CCNL Vetro Industria
CCNL 29-11-2002
per rinnovo parte economica e normativa vedi:
premessa
Ccnl Vetro – Industria
Addì 29 novembre 2002,
TRA
l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro,
con l’intervento dell’Associazione degli Industriali della provincia di Firenze, dell’Associazione Industriale Lombarda, dell’Unione Parmense degli Industriali, dell’Associazione degli Industriali della provincia di Venezia e dell’Associazione degli Industriali della provincia di Pesaro Urbino,
E
la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici composta da:
– FILCEA-CGIL;
– FEMCA-CISL;
– UILCEM-UIL;
E
la Federazione Nazionale UGL Chimici, con la partecipazione della giunta nazionale, delle Segreterie territoriali e delle rappresentanze aziendali del settore.
SFERA DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO
Il presente CCNL si applica a tutte le aziende e ai lavoratori da esse dipendenti che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, nonche’ alle aziende che trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere.
CAPITOLO I
RELAZIONI INDUSTRIALI
1) RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE
1.1. Osservatorio
1) Le Parti, al fine di analizzare congiuntamente quei fenomeni sociali ed economici che abbiano un riflesso sulle scelte contrattuali ritengono di sviluppare l’attività del già costituito Osservatorio nazionale quale sede permanente di incontro tra le Parti.
L’Osservatorio – ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. – analizzerà e valuterà con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque di norma con periodicità annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore del vetro e dei singoli comparti che lo compongono, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e i momenti di eventuale criticità.
Le analisi svolte dalle Parti all’interno dell’Osservatorio nazionale potranno fornire elementi oggetto di valutazione per l’attività di competenza delle stesse.
Saranno oggetto d’esame congiunto:
a) l’andamento del mercato nazionale e internazionale nonche’ le prospettive produttive del settore, l’andamento dell’import-export e i dati previsionali sugli investimenti e sulla ricerca con l’indicazione relativa ai comparti produttivi di piu’ significativa rilevanza e gli effetti sull’occupazione, con particolare riguardo alle aree di crisi;
b) le problematiche occupazionali e gli effetti sulla organizzazione del lavoro derivanti dall’introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali in relazione anche alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
c) i problemi relativi ai conferimenti di servizi e attività di appalto con riferimento all’occupazione e alla sicurezza sul lavoro nel contesto della terziarizzazione delle attività;
d) l’andamento della contrattazione aziendale;
e) le modalità di applicazione della normativa sull’orario di lavoro;
f) gli sviluppi della normativa sia nazionale che comunitaria in materia d’orario di lavoro, valutandone gli impatti sul settore;
g) lo stato di attuazione degli accordi interconfederali sui CAE;
h) i temi generali che riguardano i lavoratori con qualifica di quadro;
i) le prospettive di allineamento sul fronte della legislazione italiana e comunitaria del trattamento normativo di operai e impiegati;
l) le novità legislative italiane e della UE che hanno diretto riflesso sul settore del vetro e sulle normative contrattuali;
m) l’elaborazione ed il sostegno di programmi di sviluppo settoriali, in funzione anche della loro capacità di favorire azioni mirate all’incremento dei consumi vetrari nell’economia nazionale, al risparmio energetico, alla difesa dell’ambiente e dell’occupazione da presentare alle pubbliche autorità e agli organi legislativi;
n) l’andamento dei costi, compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro stesso e le leggi in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche ai fini di una valutazione della competitività internazionale;
p) l’andamento delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi, con periodicità e metodologie da definire congiuntamente;
q) l’andamento dell’occupazione in particolare di quella giovanile nei diversi settori merceologici con riferimento alle aree di crisi;
r) le tematiche inerenti le molestie sessuali;
s) le tematiche inerenti il mobbing;
t) le tematiche relative ai lavoratori di cui alla legge n. 190/1985 (quadri);
u) la presenza di lavoratori immigrati nell’industria del vetro e la loro integrazione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al loro grado di alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana;
v) l’andamento dell’occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni finalizzate al conseguimento delle pari opportunità secondo le previsioni delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e del D.Lgs. n. 196/2000, nonche’ di quanto dovesse essere stabilito da nuove disposizioni legislative in merito.
Su quest’ultima problematica le Parti, nel confermare l’impegno alle pari opportunità sia all’accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l’auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Saranno individuate azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:
a) il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
b) la possibilità di promuovere progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’inserimento lavorativo mirato di lavoratori extracomunitari, disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali, oltreche’ comunitarie;
c) le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
2) Qualora talune delle problematiche affrontate in sede di Osservatorio nazionale dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate incidendo sulla sfera di competenza locale, le problematiche stesse formeranno oggetto di esame all’interno dell’Osservatorio nazionale da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie il CCNL che opereranno nel rispetto delle competenze previste dal Protocollo interconfederale 21 aprile 1989, con le rispettive organizzazioni territoriali competenti, per studiare eventuali iniziative nei confronti degli Enti locali interessati.
Nei casi previsti al comma precedente l’Osservatorio nazionale, su segnalazione anche delle organizzazioni territoriali imprenditoriali e sindacali e di concerto con tali organizzazioni, potrà articolarsi a livello territoriale.
Saranno oggetto d’esame congiunto:
a) i dati previsionali sugli investimenti e la ricerca con la specificazione relativa ai comparti produttivi e l’indicazione degli effetti derivanti sull’occupazione;
b) i problemi relativi ai conferimenti di servizi e attività di appalto con riferimento all’occupazione e alla sicurezza nel contesto della terziarizzazione delle attività;
c) l’andamento della occupazione con riferimento ai contratti di lavoro speciali;
d) il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
e) la possibilità di promuovere progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’inserimento lavorativo mirato delle categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione all’utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi regionali, oltreche’ comunitarie;
f) la individuazione all’interno della RSU delle competenze del delegato sociale.
Per le regioni con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli settori, le associazioni a livello nazionale potranno individuare consensualmente aree interregionali.
3) L’Osservatorio esaminerà altresì le problematiche delle aree del comparto del vetro artistico, con l’eventuale partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali.
1.2 Sezione ambiente e sicurezza
Le tematiche relative all’ambiente e sicurezza nei loro riflessi all’interno e all’esterno delle fabbriche ed i problemi della sicurezza, anche alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 (e successive modifiche) attuativo della Direttiva quadro n. 89/391 CEE, saranno oggetto di una sezione apposita nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.
Le Parti riserveranno momenti di verifica a tali temi nelle loro ripercussioni nazionali e comunitarie, anche allo scopo di valutare congiuntamente eventuali proposte da sottoporre agli organi di Governo e legislativi competenti.
Saranno oggetto di esame congiunto:
– i problemi connessi ai siti produttivi complessi caratterizzati dalla presenza di piu’ imprese ivi comprese quelle che svolgono lavori in appalto;
– la definizione di criteri di gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza nei lavori in appalto;
– le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con riguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di particolare rilievo;
– le proposte comuni per agevolare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge e modalità di eventuali rapporti con le istituzioni nazionali;
– i contenuti e le formule operative per promuovere la formazione sull’ambiente e sulla sicurezza, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della Commissione ambiente di cui al successivo art. 55 in collegamento con l’Organismo bilaterale interconfederale;
– le modalità di costituzione di un’anagrafe delle CA/RLS, nel rispetto della legge n. 675/1996 al fine di agevolarne lo scambio di esperienze ed informazioni. In tale ambito saranno approfondite inoltre le modalità per la predisposizione di una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli incidenti e degli infortuni occorsi nel settore;
– le tematiche riguardanti le emissioni nell’atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
– l’evoluzione in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici della normativa nazionale e comunitaria ed in mancanza della normativa ACGIH. Eventuali integrazioni delle tabelle dell’ACGIH, a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall’American Conference, andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali;
– le problematiche eventualmente poste dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi competenti un’azione per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano anche i progettisti ed i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell’industria vetraria;
– le problematiche concernenti l’uso di videoterminali alla luce anche del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
1.3 Sezione formazione
Per quanto attiene ai temi della formazione questi costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di promuovere la valorizzazione professionale delle risorse umane.
Saranno oggetto di particolare attenzione i seguenti temi:
a) il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello nazionale che comunitario;
b) l’individuazione delle specifiche esigenze formative del settore;
c) la promozione presso i Ministeri competenti delle iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore;
d) la creazione del collegamento con l’Organismo bilaterale nazionale per la formazione e con gli Organismi paritetici regionali di cui all’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993;
e) l’individuazione delle iniziative italiane e comunitarie per il finanziamento dei processi formativi;
f) l’individuazione delle modalità per poter disporre delle risorse generate dal contributo a carico delle imprese (0,30%) per la formazione continua;
g) l’analisi del tema complessivo della formazione, in considerazione della rilevanza della questione ed in relazione all’evoluzione delle esigenze formative derivanti anche dall’introduzione di nuove tecnologie;
h) l’analisi delle necessità formative di carattere linguistico derivanti dalle verifiche alla presenza di lavoratori immigrati di cui al precedente punto 1.1;
i) la verifica delle condizioni di realizzazione di stages con particolare riferimento alle opportunità offerte da percorsi formativi in collaborazione con la scuola e l’università.
In considerazione della specificità delle problematiche proprie dell’industria del vetro tradizionale, le organizzazioni territoriali competenti studieranno le opportune iniziative per favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.
1.4 Sezione mercato del lavoro
Al fine di rendere funzionale il rapporto tra imprese e lavoratori all’interno del mercato del lavoro in relazione sia alle innovazioni previste dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente sia alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, le Parti riservano all’analisi del mercato del lavoro una sezione dell’Osservatorio nazionale.
Saranno oggetto di esame congiunto:
a) la valutazione delle modalità di applicazione dei rapporti di lavoro speciali con riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all’apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo e di formazione e lavoro e ai contratti a tempo parziale;
b) l’analisi dell’utilizzo degli stages con particolare attenzione alle iniziative che coinvolgono le università e le imprese;
c) l’approfondimento delle possibilità e le opportunità di sviluppo del telelavoro.
2) RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO AZIENDALE
2.1 Sistema di informazione nell’industria vetraria
1) Annualmente, in occasione di uno specifico incontro ASSOVETRO, per i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi aventi piu’ stabilimenti situati nel territorio nazionale, porterà a conoscenza della FULC congiuntamente alle RSU:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l’ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi d’età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell’occupazione femminile;
e) la spesa globale destinata alla ricerca, la sua incidenza sul totale degli investimenti, con l’indicazione delle sue principali finalizzazioni;
f) gli effetti sull’organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull’occupazione derivanti dall’introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all’eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
g) l’andamento dell’occupazione giovanile e di quello femminile, in relazione agli accordi interconfederali sui CFL e con l’attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell’osservanza di quanto previsto dalle leggi n. 903/1977, n. 125/1991 e del D.Lgs. n. 169/2000 nonche’ delle future specifiche disposizioni legislative in materia;
h) elementi conoscitivi sull’utilizzazione dei contratti di formazione, apprendistato, part-time, contratti a termine, nonche’ prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;
i) elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l’estensione del sostegno a genitori di soggetti disabili ed i congedi per la formazione disciplinati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
j) l’andamento delle iscrizioni dei lavoratori dell’impresa a FONCHIM;
k) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l’inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell’occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l’apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all’articolo 9, legge 10 aprile 1991, n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le Parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.
Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i lavoratori disabili.
A richiesta della FULC si darà luogo a un incontro, a livello nazionale, tra il gruppo e FULC, presso ASSOVETRO, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni d’investimento e ai loro effetti indicati alla lett. a). La verifica nell’ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le Parti, con l’intervento della Direzione aziendale e delle rappresentanze sindacali unitarie.
