o più contratti a tempo determinato, saranno tenuti unicamente al rispetto dei seguenti intervalli temporali:
– 30 giorni se il contratto a termine scaduto è di durata superiore a 6 mesi;
– 20 giorni se il contratto a termine scaduto è di durata fino a 6 mesi.
Impegno a verbale
Le parti firmatarie si impegnano a valutare gli effetti del presente accordo e ad individuare causali legate alla specificità del settore in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
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