2) Annualmente, le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con piu’ di 150 dipendenti, porteranno a conoscenza dei competenti sindacati dei lavoratori:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l’ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi d’età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell’occupazione femminile;
e) gli effetti sull’organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull’occupazione derivanti dall’introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all’eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
f) l’andamento dell’occupazione giovanile e di quello femminile, in relazione all’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sui CFL e con l’attenzione volta al tema delle pari opportunità, dell’osservanza di quanto previsto dalle leggi n. 903/1977, n. 125/1991 nonche’ delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia;
g) elementi conoscitivi sull’utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, apprendistato, part-time, contratti a termine, nonche’ prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;
h) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l’inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
i) elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti disabili ed i congedi per la formazione disciplinati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell’occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l’apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all’art. 9, legge 10 aprile 1991, n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le Parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, attraverso l’attivazione del Comitato misto in esso previsto.
Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i portatori di handicap.
L’informativa e la verifica avverranno, in appositi incontri tra le Parti, con l’intervento delle RSU. Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 100, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto c).
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che, con riguardo all’informativa di cui al presente capitolo, la cadenza dell’informazione relativa agli argomenti previsti rispettivamente dalle lett. f) ed e) potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustifichino.
CAPITOLO II
PREVIDENZA INTEGRATIVA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Parti, al fine di rendere possibile un piu’ elevato livello di copertura previdenziale per tutti i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite l’adesione del settore vetrario al FONCHIM (fondo pensione complementare per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica e dei settori affini).
CONTRIBUTI E SPESE DI GESTIONE
Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al Fonchim sono:
a) sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall’1 settembre 2001):
– 1,20% a carico dell’impresa;
– 1,20% a carico del lavoratore;
b) sulla quota di TFR da maturare nell’anno (a decorrere dall’1 gennaio 2000):
– 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
– 33% per tutti gli altri.
CONTRATTI A TERMINE
1) A decorrere dall’1 settembre 2001 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a sei mesi.
2) Diritti ed obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova
PERMESSI PER I COMPONENTI L’ASSEMBLEA
Ai lavoratori eletti componenti dell’Assemblea di FONCHIM, per la partecipazione alle riunioni di tale organo sono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino a un giorno per ogni assemblea.
L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi di FONCHIM.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le Parti si impegnano a prendere in esame nel secondo biennio del presente contratto la possibilità di istituire, valutata la compatibilità con i costi ed alla luce dell’evoluzione normativa in materia, un Fondo sanitario nazionale integrativo al servizio pubblico su base individuale volontaria.
IMPRESE DI DIMENSIONE COMUNITARIA
Allo scopo di favorire il dialogo sociale europeo, le Parti, nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio nazionale, valuteranno le problematiche connesse con la Direttiva n. 94/45/CE, recepita con l’Accordo interconfederale 27 novembre 1996, nelle imprese o gruppi di dimensione comunitaria.
DECENTRAMENTO, RISTRUTTURAZIONI, MODIFICHE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE
Le Direzioni degli stabilimenti con piu’ di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite le locali associazioni imprenditoriali, il competente sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto – anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto – che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto cio’ comporti modifiche del sistema produttivo o dell’organizzazione del lavoro che influiscano sull’occupazione complessiva.
APPALTI
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonche’ quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con le RSU, l’impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all’uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonche’ delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta delle RSU potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante.
Nei casi di attività affidate con contratti di appalto continuativi saranno comunicate alle RSU le eventuali variazioni inerenti i soggetti appaltatori di tali attività.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore.
Il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi verifica l’idoneità tecnico-professionale di tali soggetti e fornisce informazioni sia sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I lavoratori d’aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con piu’ di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sulla natura delle attività conferite in appalto.
LAVORO A DOMICILIO
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la stessa associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L’associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sulla occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con piu’ di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nel quadro del processo di internazionalizzazione delle imprese e delle necessità emergenti da questo fenomeno le Parti riconoscono l’importanza strategica per la competitività delle imprese della valorizzazione delle risorse umane realizzata attraverso interventi che possano contribuirne a favorire la crescita professionale.
Le Parti concordano sulla rilevanza dei seguenti elementi:
– evoluzione dei sistemi di formazione professionale funzionale all’introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
– motivazione dei lavoratori all’aggiornamento connesso con lo sviluppo della cultura d’impresa;
– miglioramento delle capacità da parte dei lavoratori di soddisfare le esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative dagli obiettivi di qualità e dal mercato.
All’interno dell’Osservatorio nazionale e’ istituita una sezione sulla formazione professionale.
L’utilizzazione delle risorse esterne per il finanziamento delle iniziative formative deve contribuire a finanziare in maniera significativa i costi della formazione professionale.
I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione devono essere ripartiti, previo confronto con la RSU, sulla base del principio della partecipazione paritetica di imprese e lavoratori.
Per la frequenza ai corsi di formazione i lavoratori utilizzano i permessi e riposi a vario titolo spettanti ivi comprese le ore accumulate nel conto ore individuale di cui all’art. 19.
CAPITOLO III
OCCUPAZIONE E ORARIO DI LAVORO
Le Parti, consapevoli che eventuali casi di crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni e/o riconversioni aziendali che determinino problemi occupazionali debbano essere oggetto di un attento controllo, convengono sull’opportunità di un’azione di orientamento e di salvaguardia delle imprese e dell’occupazione che – fatte salve le singole specifiche esigenze tecnico-organizzative delle imprese stesse e nel rispetto dell’autonomia del livello aziendale – contribuisca ad individuare possibili soluzioni che ne riducano le conseguenze sociali.
Per rispondere all’obiettivo sopra indicato le Parti, ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di legge in materia di contratti di solidarietà (leggi n. 863/1984 e n. 236/1993), CIG e mobilità (legge n. 223/1991), contratti part-time (legge n. 863/1984) ed altri e successivi interventi, indicano alle Direzioni e alle RSU delle imprese i seguenti strumenti e percorsi, che dovranno tenere conto delle compatibilità tecnico-organizzative delle imprese:
1) utilizzo collettivo della riduzione dell’orario nel ciclo annuale.
Previa valutazione dell’entità delle eccedenze, della tipologia del lavoro e della omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno prendere in considerazione la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell’orario di lavoro utilizzando, sia per il personale giornaliero che per quello turnista:
– tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti agli artt. 15, 16 e 17 del contratto;
– i residui individuali di ferie e riduzioni d’orario non ancora goduti;
– la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le 4 settimane;
2) ulteriori riduzioni d’orario attraverso i contratti di solidarietà così come previsto dalla vigente legislazione.
In sede di Osservatorio nazionale, saranno esaminate le esperienze che dovessero essere realizzate e ne sarà diffusa la conoscenza nel settore.
DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA DELLE PARTI STIPULANTI
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell’occupazione puo’ essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nel Capitolo I del presente contratto la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
2) In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, in particolar modo nel Mezzogiorno, le Parti stipulanti potranno verificare, nel quadro della specifica disciplina legislativa, richiamata dal capitolo precedente, la possibilità di ricorso alla CIGS con forme di rotazione del personale e regimi d’orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonche’ a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare l’organico aziendale alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
art. 1
Ccnl Vetro – Industria – Rappresentanza Sindacale Unitaria
CAPITOLO IV
ISTITUZIONI DI CARATTERE SINDACALE
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
1) Ad iniziativa delle associazioni sindacali FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL e UILCEM-UIL, in ciascuna unità produttiva con piu’ di 15 dipendenti, viene costituita la rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori (RSU) di cui all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina per indire le elezioni ivi prevista.
Sempreche’ abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della RSU puo’ essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle restanti associazioni previste al punto 4, Parte II, del richiamato accordo interconfederale.
In ogni caso le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
2) La RSU e’ composta, per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo e’ assegnato alle sole Associazioni firmatarie del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Per la composizione delle liste, le associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all’unità lavorativa.
3) Il numero dei componenti la RSU e’ pari a:
– 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
– 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
– 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
– 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
– 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
– 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
– 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
– 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
– 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
– 27 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.
I componenti la RSU restano in carica 3 anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite dell’associazione industriale territoriale competente.
4) Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, puo’ avvalersi per i rapporti con la Direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.
5) La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all’art. 1, Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 novembre 1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU eletto o designato nell’ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge n. 300/1970.
Le associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite dell’associazione industriale territoriale.
6) Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all’unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della RSA ai sensi dell’art. 23, legge n. 300/1970.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 40 dipendenti, i componenti della RSU disporranno di un monte ore annuo pari a 100.
Le associazioni sindacali FILCEA, FLERICA e UILCEM, per lo svolgimento della loro attività associativa all’interno delle unità produttive, disporranno annualmente di 1/3 del monte ore di permessi retribuiti globalmente a disposizione delle RSU. I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
Tali permessi saranno usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate associazioni.
7) Le operazioni connesse con l’elezione della RSU saranno svolte compatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall’accordo interconfederale.
Dichiarazioni a verbale
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
2) Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
art. 2
Ccnl Vetro – Industria – Assemblee
ASSEMBLEE
Nelle singole unità produttive che occupino piu’ di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle RSU e dalle organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate con le RSU.
Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la normale prosecuzione dell’attività produttiva con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Nelle lavorazioni a turni e a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni.
Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la RSU o che ha promosso l’assemblea, previamente indicati al datore di lavoro.
Le RSU e le organizzazioni provinciali di cui al comma 1 del presente articolo, che intendono convocare l’assemblea, dovranno far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora d’inizio e della durata presunta, nonche’ l’ordine del giorno.
Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno spostamento della data dell’assemblea, saranno comunicate entro 24 ore dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.
Le RSU e le organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea mediante avviso negli albi aziendali.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro e’ limitato a 12 ore all’anno, compensate, per ciascun partecipante, con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l’orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solare.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino piu’ di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l’orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all’anno compensate secondo i criteri di cui al precedente comma 10. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
Chiarimento a verbale ai commi 3 e 4 dell’art. 2 (Assemblee)
Fermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee durante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU dovranno essere tali da assicurare, nei cicli continui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto di partecipare all’assemblea da parte dei lavoratori e l’esigenza della normale prosecuzione dell’attività produttiva.
art. 3
Ccnl Vetro – Industria – Permessi Per Cariche Sindacali
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori che siano membri di organi direttivi di OO.SS. dei lavoratori della categoria potranno essere concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino effettivi impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei sindacati provinciali ad esse aderenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi nell’ambito di ogni stabilimento, per il disimpegno delle loro funzioni, brevi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 130 ore annue per aziende fino a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 ore annue per le aziende con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie.
Il permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle organizzazioni predette all’azienda, tramite l’organizzazione territoriale dei datori di lavoro.
L’appartenenza agli organi di cui al comma 1 e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette a quella territoriale degli industriali, che provvederà a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.
art. 4
Ccnl Vetro – Industria – Aspettative Per Cariche Sindacali E Pubbliche
Art. 4.
ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Ai lavoratori che dimostrino di essere chiamati a ricoprire cariche sindacali o pubbliche diverse da quelle esplicitamente indicate nei commi precedenti e’ concessa un’aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di 2 anni.
Durante l’aspettativa non compete retribuzione alcuna e il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione non sono computabili come anzianità a nessun effetto contrattuale.
Per il TFR detti periodi sono considerati ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, art. 1, legge n. 297/1982.
art. 5
Ccnl Vetro – Industria
AFFISSIONI
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da uno dei segretari dei sindacati medesimi.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d’interesse sindacale e del lavoro.
art. 6
Ccnl Vetro – Industria
VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI
Per la riscossione dei contributi sindacali, l’impresa provvederà a trattenere, sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l’importo del contributo associativo su delega.
All’impresa verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità annuale debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La delega, dovrà contenere l’indicazione dell’O.S. cui l’impresa dovrà versare il contributo nonche’ della percentuale dell’1%, da calcolare sul minimo tabellare e IPO per le aziende delle prime lavorazioni del vetro ovvero sul minimo tabellare e indennità di contingenza per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per le aziende della produzione del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche.
Tale delega, rilasciata secondo le indicazioni del presente articolo, si intenderà tacitamente rinnovata anno per anno, salvo esplicita disdetta da parte dell’interessato da comunicare almeno 30 giorni prima della normale scadenza.
L’impresa trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento a un istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso sindacato.
Le trattenute e i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente.
art. 7
Ccnl Vetro – Industria
RECLAMI E CONTROVERSIE
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all’Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse, dalle procedure che seguono, le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore.
A) Controversie individuali e plurime
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest’ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore puo’ riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite la RSU dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino piu’ lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la RSU puo’ assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro 20 giorni dalla richiesta della RSU.
Qualora non si raggiunga un accordo tra Direzione aziendale e la RSU, il lavoratore interessato, o la RSU in caso di controversia plurima, puo’ sottoporre il suo reclamo all’esame di una o piu’ OO.SS. firmatarie del presente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere entro 10 giorni dal mancato accordo, all’organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all’esame delle organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.
B) Controversie di interpretazione contrattuale
Qualsiasi controversia sull’interpretazione del presente contratto sarà esaminata dalle competenti organizzazioni nazionali.
art. 7 bis
Ccnl Vetro – Industria
RELAZIONI SINDACALI
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di controversie collettive, l’esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e la RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali e di legge nonche’ l’informazione di cui al Capitolo I del presente CCNL, l’esame avverrà – a richiesta di una delle Parti aziendali – con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale
In considerazione della particolare delicatezza e specificità dei processi di lavorazione a ciclo continuo dell’industria vetraria di fabbricazione, le Parti tenuto anche conto di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 25 gennaio 1990 sulle procedure per la prevenzione del conflitto, convengono sull’esigenza di integrare i contenuti del suindicato articolo, prevedendo un codice di comportamento nell’ipotesi di conflitti aziendali di lavoro.
In tale spirito le Parti concordano sull’utilità che in sede locale vengono realizzati accordi, assoggettabili ad eventuali verifiche, aventi l’obiettivo di garantire in ogni occasione le condizioni di sicurezza dei lavoratori e l’integrità degli impianti.
art. 8
Ccnl Vetro – Industria – Patronati
PATRONATI
Le Parti, in merito allo svolgimento dell’attività degli Istituti di patronato ai sensi dell’art. 12, legge 25 maggio 1970, n. 300 all’interno dell’azienda convengono quanto segue:
1) i patronati svolgeranno i compiti previsti dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni provinciali dei patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.
2) I predetti rappresentanti dei patronati svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione per l’esercizio della loro attività.
3) Per lo svolgimento della stessa verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori al di fuori dell’orario di lavoro.
art. 9
Ccnl Vetro – Industria – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro
CAPITOLO V
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ASSUNZIONE
Per le assunzioni valgono le norme di legge.
All’atto dell’assunzione, l’azienda e’ tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) l’inquadramento ai sensi del successivo art. 11;
3) la località ove deve prestare servizio;
4) il trattamento economico iniziale;
5) la durata dell’eventuale periodo di prova;
6) l’indicazione che il rapporto viene regolato dal presente CCNL e da eventuali sue successive modifiche;
7) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare i documenti richiesti dall’azienda per la costituzione e l’amministrazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore e’ tenuto a comunicare all’atto dell’assunzione la propria residenza e domicilio e a notificare poi i successivi eventuali mutamenti.
L’azienda terrà presso l’ufficio personale una copia del presente CCNL, che potrà essere consultata dai lavoratori.
art. 10
Ccnl Vetro – Industria – Periodo Di Prova
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante il periodo di prova sussistono fra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso; la retribuzione non potrà essere inferiore ai minimi fissati per le categorie alle cui mansioni il lavoratore e’ stato assegnato.
Durante il suddetto periodo la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due Parti, in qualsiasi momento senza preavviso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non procederà alla disdetta del rapporto, il lavoratore s’intenderà confermato in servizio e la sua anzianità avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione.
La durata del periodo di prova e’ disciplinata dalle seguenti tabelle:
SETTORI MECCANIZZATI
--------------------------------------------------------
Durata Cat./P.O.
--------------------------------------------------------
6 mesi A e B
5 mesi C2
4 mesi C1 - D2 (gruppi 1 e 2)
35 gg. di effettiva prestazione D1 - D2 (gruppo 3) -D3
25 gg. di effettiva prestazione E2 - E3
20 gg. di effettiva prestazione F1 - E1
--------------------------------------------------------
SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE
------------------------------------------------------
Durata Liv. Gruppi
------------------------------------------------------
6 mesi VIII-VII
5 mesi VI 1
4 mesi V-VI 1 e 2
35 gg. di effettiva prestazione V-V A 3
35 gg. di effettiva prestazione IV
25 gg. di effettiva prestazione III
20 gg. di effettiva prestazione I-II
------------------------------------------------------
SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE
----------------------------------------------------
Durata Liv. Gruppi
----------------------------------------------------
6 mesi IX-VIII 1
4 mesi VI 1
45 gg. di effettiva prestazione VIII A 3
35 gg. di effettiva prestazione VII-VI 3
35 gg. di effettiva prestazione V 1
25 gg. di effettiva prestazione IV-V
20 gg. di effettiva prestazione I-II-III
----------------------------------------------------
Per i lavoratori di cui al gruppo 3, ai fini del raggiungimento del periodo di prova di cui alle precedenti tabelle, sono considerate le prestazioni effettuate nella stessa azienda e medesima mansione per altri rapporti (anche come lavoratori interinali) nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Nei casi di cui al comma precedente viene comunque fissato un periodo di prova minimo di una settimana dal momento dell’assunzione.
Il periodo di prova e’ ridotto da 6 a 4 mesi e mezzo, da 5 a 3 mesi e mezzo, da 4 a 3 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1:
a) per gli amministrativi che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende;
b) per i tecnici che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Per i lavoratori di cui al gruppo 1 assunti nel III livello dei settori meccanizzati e della trasformazione o nel IV livello dei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche, e’ ammessa la proroga consensuale, risultante per iscritto, del periodo di prova rispettivamente di ulteriori 20 giorni di effettiva prestazione.
Per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1 non e’ ammessa la protrazione ne’ la rinnovazione del periodo di prova.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo e per licenziamento, durante i primi 2 mesi di prova per i lavoratori di cui ai livelli VI, VII, VIII e IX del gruppo 1 e durante i primi 10 giorni di effettiva prestazione per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, al lavoratore di cui al gruppo 1 verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
I lavoratori di cui ai gruppi 2 e 3, che nel corso o al termine del periodo di prova non vengano trattenuti o si dimettano, hanno diritto al pagamento della retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.
Ai lavoratori di cui al gruppo 1 che vengano licenziati durante il periodo di prova, verranno concessi i ratei della 13esima mensilità con le disposizioni di cui al successivo Art. 33.
art. 11
Ccnl Vetro – Industria – Classificazione Del Personale Dei Settori Meccanizzati, Delle Seconde Lavorazioni Del Vetro E Dei Settori A Soffio, A Mano E Con Macchine Semiautomatiche
CAPITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEI SETTORI MECCANIZZATI, DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO E DEI SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DELLE PRIME LAVORAZIONI DEL VETRO (SETTORI MECCANIZZATI)
I lavoratori sono inquadrati nella scala classificatoria composta delle seguenti 6 categorie nell’ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente considerate equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative:
----------------------------------------
Cat. Posizioni Qualifiche Par.
organizzative
----------------------------------------
A 2 Q 207
1 Q 201
B 2 I 184
1 I 179
C 2 I 161
1 QS 157
D 3 O 152
2 I - QS - O 147
1 I - QS - O 134
E 3 O 128
2 I - QS - O 125
1 I - O 112
F 1 O 100
----------------------------------------
– l’inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili come indicato nelle successive tabelle;
– la declaratoria determina per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa;
– i profili distribuiti nell’ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in esso individuate;
– le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili, verranno inquadrate nell’ambito della medesima qualifica, sulla base della declaratoria della categoria pertinente, con l’ausilio del riferimento analogico ai profili delle posizioni organizzative.
La distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento normativo e’ indicato nella tabella precedente:
– gruppo 1: quadro e qual. impiegatizia;
– gruppo 2: qual. speciale;
– gruppo 3: qual. operaia.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che in relazione a quanto previsto al paragrafo 1 dell’Accordo 29 maggio 2001, con il quale e’ stato introdotto il nuovo sistema di classificazione per le aziende delle prime lavorazioni del vetro, e’ stata data attuazione alla verifica nei tempi stabiliti.
Le Parti confermano che al fine di delimitare al massimo la conflittualita’ saranno realizzate le successive necessarie verifiche sul sistema di inquadramento.
Cat. A
----------------------------------
Cat. Posizioni Qualifiche
organizzative
----------------------------------
A A1 I
A2 I
----------------------------------
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con la qualifica di quadro.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
--------------------------------
Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
--------------------------------
A A1 I
--------------------------------
Profili quadri (gruppo 1)
– Lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuita’, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilita’, il coordinamento ed il controllo di unita’ organizzative importanti e complesse con discrezionalita’ di poteri per l’attuazione degli obiettivi aziendali ovvero il lavoratore con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
--------------------------------
Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
--------------------------------
A A2 I
--------------------------------
Profili quadri (gruppo 1)
– Lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuita’, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilita’, il coordinamento ed il controllo di unita’ organizzative di notevole importanza e complessita’ con elevata discrezionalita’ di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonche’ il lavoratore al quale sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
Categoria B
----------------------------------
Cat. Posizioni Qualifiche
organizzative
----------------------------------
B B1 I
B2 I
----------------------------------
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che in possesso di notevoli conoscenze tecniche o amministrative o commerciali e con notevole esperienza svolgono funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni aziendali nonche’ lavoratori con funzioni specialistiche di livello equivalente.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
--------------------------------
Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
--------------------------------
B B1 I
--------------------------------
Profili impiegati (gruppo 1)
– Lavoratore che nell’ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolge con discrezionalita’ di poteri e facolta’ d’iniziativa funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni aziendali nonche’ il lavoratore con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali e’ richiesta particolare competenza professionale.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
--------------------------------
Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
--------------------------------
B B2 I
--------------------------------
– Lavoratore che in possesso di competenze professionali elevate ed adeguata specializzazione, svolge con discrezionalita’ di poteri, autonomia e facolta’ di iniziativa funzioni direttive che possono prevedere la gestione sia di unita’ organizzative che di gruppi di lavoro oppure di pluralita’ di discipline in ambiti organizzativi complessi.
Categoria C
----------------------------------
Cat. Posizioni Qualifiche
organizzative
----------------------------------
C C1 QS
C2 I
----------------------------------
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati e con qualifica speciale che in possesso di adeguate conoscenze tecniche o amministrative e con rilevante specifica esperienza, in condizioni di autonomia operativa, svolgono compiti di guida e coordinamento nonche’ i lavoratori con funzioni equivalenti per ampiezza e natura per le quali e’ richiesta particolare competenza professionale.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
--------------------------------
Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
--------------------------------
C C1 QS
--------------------------------
Profili qualifica speciale (gruppo 2)
– Lavoratore che, in possesso di capacita’ tecniche particolarmente elevate nel settore della manutenzione, esercita, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito dei propri compiti e con ampio potere di iniziativa, la guida, il controllo ed il coordinamento di squadre di lavoratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
--------------------------------
Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
--------------------------------
C C2
--------------------------------
Profili impiegati (gruppo 1)
– Lavoratore che, in possesso di particolari ed approfondite conoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante specifica esperienza, svolge con ampia autonomia operativa nell’ambito dei propri compiti, importanti mansioni di concetto che possono anche implicare la conduzione ed il coordinamento di unita’ organizzate.
Categoria D
----------------------------------
Cat. Posizioni Qualifiche
organizzative
----------------------------------
D D1 I QS O
D2 I QS O
D3 O
----------------------------------
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un’approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica nonche’ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa comunque acquisita.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico pratica nonche’ i lavoratori che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori.
Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che, in autonomia operativa, compiono a regola d’arte lavori particolarmente difficoltosi od eseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite con specifica preparazione professionale nonche’ i lavoratori con approfondita preparazione ed elevata competenza professionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale che svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e complessita’ ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l’ottimale funzionamento degli impianti e/o apparecchiature, coordinando all’occorrenza altri lavoratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
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Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
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D D1 I QS O
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Profili impiegati (gruppo 1)
– Operatore esperto di centro elettronico;
– disegnatore che provvede autonomamente allo sviluppo grafico di particolari costruttivi, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche;
– segretaria stenodattilografa che, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche e con conoscenza di lingue estere redige corrispondenza semplice, esegue lavori di archivio e provvede al reperimento di dati.
Profili operai (gruppo 3)
Settore Vetro piano
– Operatore sala comandi float (spout bagno);
– primo operatore linea float;
– operatore bagno, capace di sostituire completamente l’operatore sala comandi float;
– operatore linea taglio computerizzato che in condizione di autonomia operativa imposta il programma di taglio sul computer di processo, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all’andamento della qualita’ del vetro in uscita, nell’ambito di schemi produttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all’unita’ centrale;
– stimatore di processo della qualita’ che, dopo adeguato addestramento tecnico specifico, teorico e pratico e con notevole esperienza derivante da pluriennale anzianita’ nella mansione, in base a standards produttivi prestabiliti, oltre ad eseguire i controlli e le rilevazioni statistiche delle proprieta’ visive, chimico fisiche e dimensionali del prodotto con l’ausilio di apposita strumentazione, autonomamente determina gli standards qualitativi ed effettua proiezioni sulla base dei controlli eseguiti, consentendo cosi’ alla produzione di intervenire tempestivamente sul processo per il mantenimento di condizioni ottimali di qualita’;
– lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa, esegue sulla base di metodologie standardizzate ed avvalendosi della strumentazione di laboratorio, analisi chimico fisiche di prodotti, materie prime ed altri componenti ausiliari. Riporta i risultati su appositi moduli o, all’occorrenza, su carte diagrammate fornendo in tempo reale alla produzione i risultati ed i parametri indispensabili per il controllo del processo vetrario, con particolare riferimento al vetro colorato. Provvede, altresi’, alla taratura delle apparecchiature di laboratorio, quali spettrofotometri, spettrometri a raggi X ecc. con l’ausilio di standards.
Settore Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato
– Lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata conduce, in condizioni di autonomia operativa, linee a piu’ presse automatiche per costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, impostando i programmi di pressatura su computer e gestendo l’ispezione finale per l’ottimizzazione della resa del prodotto; esegue interventi correttivi di regolazione e manutenzione che assicurino la continuita’ produttiva e la qualita’ del prodotto, con compiti di coordinamento meramente operativo; trasmette a mezzo terminale i dati di produzione all’elaboratore;
– conduttore linea a freddo computerizzata per vetri temperati o accoppiati che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di taglio del vetro sul computer, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all’andamento della qualita’ del vetro in uscita, nell’ambito di schemi produttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all’elaboratore e assicurando direttamente e da solo la qualita’ del prodotto con la relativa ispezione;
– conduttore linea di assemblaggio e ispezione finale automatizzata per vetri accoppiati auto che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di pressatura su computer e segue il programma della linea di ispezione finale, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all’andamento della qualita’ del vetro in uscita, anche per l’autoclave, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all’elaboratore e assicurando la qualita’ del prodotto;
– conduttore di linee autoclave automatizzate che, in condizioni di autonomia operativa, imposta cicli di produzione per vari tipi di prodotto, attraverso interventi adattativi rispetto all’andamento della qualita’, trasmettendo i dati produzione all’elaboratore;
– conduttore di linee completamente robotizzate di controllo e saldatura ed imballo del vetro temperato e accoppiato che, tramite elaboratore, compila schede ed istogrammi per il controllo del processo produttivo trasmettendo i dati dal terminale all’elaboratore;
– conduttore impianto tempera;
– conduttore forni di curvatura dei vetri accoppiati;
– tagliatore e molatore a mano per prototipi auto fuoriserie (mansione prevalente).
Settore Vetro cavo
– Lavoratore, in possesso di notevole esperienza derivante da pluriennale anzianita’ nella mansione, preposto alla conduzione di macchine formatrici con responsabilita’ della produzione delle medesime, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo alle relative registrazioni, anche a mezzo videoterminale;
– lavoratore, in possesso di particolare e approfondita conoscenza tecnico operativa specifica derivante anche da notevole esperienza, che esegue con autonomia operativa ed eventualmente in base a disegno, qualsiasi lavoro di costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ogni tipo di impianto elettrico, elettronico e strumentale, effettuandone la messa a punto e regolazione secondo gli standards di funzionamento e che in grado di individuare qualsiasi guasto effettua interventi che risultino risolutivi, con eventuali compiti di coordinamento operativo;
– lavoratore che, in possesso di approfondita conoscenza teorico pratica derivante da addestramento specifico e pluriennale esperienza nella mansione, esegue, in unita’ organizzative complesse, su tutte le linee di produzione in modo autonomo il controllo delle caratteristiche di qualita’ del prodotto (funzionali, dimensionali, estetiche), definite nelle relative schede tecniche, mediante l’utilizzo di apparecchiature anche elettroniche, coordinando i flussi informativi e l’operativita’ che ne consegue consentendo alla produzione – anche attraverso tempestive segnalazioni – il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli qualitativi espressi nei capitolati tecnici; che valuta altresi’ la conformita’ del prodotto anche con riferimento alle normative di certificazione; che compila l’apposita modulistica anche tramite video terminale, ivi comprese le schede di conformita’.
Settore Tubo di vetro
– Fonditore.
Settore Fibre isolanti
– Fibratore;
– lavoratore di produzione che, in possesso di notevole esperienza e preparazione, con autonomia operativa provvede alla regolazione e al controllo di piu’ macchine di produzione secondo le prescrizioni di esercizio, assicurandone il regolare funzionamento, con eventuali compiti di coordinamento e provvedendo alle relative registrazioni anche a mezzo video terminale.
Settore Fibre tessili
– Regolatore filiere;
– regolatore appretti con compiti di controllo della preparazione appretti, effettuando anche analisi di laboratorio e coordinamento del personale addetto alla preparazione appretti;
– lavoratore che, in condizione di autonomia operativa, assicura, oltre alle normali operazioni di fine linea unifilo, l’eventuale avviamento in manuale dell’impianto, la regolazione della linea e la esecuzione completa di cambi di programma nel quadro di un sistema integrato della gestione della produzione.
Settore Fibre ottiche
– Lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, ha maturato una considerevole esperienza nella conduzione degli impianti di fabbricazione della fibra ottica su piu’ fasi di lavorazione (deposizione e compattamento filatura e stretching: deposizione e compattamento caratterizzazione prodotto; filatura e stretching caratterizzazione prodotto), e che, nel quadro di specifici piani di addestramento definiti, dopo avere ricevuto adeguata qualificazione da parte degli istruttori, provvede, su indicazione di questi ultimi, all’addestramento tecnico ed operativo di altri lavoratori per metterli in condizione di assicurare il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle specifiche di produzione, di qualita’ e del ciclo di lavoro, suggerendo gli eventuali correttivi.
Profili comuni a tutti i settori (gruppo 3)
– Lavoratore che, in possesso di adeguata esperienza, conduce congiuntamente forni fusori e impianti di composizione centralizzati effettuando le opportune manovre di regolazione e di controllo, eseguendo i necessari interventi in caso di guasti e provvedendo altresi’ alle annotazioni prescritte;
– lavoratore di manutenzione che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche e capacita’ pratiche con poliprofessionalita’ nei rami meccanico elettrico elettronico – con una alta specializzazione in almeno uno dei tre rami suindicati – effettua interventi che assicurano l’efficienza ed il regolare funzionamento degli impianti e delle macchine, con eventuali compiti di coordinamento meramente operativo.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
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Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
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D D2 I QS O
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Profili impiegati (gruppo 1)
– Impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell’ambito dei settori di produzione e dei servizi;
– impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni;
– impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilita’ generale o industriale o nell’ambito commerciale;
– programmatore di centro elettronico che, sulla base d’istruzione e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e apportandovi variazioni e migliorie;
– segretaria stenodattilografa con ottima conoscenza di lingue estere che, servendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige corrispondenza, gestisce gli archivi, appronta prospetti e statistiche, tiene aggiornata l’agenda degli impegni e provvede all’organizzazione logistica di riunioni e viaggi.
Profili operai (gruppo 3)
– Lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente, con notevole esperienza derivante da pluriennale anzianita’ specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di formazione del vetro cavo responsabile di piu’ macchine e/o linee formatrici, individua i difetti le cause dei guasti ed opera difficoltosi interventi che risultino risolutivi ai fini del regolare andamento della lavorazione, effettua l’avvio e la regolazione delle macchine formatrici in condizioni di autonomia operativa, difficoltosi interventi per la sostituzione di parti delle macchine nonche’ interventi meccanici per il buon funzionamento delle stesse;
– strumentista manutentore che, in possesso di adeguata competenza tecnica applicata a piu’ rami di specializzazione (meccanica, elettrica, idraulica) opera sulla pluralita’ degli impianti e/o apparecchiature esistenti in azienda, purche’ siano tra loro differenti per caratteristiche, al fine di individuare ed eliminare qualsiasi guasto. Provvede alla revisione ed alla messa a punto dei singoli componenti con interventi che risultino risolutivi;
– strumentista elettronico che, sull’intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse (analizzatori, ecc.) o, in mancanza, sulla pluralita’ di quelle esistenti in azienda, purche’ siano tra loro differenti per caratteristiche, opera per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto e per la taratura (sia dopo la revisione sia all’atto dell’installazione), effettuando interventi che risultino risolutivi. Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa alla formulazione di proposte migliorative;
– lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa esegue varie analisi di laboratorio chimico fisiche di prodotti, materie prime ed altri componenti chimici di lavorazione, effettua vari tipi di analisi mediante l’uso di tutte le strumentazioni esistenti in azienda e ne sintetizza i risultati con apposite annotazioni coordinando all’occorrenza altri analisti di laboratorio.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
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Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
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D D3 O
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Profili tassativi operai
– Strumentista manutentore, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente e con notevole esperienza, che, operando sull’intera gamma degli impianti e delle apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche di tecnologia particolarmente complessa effettua interventi risolutivi per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto: provvede alla revisione e alla messa a punto dei singoli componenti nonche’ alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, contribuendo alla formulazione di proposte migliorative;
– lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente derivante da pluriennale anzianita’ specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di formatura vetro/cavo, opera in unita’ organizzative complesse in condizione di autonomia operativa e potere di iniziativa, intervenendo sulla conduzione dei canali e sul coordinamento dei cambi di lavorazione: imposta ed assicura, mediante l’utilizzo di apparecchiature elettroniche, la corretta regolazione delle macchine al fine di conseguire l’ottimizzazione del processo produttivo sia in termini qualitativi che quantitativi, curando anche la registrazione, l’aggiornamento e l’archivio delle schede di temporizzazione delle macchine stesse per ogni singolo articolo;
– lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente derivante da pluriennale anzianita’ specifica nella mansione, con profonda conoscenza dell’area produttiva di appartenenza e dei processi produttivi connessi, all’interno della produzione float ovvero della lavorazione per il vetro auto, esercita, in condizioni di autonomia operativa, compiti di supporto e coordinamento di una squadra di lavoratori verificando la rispondenza della produzione in termini qualitativi e quantitativi mantenendo l’attivita’ di conduzione di una parte/macchina del processo produttivo.
Categoria E
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Cat. Posizioni Qualifiche
organizzative
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E E1 I O
E2 I QS O
E3 O
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Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che svolgono semplici mansioni d’ufficio che richiedono una generica preparazione professionale nonche’ i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono un’adeguata preparazione professionale comunque acquisita.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilita’ che non siano normalmente attribuite agli altri addetti della qualifica operai.
Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacita’ pratiche e normali conoscenze tecniche nonche’ i lavoratori che, nel rispetto degli standards fissati, compiono lavori od operazioni le cui complessita’ o difficolta’ richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacita’ pratiche nonche’ i lavoratori che in possesso di approfondita conoscenza eseguono sulle linee di produzione controlli qualitativi con riferimento alle normative sulla certificazione.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
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Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
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E E1 I O
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Profili impiegati (gruppo 1)
– Addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonche’ dattilografi addetti a centralini telefonici di normale difficolta’.
Profili operai (gruppo 3)
Settore Produzione lastre
– Lavoratore che esegue operazioni secondo procedure definite che richiedono l’impiego di macchine o attrezzature di normali difficolta’ o che esegue lavori manuali di equivalente impegno;
– lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
Settore Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato
– Lavoratore che, su macchine e con l’ausilio di attrezzature, esegue operazioni di normale difficolta’ secondo procedure definite o che effettua operazioni manuali di equivalente impegno;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno;
– lavoratore che esegue il controllo di qualita’ visivo e dimensionale secondo le specifiche previste;
– lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
– lavoratore che esegue l’imballo ed il confezionamento del prodotto finito, secondo le specifiche previste.
Settore Vetro cavo
– Lavoratore che, addetto al funzionamento di macchine, esegue operazioni richiedenti il possesso di adeguate capacita’ pratiche e normali conoscenze tecniche, ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno;
– lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
– lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari;
– lavoratore che, in possesso di esperienza derivante da anzianita’ nello svolgimento della medesima mansione, effettua, secondo procedure definite, la determinazione di qualita’ di prodotti e materiali che richiedono selezioni particolarmente accurate;
– lavoratore di officina e di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
Settore Tubo di vetro
– Lavoratore che, predispone ed esegue normali e semplici regolazioni di macchine, anche con l’ausilio di tabelle e indici di riferimento, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni;
– lavoratore che esegue il controllo di qualita’ visiva e dimensionale con l’ausilio di semplici strumenti di misura provvedendo alle relative annotazioni;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno;
– lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
– aiutanti di lavoratori del livello superiore.
Settore Fibre
– Lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue misure chimico-fisiche correnti su un solo prodotto o materia prima anche con l’aiuto di strumenti, provvedendo alle relative annotazioni;
– lavoratore che predispone, secondo le consegne ricevute, le normali e semplici regolazioni di macchine, previste su opportune scale o indici di riferimento, al fine di assicurarne il regolare funzionamento o esegue altri lavori di equivalente impegno;
– lavoratore incaricato del controllo visivo ed eventuale scarto dei prodotti prima dell’imballo;
– lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica dei carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
Settore Fibre ottiche
– Lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati, coadiuva il conduttore degli impianti di filatura eseguendo semplici interventi in fase di avviamento e a ciclo, curando l’evacuazione del ridotto, effettuando misure geometriche sul rivestimento sulla base di scale opportune e indici di riferimento e controllando visivamente la conformita’ del prodotto stesso;
– lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati, cura la bobinatura su bobine di misura, la ribobinatura su bobine di spedizione e il controllo finale della fibra eseguendo semplici operazioni manuali e normali regolazioni/controlli di processo, effettuando le relative registrazioni.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
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Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
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E E2 I QS O
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Profili impiegati (gruppo 1)
– Addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti;
– addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici;
– disegnatore non esclusivamente lucidista.
Profili operai (gruppo 3)
Settore Produzione lastre
– Lavoratore incaricato della conduzione di una o piu’ macchine di produzione, che esegue operazioni difficoltose che comportano anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare funzionamento o che effettui altri lavori, anche manuali, di equivalente impegno;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione;
– lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonche’ provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformita’ di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato ecc.
– Lavoratore addetto alle fasi di lavorazione manuale difficoltosa su lastre in relazione alla loro dimensione o forma o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficolta’ o incaricato della conduzione di impianti di tempera o simili (*), che esegue operazioni che comportano anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare ciclo di funzionamento;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;
– lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonche’ provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformita’ di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso;
– lavoratore addetto al taglio semi-automatizzato del vetro su linee collegate a forni di tempera (vetro temperato) e piegatura (vetro accoppiato) che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento e la qualita’ del prodotto;
– lavoratore addetto alla saldatura di terminali su lunotti termici (vetro temperato), che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento e la qualita’ del prodotto;
– lavoratore addetto al costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento e la qualita’ del prodotto.
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(*) Per simili si intendono anche le macchine che richiedono operazioni la cui difficolta’ e’ equivalente a quella dell’impianto di tempera.
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Settore Vetro cavo
– Lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di impianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo ad eventuali relative registrazioni;
– lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari e provvede alla successiva messa a punto e regolazione degli stessi;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione;
– lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonche’ provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformita’ di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso;
– lavoratore che, in possesso di particolare ed elevata capacita’ – derivante anche da notevole esperienza specifica acquisita nello svolgimento della medesima mansione – effettua con perizia e carattere di continuita’, in modo autonomo, nel rispetto delle procedure e degli standards definiti, la determinazione di qualita’ di prodotti per la profumeria, aventi caratteristiche estetico qualitative accentuate, richiedenti selezioni particolarmente complesse ed accurate;
– lavoratore addetto in modo continuativo al controllo di qualita’ che, in possesso di particolare ed elevata capacita’ derivante anche da notevole esperienza, esegua in modo autonomo nel rispetto delle prescrizioni di esercizio la determinazione del livello qualitativo della produzione mediante il controllo statistico delle sue caratteristiche morfologiche/dimensionali avvalendosi di adeguata strumentazione, effettuando le relative registrazioni su appositi moduli e dando tempestiva segnalazione di eventuali anomalie, in modo da assicurare risultati aderenti agli standards fissati.
Settore Tubo di vetro
– Lavoratore che esegue difficoltose operazioni che comportano conoscenze tecniche e particolari capacita’ pratiche e richiedono interventi correttivi e controlli per la conduzione di uno o piu’ apparecchiature o forni fusori per vetro, al fine di assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, provvedendo alle relative annotazioni;
– lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di piu’ macchine tiratrici, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo ad eventuali relative registrazioni;
– lavoratore che, in base a metodi di lavoro prestabiliti esegue controlli e rilievi statistici delle proprieta’ dimensionali, visive e chimico fisiche del prodotto, con l’ausilio di apposita strumentazione, provvedendo alle relative annotazioni;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura e di carpenteria su apparecchiature, macchinari ed impianti, ovvero che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione;
– lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonche’ provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformita’ di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore Fibre
– Lavoratore incaricato della conduzione di una o piu’ macchine o di forni produttivi per vetro, le cui operazioni, che comportano conoscenze tecniche e particolari capacita’ pratiche, richiedono interventi correttivi o controlli di apparecchiature con le eventuali relative annotazioni;
– lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue varie analisi e rilievi chimici o fisici di una certa difficolta’ provvedendo alle relative annotazioni;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione;
– lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonche’ provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformita’ di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore Fibre ottiche
– Lavoratore addetto alla conduzione di torni di deposizione e fornaci di compattamento e ad operazioni ausiliarie sulle preforme che, in base a procedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare e con specifiche conoscenze tecniche, esegue, nel rispetto di standards prefissati, le operazioni di preparazione, conduzione e controllo delle macchine con le relative registrazioni;
– lavoratore addetto alla conduzione complessiva di impianti di filatura e stretching e, in possesso di specifiche conoscenze tecniche e sulla base di procedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare, esegue, nel rispetto di standards prefissati, le operazioni di preparazione, conduzione e controllo degli impianti in ciascuna posizione lavorativa prevista con le relative registrazioni;
– lavoratore che, in base a procedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di lavorare con specifiche conoscenze tecniche, esegue, nel rispetto degli standards prefissati, la bobinatura e ribobinatura ed il controllo finale del prodotto, i controlli dimensionali e fisico/ottici della fibra per determinare la caratterizzazione completa del prodotto avvalendosi delle strumentazioni di misura a lettura diretta ed effettuando le relative registrazioni.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
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Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
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E E3 O
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Profili operai (gruppo 3)
Settore Produzione lastre
– Operatore di linea di taglio su ciclo continuo che determina la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all’andamento della qualita’ del vetro in uscita, trasmettendo i dati di produzione alla fabbricazione.
Settore Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato ecc.
– Operatore che in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata esegue le operazioni di stampa serigrafica provvedendo alla preparazione delle paste, al settaggio delle macchine e garantendo la qualita’ del prodotto;
– lavoratore che in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata e’ in grado di sostituire i titolari su piu’ posizioni organizzative 2 della categoria E garantendo comunque la qualita’ del prodotto in autocontrollo e svolgendo manutenzioni di primo livello sugli impianti;
– lavoratore con compiti di coordinamento nella fase di collaudo finale qualitativo e dimensionale di volumi con relative annotazioni o segnalazioni.
Settore Vetro cavo
– Lavoratore che in possesso di approfondita conoscenza tecnico-pratica derivante da addestramento specifico e/o pluriennale esperienza nella mansione, esegue su tutte le linee di produzione in modo autonomo la determinazione dei livelli qualitativi della produzione mediante il controllo delle caratteristiche tecniche del prodotto, definite nei capitolati e/o nelle schede tecniche utilizzando apparecchiature e strumentazioni (di cui cura il funzionamento ed il ripristino) curando il flusso delle informazioni alla produzione per la gestione ed il miglioramento dei processi, facendo riferimento nell’operativita’ alle eventuali normative di certificazione.
Settore Fibre tessili
– Lavoratore addetto appretti con compiti di preparazione e verifica delle specifiche di fabbricazione e di controllo ed interventi sugli impianti; effettua anche analisi, utilizzando strumenti di laboratorio ed apparecchiature informatiche con compiti di registrazione sull’andamento dell’attivita’;
– lavoratore, capo macchina velo, che assicura la corretta conduzione dell’impianto, compresa la fase di avviamento e quella di fermata, con compiti di controllo e regolazione, secondo i parametri ed i processi di qualita’ indicati dal reparto. Il controllo e la regolazione comprendono l’impianto automatico della preparazione legante, il processo completo di formazione e impregnazione compresi i fili di rinforzo, l’impianto di caricamento automatico della fibra e l’impianto di abbattimento fumi;
– lavoratore, operatore fine linea velo, che, oltre alle normali operazioni proprie della mansione (inserimento tubotti in macchina, controllo e ripristino di dispositivi di regolazione e di sicurezza, impianto automatico di imballo dei rotoli, impianto evacuazione degli sfridi) assicura in collegamento con il capo macchina, gli interventi necessari per permettere una corretta fabbricazione del prodotto nel rispetto dei parametri di processo e di qualita’ indicati dal reparto.
CATEGORIA F
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Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
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F F1 O
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Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che svolgono mansioni, lavori ed operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali e capacita’ pratiche.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
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Cat. Posizione Qualifica
organizzativa
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F F1 O
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Profili operai (gruppo 3)
Addetti a lavori di carico e scarico a mano, generici di pulizia, lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica e aiutanti di operai a livello superiore.
art. 11 bis
Ccnl Vetro – Industria – Classificazione Del Personale Delle Seconde Lavorazioni Del Vetro E Settori A Soffio, A Mano E Con Macchine Semiautomatiche
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO E SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE
I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 8 livelli nei settori delle seconde lavorazioni del vetro e da 9 livelli nei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche.
L’inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come piu’ sotto indicato.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili determinano il livello minimo del contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili minimi verranno inquadrate, nell’ambito della medesima qualifica, sulla base della declaratoria pertinente, con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo minimo ed a quelli contigui.
La distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento normativo e’ il seguente:
Gruppo 1: quadro e qual. impiegatizia: IX livello, VIII livello, VII livello, VI livello, V livello, IV livello, III livello, II livello;
Gruppo 2: qual. speciale: VI livello, V livello, IV livello, III livello;
Gruppo 3: qual. operaia: VIII livello, VII livello, VI livello, V livello, IV livello, III livello, II livello, I livello.
Note a verbale
1) I livelli d’inquadramento definiti nel presente contratto sono raggruppati nelle seguenti aree:
------------------------------
Prime e seconde Tradizionale
lavorazioni
------------------------------
Liv. Aree Liv. Aree
------------------------------
VIII 1 IX 1
VII 2 VIII 2
VI 3 VII 3
V 3 VI 3
IV 4 V 4
III 4 IV 4
II 5 III 5
I 5 II 5
I 5
------------------------------
2) Secondo quanto stabilito all’art. 11, paragrafo Commissione paritetica sulla classificazione, comma 11 del CCNL 23 aprile 1999, le Parti ribadiscono che per il settore del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche e per quello delle seconde lavorazioni del vetro, entro dicembre 2003 sara’ avviata una verifica per dare attuazione a quanto previsto dal medesimo comma 11 e dal successivo comma 12.
DECLARATORIE E PROFILI
SETTORE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO
VIII Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuita’, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilita’, il coordinamento e il controllo di piu’ unita’ organizzative di notevole importanza e complessita’ con elevata discrezionalita’ di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonche’ i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
VIII Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuita’, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilita’, il coordinamento e il controllo di unita’ organizzative importanti e complesse con discrezionalita’ di poteri per l’attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
VII Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che nell’ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolgono con discrezionalita’ di poteri e facolta’ d’iniziativa funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni aziendali nonche’ i lavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali e’ richiesta particolare competenza professionale.
VI Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che, in possesso di particolari e approfondite conoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante e specifica esperienza, svolgono con ampia autonomia operativa nell’ambito dei compiti loro attribuiti, importanti mansioni di concetto che possono implicare anche la conduzione e il coordinamento di unita’ organizzate.
V Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o amministrativa comunque acquisita.
Profili minimi (gruppo 1)
– Impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell’ambito dei settori di produzione e dei servizi;
– impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni;
– impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilita’ generale o industriale, o nell’ambito commerciale;
– programmatore di centro elettronico che, sulla base d’istruzioni e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e apportandovi variazioni e migliorie.
I lavoratori (gruppo 2) che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo coordinamento di un gruppo di lavoratori.
I lavoratori (gruppo 3) con approfondita preparazione ed elevata competenza professionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico-professionale che svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e complessita’ ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l’ottimale funzionamento degli impianti e/o apparecchiature, coordinando all’occorrenza altri lavoratori.
IV Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un’approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica.
Profili minimi (gruppo 1)
– Segretaria stenodattilografa con perfetta conoscenza di almeno una lingua estera che, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige corrispondenza e gestisce gli archivi.
I lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori (gruppo 3) che, in autonomia operativa, compiono a regola d’arte lavori particolarmente difficoltosi ed eseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite con specifica preparazione professionale.
Profilo comune a tutti i settori (gruppo 3)
– Lavoratore responsabile della manutenzione che, in possesso di particolari conoscenze teorico-pratiche, ed eventualmente in possesso di diploma tecnico-professionale, effettua in condizioni di autonomia operativa interventi risolutivi che assicurano l’efficienza e il regolare funzionamento degli impianti e delle macchine, con compiti di coordinamento meramente operativo.
III Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono un’adeguata preparazione professionale comunque acquisita.
I lavoratori (gruppo 2) che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilita’ che non siano normalmente attribuite agli altri addetti.
I lavoratori (gruppo 3) che, nel rispetto degli standard fissati, compiano lavori od operazioni le cui complessita’ o difficolta’ richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacita’ pratiche.
Profili minimi (gruppo 1)
– Addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti;
– addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici;
– disegnatore non esclusivamente lucidista.
Profili minimi (gruppo 3)
Settore Trasformazione e posa in opera vetri – cristalli piani – vetri uniti al perimetro e accoppiati
– Lavoratore addetto alla lavorazione manuale o con macchinari anche di parti accessorie di metallo o simili, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacita’ pratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficolta’;
– lavoratore addetto alla posa in opera di qualunque volume piano e curvato su qualsiasi tipo di serramento o con parti metalliche accessorie su qualsiasi vano, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacita’ pratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficolta’;
– lavoratore addetto ad impianti di argentatura, molatura, tempera o simili il quale esegua operazioni che comportano interventi correttivi e controllo di apparecchiature e preparati per assicurarne il regolare completo ciclo di funzionamento;
– lavoratore che, addetto alla conduzione di autocarri con mansioni di meccanico, esegue operazioni di carico e scarico anche con mezzi di sollevamento;
– lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonche’ provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformita’ di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore Fiale-Siringhe
– Lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di uno o piu’ impianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni di esercizio, provvedendo al cambio lavoro e relative registrazioni;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, su apparecchiature macchinari e impianti o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;
– lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonche’ provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformita’ di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili
– Lavoratore che esegue a mano o a macchina difficoltose operazioni che comportano conoscenze tecniche e particolari capacita’ pratiche per il controllo di qualita’ e il funzionamento di qualsiasi tipo di strumento finito a perfetta regola d’arte;
– lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari e provveda alla successiva messa a punto e regolazione degli stessi o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;
– lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonche’ provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformita’ di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore Decorazione
– Lavoratore incaricato della regolazione, messa a punto e controllo di apparecchiature, impianti o macchine, che esegue difficoltosi interventi al fine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione secondo le prescrizioni di esercizio;
– lavoratore di servizi ausiliari che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, svolge tutti i lavori inerenti al proprio mestiere;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi elettrici, elettronici, idraulici, meccanici, di montaggi, revisione, cambio macchine o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;
– lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonche’ provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformita’ di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
II Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni d’ufficio che richiedono una generica preparazione professionale;
I lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacita’ pratiche e normali conoscenze tecniche.
Profili minimi (gruppo 1)
– Addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonche’ dattilografi, addetti alle macchine fatturatrici e contabili, addetti a centralini telefonici di normale difficolta’.
Profili minimi (gruppo 3)
Settore Trasformazione e posa in opera vetri – cristalli piani – vetri uniti al perimetro e accoppiati
– Lavoratore che su impianti di argentatura, molatura, tempera o simili o con l’ausilio di attrezzature, esegua operazioni di normale difficolta’, secondo procedure ben definite o che effettui altri lavori manuali di equivalente impegno e difficolta’ anche di parti accessorie di metallo o simili;
– lavoratore addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su qualsiasi tipo di serramento con mastici e regoli fermavetro che richiedono operazioni di normale impegno;
– lavoratore di officina, di falegnameria o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
Settore Fiale – Siringhe
– Lavoratore che, addetto al funzionamento e conduzione di una o piu’ macchine, esegue secondo procedure definite, impegnative operazioni richiedenti il possesso di capacita’ pratiche e normali conoscenze tecniche che consentano di garantire il livello qualitativo del prodotto – dimensioni e serigrafia – provvedendo ad eventuali registrazioni ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno;
– lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari;
– lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari.
Settore Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili
– Lavoratore che esegue, secondo procedure definite, adeguate lavorazioni a mano o a macchina, richiedenti buone capacita’ pratiche e normali conoscenze tecniche e capacita’ pratiche per il controllo di qualita’ e il funzionamento di un solo tipo di strumento;
– lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari.
Settore Decorazione
– Lavoratore che, addetto alla conduzione di macchine esegue, secondo procedure definite, operazioni richiedenti il possesso di adeguate capacita’ pratiche e normali conoscenze tecniche ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno;
– lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari;
– lavoratore che esegue normali interventi di regolazione, manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, attrezzature o macchine;
– lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
I Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici.
Profili minimi (gruppo 3)
Settori Trasformazione e posa in opera vetri – cristalli piani – vetri uniti al perimetro e accoppiati
– Lavoratore che esegue operazioni, secondo procedure definite, che richiedono l’impiego di attrezzature di semplice uso o che esegue semplici lavori manuali anche su linee produttive;
– aiutanti di lavoratori di livelli superiori.
Settore Fiale – Siringhe
– Lavoratore addetto all’assistenza di macchine che, secondo procedure definite, esegue sulle stesse operazioni semplici o complementari che richiedono il possesso di capacita’ pratiche;
– lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta e di confezionamento del prodotto finito anche con l’impiego di attrezzature di semplice uso;
– aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.
Settore Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili
– Lavoratore che, secondo procedure definite, e’ addetto all’assistenza di macchine e attrezzature per l’esecuzione di operazioni limitate o complementari che richiedono il possesso di capacita’ pratiche;
– lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta del prodotto anche con l’impiego di attrezzature o macchinari di facile uso;
– aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.
Settore Decorazione
– Lavoratore che, secondo procedure definite, e’ addetto all’assistenza di macchine o attrezzature per l’esecuzione di operazioni semplici che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche;
– lavoratore che effettua, secondo procedure definite, la cernita e il confezionamento del prodotto anche con l’uso di attrezzature;
– aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.
DECLARATORIE E PROFILI
SETTORI NON MECCANIZZATI
IX Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuita’, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilita’, il coordinamento e il controllo di piu’ unita’ organizzative di notevole importanza e complessita’ con elevata discrezionalita’ di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonche’ i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
IX Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuita’, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilita’, il coordinamento e il controllo di unita’ organizzative importanti e complesse con discrezionalita’ di poteri per l’attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
VIII Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di elevata capacita’ professionale, con spiccate doti creative e sensibilita’ artistica, realizzano articoli di particolare pregio e singolare maestria, guidando, controllando e coordinando un gruppo di operai (piazza).
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio a pressa e con macchine semiautomatiche
– Primo maestro soffiatore e apritore assortimento oltre Ø 50.
Vetro artistico
– Primo maestro.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche, bulbi per lampade elettriche, ecc. Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
Flamrex a soffio, a pressa e hardex
– Maestro soffiatore prima piazza.
VIII Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che nell’ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolgono con discrezionalita’ di poteri e facolta’ d’iniziativa funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni aziendali nonche’ i lavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali e’ richiesta particolare competenza professionale.
VII Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 3) che in possesso di notevole capacita’ tecnica e professionale, derivata da comprovata esperienza acquisita nell’intera gamma delle lavorazioni, coordinando, guidando e controllando un gruppo di lavoratori (piazza) realizzano articoli di difficile fattura aperti a mano, soffiati o modellati a caldo con il particolare sistema di lavorazione definito a mano volante.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
– Apritore e soffiatore piazza assortimento e contenitori;
– soffiatore globi oltre Ø 40 di grande difficolta’.
Vetro artistico
– Maestro attacca gambi;
– secondo maestro;
– maestro molatore e/o incisore in grado di ricavare sculture, figure e oggetti di alto valore, attraverso modifiche sostanziali di manufatti grezzi.
Fiaschi, damigiane cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche, bulbi per lampade elettriche, ecc., vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
– Apritore.
Flamrex a soffio, a pressa e hardex
– Maestro soffiatore seconda piazza.
VI Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o amministrativa comunque acquisita.
Profili minimi (gruppo 1)
– Impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell’ambito dei settori di produzione e dei servizi;
– impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni;
– impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilita’ generale o industriale o nell’ambito commerciale;
– impiegato amministrativo con compiti di controllo e particolare competenza nel settore magazzino;
– programmatore di centro elettronico che, sulla base di istruzioni e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati ed effettuando interventi risolutivi nell’ambito dei compiti assegnatigli.
I lavoratori (gruppo 2) che, con potere d’iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di operai.
I lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di approfondite conoscenze tecniche e di affinate capacita’ pratiche, svolgono responsabilmente e a regola d’arte, nelle fasi finali delle lavorazioni, interventi su prodotti di notevoli dimensioni e/o di difficoltosa realizzazione.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
– Levatore pressa grande fantasia;
– levavetro piazza assortimento;
– scannellatore rifinito;
– levaparaison oltre ø 40;
– levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaison);
– levatore a centrifuga oltre i 6 kg. di vetro;
– soffiatore globi da ø 30 a ø 40;
– maestro molatore;
– apritore piazza bastarda.
Vetro artistico
– Primo forcellante;
– servente;
– levaparaison oltre ø 40;
– levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaison);
– soffiatore globi da ø 30 a ø 40;
– maestro molatore.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche, bulbi per lampade elettriche, ecc.
– Soffiatore bulbi per valvole speciali.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
– Maestro cannettista;
– maestro soffiatore prima piazza.
V Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un’approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica.
Profili minimi (gruppo 1)
– Operatore esperto di centro elettronico;
– impiegato con ottima conoscenza di almeno una lingua estera che svolge, in condizioni di autonomia operativa, complesse funzioni amministrative o commerciali;
– lavoratore, che in condizioni di autonomia operativa e con responsabilita’ in ordine ai risultati e adempimenti, attende alle movimentazioni di magazzino e sovrintende alle spedizioni, con l’ausilio del centro elettronico.
I lavoratori (gruppo 3) che in possesso di particolari conoscenze tecniche e con notevole capacita’ pratica compiono, a regola d’arte, lavori od operazioni complessi e difficoltosi, coordinando gruppi di lavoratori di grado inferiore.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
– Fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette);
– coupaggista senza piede e articoli speciali;
– responsabile piazza piastra;
– primo composizioniere;
– levavetro alla centrifuga oltre 2 kg;
– giantil e calici a gambo tirato;
– responsabile magazzino;
– soffiatore globi fino a ø 30;
– attacca piedi calici;
– soffiatore calici;
– operatore pressa grande fantasia;
– apritore piazza riflettori;
– levaparaison da ø 30 a ø 40;
– levatore pressa piccola fantasia oltre ø 30 o criteri equivalenti;
– levavetro piazza bastarda;
– macchinista e levavetro macchine semiautomatiche oltre Ø 30 o criteri equivalenti.
Vetro artistico
– Levaparaison da ø 30 a ø 40;
– incisore a mola;
– fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette);
– primo molatore;
– primo montatore;
– primo imballatore;
– primo composizioniere;
– responsabile del magazzino.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
– Maestro fiascaio lavori speciali;
– tagliatore e levavetro macchine semiautomatiche a cammelloni;
– tagliatore, levavetro e soffiatore macchine semiautomatiche a damigiane oltre 5 litri, lavori speciali e cammelli.
Bulbi per lampade elettriche, ecc.
– Primo fonditore a padelle;
– soffiatore bulbi, palloncini e thermos.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
– Maestro soffiatore seconda piazza;
– primo composizioniere.
Flamrex a soffio, a pressa e hardex, ottica e semiottica
– Soffiatore globi e cilindri.
IV Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che, svolgono mansioni esecutive che richiedono un’adeguata preparazione professionale comunque acquisita.
Profili minimi (gruppo 1)
– Addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti;
– addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici;
– disegnatore non esclusivamente lucidista.
I lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilita’ che non siano normalmente attribuite agli operai.
I lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni la cui complessita’ o difficolta’ richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacita’ pratiche, coordinando, all’occorrenza, altri lavoratori di grado inferiore.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa o con macchine semiautomatiche
– Levatore alla piastra;
– tagliatore e levatore a pressina;
– addetto preparazione e montaggio stampi in metallo;
– primo sottofonditore a padelle;
– macchinista e levavetro alla centrifuga;
– pallinaio oltre ø 25;
– fonditore a bacino (ciclo continuo);
– smerigliatore a lucido;
– scalottatore e ribruciatore a caldo;
– operatore pressa piccola fantasia (fino a ø 35) o criteri equivalenti;
– pressatore prismi e pendagli;
– scannellatore;
– macchinista e levavetro macchine semiautomatiche fino a ø 30 o criteri equivalenti;
– levaparaison;
– incamiciatore e levavetro fino a ø 35;
– personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore, stampista, elettricista, elettromeccanico).
Vetro artistico
– Velatore;
– molatore;
– serventino;
– primo sottofonditore a padelle;
– personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore, stampista, elettricista, elettromeccanico).
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
– Tagliatore e levavetro macchine automatiche.
Bulbi per lampade elettriche, ecc.
– Fonditore a padelle o a bacino giornaliero.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
– Soffiatore fialone e biberons;
– fonditore a padelle o a bacino giornaliero;
– levaparaison piazza assortimento.
Flamrex a soffio, a pressa e hardex
– Stampatore serigrafico;
– primo molatore;
– levavetro e pressatore;
– primo rettificatore;
– primo apritore;
– maestro soffiatore terza piazza.
Ottica e semiottica
– Sbacchettatore.
III Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni di ufficio che richiedono una generica preparazione professionale;
i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacita’ pratiche e normali conoscenze tecniche.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
– Secondo sottofonditore a padelle;
– sabbiatore;
– foratore al trapano;
– sceglitore;
– spianatore;
– leva piedi, leva gambi, leva cordoni;
– montatori articoli da illuminazione;
– appuntellatore;
– acidatore;
– molatore;
– tagliatore dischi diamantati;
– soffiatore semiautomatiche;
– lucidatore a nastro, a sughero e ad acido;
– autista e carrellista;
– temperista/sceglitore;
– pallinaio fino a ø 25;
– scalottatore e ribruciatore a freddo;
– aiuto stenditore/sagomatore alla piastra.
Vetro artistico
– Secondo sottofonditore a padelle;
– sabbiatore;
– acidatore;
– foratore al trapano;
– spianatore;
– leva piedi, leva gambi, leva cordoni;
– montatore articoli da illuminazione;
– imballatore;
– tagliatore a sega circolare;
– lucidatore a nastro e a sughero;
– autista/carrellista;
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
– Temperista con responsabilita’ conduzione tempera e scelta;
– autista e carrellista meccanici.
Bulbi per lampade elettriche, ecc.
– Primo composizioniere;
– macchinista responsabile macchine automatiche.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
– Levaparaison;
– fonditore a bacino;
– temperista;
– personale di officina.
Flamrex a soffio, a pressa e hardex
– Primo ribruciatore;
– tiracanne;
– secondo apritore.
Ottica e semiottica
– Pressatore;
– padellista;
– fonditore.
II Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori ed operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che eseguono interventi manuali specifici.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
– Smerigliatore a lucido prismi e pendagli con macchine semiautomatiche;
– incartatore;
– serraforme;
– tranciatore;
– staccatore;
– tiragambi;
– scaricatore alle tempere;
– portiere con centralino;
– addetto a manutenzioni semplici;
– decoratore artistico a pennello.
Vetro artistico
– Impaccatore;
– incartatore;
– scaricatore alle tempere;
– portiere con centralino;
– addetto a manutenzioni semplici.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
– Sorvegliante carico e scarico;
– carrellista;
– serraforme;
– fonditore a bacino;
– scaricatore alle tempere;
– arrangiatore a damigiane;
– staccatore;
– composizioniere;
– addetti a manutenzioni varie (falegname, muratore, ecc.);
– aiutante maestro lavori speciali;
– portiere con centralino.
Bulbi per lampade elettriche
– Conduttore macchine automatiche palloncini e tubo;
– staccatore;
– levavetro bulbi, palloncini e thermos;
– primo gassometraio.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
– Sottofonditore a padelle;
– portiere con centralino;
– addetto al controllo ribruciatura e calibratura;
– tiracanna e tagliacanna;
– serraforme.
Flamrex a soffio, a pressa e hardex
– Molatore;
– addetto al montaggio e al tiro isolatori.
– conduttore macchine per verniciatura moulage.
Ottica e semiottica
– Sottofonditore;
– composizioniere;
– levaposte;
– addetti a mansioni varie (falegname, muratore, ecc.).
– copritore.
I Livello
Appartengono a questo livello:
i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori e operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
– Levatore;
– portantino;
– macinatore;
– aiuto composizioniere;
– manovale generico.
Vetro artistico
– Levatore;
– portantino;
– manovale generico.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
– Rivestitore/ice damigiane;
– impaccatore;
– portantino;
– tranciatore;
– ferrazziere;
– macinatore;
– addetto al magazzino materiali e merci varie;
– manovale generico.
Bulbi per lampade elettriche, ecc.
– Ballatore;
– impastatore;
– macinatore;
– aiuto composizioniere;
– manovale generico.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
– Portantino;
– sceglitore/ice;
– aiuto bruciatore;
– manovale generico.
Flamrex a soffio, a pressa e hardex
– Portantino;
– calibratore;
– tagliatubo;
– vuotamescolo;
– chiudistampo;
– addetti alla capsulazione, laccatura, paraffinatura.
– manovale generico.
Ottica e semiottica
– Pallinaio;
– manovale generico.
Dichiarazione comune
Le Parti – rilevate e considerate favorevolmente, specie per il settore del vetro tradizionale a mano, anche le opportunita’ di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni (leggi n. 407/1990 e n. 169/1991), relativamente ai CFL cosi’ come regolati dagli Accordi interconfederali 8 maggio 1986 e 18 dicembre 1988 e seguenti – prospettano la possibilita’ di utilizzare lavoratori – in particolare primi maestri – quiescenti per limiti d’eta’ e in possesso di attestato di ex maestro vetraio, per finalita’ formative onde conservare il patrimonio professionale maturato nella tradizione e promuovere, attraverso lo stimolo e il confronto, lo sviluppo della creativita’ della sensibilita’ artistica.
art. 12
Ccnl Vetro – Industria – Quadri E Lavoratori Con Funzioni Direttive
QUADRI E LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE
Ai quadri e ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l’assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione, da parte dell’azienda, di professionisti nell’ambito dei quali il dipendente opererà la sua scelta.
Quanto sopra verrà riconosciuto in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Ai quadri si conviene di riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, un trattamento – aggiuntivo al TFR – pari a 1/3 dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, procedano alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
Nel caso di assegnazione provvisoria a mansioni corrispondenti al livello di quadro che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 5 mesi.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, e’ riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso con riguardo alle specifiche attività svolte.
Ai lavoratori suindicati si conviene di riconoscere interventi formativi e di aggiornamento professionale per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionale, quale supporto delle responsabilità loro affidate.
Dichiarazione a verbale
Le Parti nel convenire che con la regolamentazione di cui agli artt. 11 e 12 si e’ data attuazione al disposto della legge n. 190/1985, si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere di continuità di autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l’attuazione degli obiettivi aziendali nonche’ dall’attribuzione di funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
art. 13
Ccnl Vetro – Industria – Cumulo Di Mansioni
CUMULO DI MANSIONI
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)
Al lavoratore, al quale nell’ambito della categoria di appartenenza vengano affidate mansioni relative ad una o piu’ posizioni organizzative, e’ riconosciuta la posizione organizzativa superiore purche’ lo svolgimento delle mansioni relative a quest’ultima abbia carattere di prevalenza e avvenga con normale continuità.
Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro eseguito a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
Ai lavoratori di cui al gruppo 3 che sono assegnati con carattere di continuità all’esplicazione di mansioni di diversi livelli, sarà attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore sempre che quest’ultima abbia almeno carattere di equivalenza di tempo.
art. 14
Ccnl Vetro – Industria – Passaggio Temporaneo Di Mansioni
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)
Mobilità e cumulo delle mansioni nella categoria professionale
1) Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali organizzative, tecniche, produttive e di mercato, puo’ essere adibito a qualunque mansione relativa alle posizioni organizzative della categoria nella quale risulta inquadrato nel rispetto dei gruppi (qualifica) di appartenenza (gruppo 1: impiegati e quadri, gruppo 2: intermedi, gruppo 3: operai). Il passaggio definitivo dalla qualifica impiegatizia a quella operaia e’ consentito previo consenso del lavoratore.
1.1) Al di fuori dei casi di cui al successivo punto 1.2), il lavoratore adibito continuativamente a mansioni relative ad una diversa posizione organizzativa passa, a tutti gli effetti nella nuova posizione organizzativa dopo 2 mesi se disimpegni mansioni di cui ai gruppi 2 e 3 e 3 mesi se disimpegni mansioni di cui al gruppo 1. Nel caso di passaggio ad una posizione organizzativa inferiore, sarà mantenuta l’indennità di posizione organizzativa di provenienza.
1.2) L’effettuazione di mansioni relative ad una posizione organizzativa diversa da quella di originario inquadramento non dà luogo al passaggio di posizione quando e’ motivata da:
– sostituzione di altro lavoratore assente per motivi che danno luogo alla conservazione del posto di lavoro;
Con riferimento a queste fattispecie:
– l’effettuazione di mansioni relative ad una posizione organizzativa superiore comporta il riconoscimento della differenza fra le relative indennità di posizione organizzativa per il periodo relativo alla loro effettuazione;
– l’effettuazione di mansioni relative alla posizione organizzativa inferiore comporta il mantenimento dell’indennità di posizione organizzativa di provenienza.
Per le aziende delle seconde lavorazioni e per le aziende della produzione del vetro eseguito a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, puo’ essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, purche’ cio’ non comporti alcun peggioramento economico ne’ un mutamento sostanziale della sua posizione.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al proprio, dovrà essere corrisposta la retribuzione contrattuale inerente al predetto livello superiore.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello ha diritto al passaggio definitivo al livello superiore, salvo le eccezioni di cui al penultimo comma:
– decorsi 2 mesi se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui ai gruppi 2 e 3;
– decorsi 3 mesi se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui al gruppo 1 – qualifica impiegatizia.
Per i lavoratori di cui al gruppo 1 – qualifica impiegatizia – agli effetti del passaggio di livello previsto dal presente articolo, l’anzidetto periodo di 3 mesi potrà anche non essere svolto continuativamente, purche’, entro 8 mesi dall’inizio del mutamento delle mansioni, venga compiuto nella nuova mansione un periodo continuativo di mesi 2 e questo sia completato con ulteriori periodi comunque non inferiori ciascuno a giorni 6.
Il passaggio di livello non puo’ aver luogo nei casi in cui le mansioni in livello superiore sono esplicate in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, maternità, ferie, aspettativa, chiamata alle armi, richiamo alle armi (di durata non superiore a quella del servizio di leva per i lavoratori di cui al gruppo 1 – qualifica impiegatizia – e di durata non superiore a 7 mesi per gli altri lavoratori), salvo il caso di mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Per i lavoratori di cui al gruppo 1 – qualifica impiegatizia – la disciplina di cui al precedente comma si applica anche nel caso di sostituzione per trasferta, a condizione che l’assenza per quest’ultimo motivo non superi il periodo di un anno.
Dichiarazione delle Parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le Parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico/economica passa anche attraverso un migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche e umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercate mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca puo’ comprendere da parte delle aziende l’accorpamento di piu’ mansioni – senza peraltro escluderne le singole effettuazioni – anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili non superiori a 6 mesi supportate all’occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l’attivazione delle fasi sperimentali reversibili, e’ necessaria la consultazione preventiva e l’esame delle questioni connesse con le RSU.
Sia la sperimentazione che l’adozione definitiva della nuova distribuzione puo’ comprendere sistemi di rotazione nell’ambito di mansioni appartenenti a non piu’ di 2 livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
L’azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l’eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato.
Le aziende condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico/economica delle imprese e di una piu’ elevata professionalità dei lavoratori, soprattutto in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, potranno essere sperimentate – con carattere di reversibilità – nuove forme di organizzazione del lavoro caratterizzate anche da figure professionali polivalenti.
art. 15
Ccnl Vetro – Industria – Orario Di Lavoro, Riposo Settimanale, Festivita` E Ferie
CAPITOLO VII
ORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E FERIE
ORARIO DI LAVORO
Ferma restando la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell’orario contrattuale per il singolo lavoratore e’ fissata in 40 ore.
Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l’assorbimento di corrispondenti quote di riduzione d’orario di lavoro previste negli ultimi 3 commi del presente articolo.
Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60, l’orario normale di lavoro e’ fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Quando gli operai addetti alla piazza semiautomatica come sopra specificati producono damigiane inferiori a 5/7 litri, osserveranno l’orario di 40 ore settimanali.
L’orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni.
Diverse distribuzioni dell’orario, nonche’ l’applicazione dell’orario di cui al comma 2, saranno attuate qualora le esigenze tecnico-produttive, organizzative e logistiche, da confrontare con la RSU, lo richiedessero. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinvia alle norme particolari di cui all’Allegato 1.
In relazione alle esigenze tecnico-produttive la possibilità di eseguire il lavoro domenicale non collegato al ciclo continuo nonche’ quello notturno non compreso in turni sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e RSU.
Ferma restando la durata settimanale dell’orario contrattuale in 40 ore, le quote orarie di riduzione dell’orario di lavoro sono state pari a 40, in ragione d’anno, sino al 31 dicembre 1987, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983.
Ulteriori 16 ore di riduzione dell’orario di lavoro sono state riconosciute, in ragione d’anno, con decorrenza 1 gennaio 1988 dal CCNL 7 marzo 1987.
Inoltre a decorrere dall’1 gennaio 1994 l’orario di lavoro e’ stato ridotto di ulteriori 8 ore sempre in ragione d’anno; per il settore della trasformazione (cosiddette seconde lavorazioni del vetro) questa riduzione e’ entrata invece in vigore dall’1 gennaio 1995.
Dichiarazione a verbale
Conformemente al disposto dell’art. 18, comma 2, legge 26 aprile 1934, n. 635, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto a un ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere e a mezz’ora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere.
Nota a verbale
Per le situazioni d’orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, al punto 11.
art. 16
Ccnl Vetro – Industria – Turnisti Del Ciclo Continuo
TURNISTI DEL CICLO CONTINUO
Ferma restando la durata dell’orario settimanale di lavoro di cui al precedente art. 15, l’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo – intese come tali quelle che si svolgono su turni avvicendati sull’intero arco settimanale di 7 giorni nonche’ quelle dei lavoratori addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni – e’ stato pari a 236,5 giornate lavorative annue sino al 31 dicembre 1991, a 236 giornate lavorative sino al 31 dicembre 1993, a 235 giornate lavorative annue sino al 30 giugno 2000, a 234,5 giornate lavorative annue sino al 30 giugno 2001, pari a 234 giornate lavorative sino al 30 giugno 2002, pari a 233,5 giornate lavorative annue sino al 30 giugno 2006; a decorrere dall’1 luglio 2006 e’ pari a 232,5 giornate lavorative annue.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 16 del CCNL 7 marzo 1987, la collocazione in ragione d’anno delle 7,5, delle 8, delle 9, delle 9,5, delle 10, delle 10,5 e delle 11,5 giornate di riposo che comprendono le 40 ore di riduzione d’orario di cui al Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983 e le ulteriori 6,5 giornate, sarà definita con la RSU tenendo conto delle flessibilità connesse alle esigenze tecnico-produttive delle aziende e senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Le giornate di riposo di cui al comma precedente assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle aziende.
Nell’ipotesi che dovessero verificarsi, al termine di ogni anno solare, sostanziali scostamenti tra l’orario contrattuale annuo e l’orario di fatto, la RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale i motivi di tale scostamento.
Fermi restando i criteri applicativi dell’orario di cui al presente articolo, la RSU e la Direzione aziendale ricercheranno soluzioni per regimi di orario che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, siano tali da superare gli scostamenti obiettivamente non giustificati.
NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI TURNISTI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI A CICLO CONTINUO
Per le festività lavorate il relativo trattamento retributivo sarà costituito dalla normale retribuzione mensilizzata di cui all’art. 29 con l’aggiunta del compenso per le ore effettivamente prestate nelle festività stesse maggiorate della percentuale per lavoro in giorni festivi.
Note a verbale
Le riduzioni di orario di lavoro di cui sopra devono intendersi assorbibili, fino a concorrenza in quote di riduzione di orario eventualmente definite da provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse o provvedimenti di istituzione di nuove festività.
Le Parti confermano che le riduzioni di orario di lavoro concordate a partire dall’1 luglio 2006 sono da applicarsi su base annua.
Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983, al punto 11.
art. 17
Ccnl Vetro – Industria – Riposi Aggiuntivi E Riduzione Dell’orario Di Lavoro
RIPOSI AGGIUNTIVI E RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
I lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo hanno diritto di godere annualmente sotto forma di permessi individuali, di 4 giorni di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le ex festività religiose nonche’ dalla legge n. 54 del 5 marzo 1977 e successivo D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.
Inoltre a fronte della ex festività nazionale del 4 novembre sarà corrisposto, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, un trattamento economico complessivo pari a 4/175 della retribuzione mensile.
Sempre in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, ulteriori 4/175 verranno riconosciuti a partire dall’anno 2004.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni semicontinue (3 turni per 5 giorni o 3 turni per 6 giorni) che prestino la loro attività nel turno notturno, hanno diritto di godere in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività religiose, di tante giornate di riposo quanto sono le festività effettivamente lavorate in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque di 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
I riposi di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato in azienda.
In materia di riduzione dell’orario di lavoro si richiama quanto stabilito agli ultimi 2 commi del precedente art. 15.
Note a verbale
Per le situazioni di orario inferiori esistenti delle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983, al punto 11.
Per i lavoratori del comune di Roma tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), i giorni di riposo a fronte delle festività religiose soppresse sono tre.
Il pagamento degli ulteriori 4/175 della retribuzione mensile previsto a partire dall’anno 2004 deve ritenersi assorbibile in caso di riduzioni di orario eventualmente definite da provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse o provvedimenti di istituzione di nuove festività.
art. 18
Ccnl Vetro – Industria – Addetti A Lavori Discontinui O Di Semplice Attesa E Custodia
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore. Ferma restando la durata massima dell’orario normale di lavoro, stabilita dai vigenti accordi interconfederali in 10 ore giornaliere o 60 ore settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, la durata settimanale dell’orario contrattuale di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, rimane fissata come segue:
– discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali: ore 48;
– discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali: ore 43;
– discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali: ore 40.
Per le ore di lavoro prestate secondo i rispettivi orari contrattuali di cui al precedente comma, ai suddetti lavoratori verrà corrisposta la retribuzione determinata in base ai criteri di cui alle “Clausole generali”, che precedono le tabelle retributive allegate al presente contratto, fatto salvo quanto indicato nella nota a verbale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 15 fermo restando che i criteri applicativi relativi alla riduzione dell’orario di lavoro dovranno risultare compatibili con la particolare natura delle mansioni svolte dai lavoratori discontinui, di semplice attesa o custodia.
Agli effetti delle modalità di corresponsione della retribuzione, fermo restando quanto previsto all’art. 29, il coefficiente di cui al punto b) di detto articolo risulterà dal seguente rapporto: 175/175 per i discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali; 186/175 per i discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali; 208/175 per i discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali.
Agli effetti della determinazione della retribuzione oraria, i divisori di cui all’art. 28 saranno rispettivamente pari a 175, 186, 208.
Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Nota a verbale
La retribuzione afferente all’ultima ora dell’orario settimanale pari a 48 e 43 ore e’ maggiorata con la percentuale del 18%.
art. 19
Ccnl Vetro – Industria – Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Il lavoro straordinario (oltre l’orario di legge di 40 ore settimanali di cui al comma 1, art. 13, legge 24 giugno 1997, n. 196) deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.
Rientrano ad esempio in tali ipotesi l’esigenza di soddisfare l’andamento del mercato in relazione a stagionalità, a situazioni di punte produttive impreviste, a specifiche operazioni di magazzino, a inderogabili termini di consegna, a situazioni anomale di assenze dal lavoro; la necessità di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti, l’assolvimento di indifferibili incombenze amministrative e di legge in particolari periodi dell’anno.
Le esigenze di cui sopra saranno tempestivamente comunicate alla RSU.
Al di là dei casi previsti dal comma 2, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al comma 2.
Salvo il caso d’urgenza per il lavoro straordinario, la prestazione di lavoro oltre l’orario contrattuale potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze personali del lavoratore.
Fermo restando che dovrà essere assicurata la continuità del processo produttivo e la regolarità della produzione, ribadito inoltre che il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione escludendo correlazioni con l’organico, nelle lavorazioni in turno di cui ai precedenti artt. 16 e 17, comma 3, il lavoratore del turno smontante non puo’ abbandonare il posto di lavoro senza avere avuto la necessaria sostituzione che dovrà avvenire entro il periodo di tempo massimo di 2 ore con l’iniziativa dell’azienda per le ricerche del sostituto, fatti salvi eventuali accordi aziendali in atto.
Le ore di prestazione relative alla protrazione del turno saranno compensate con le percentuali di maggiorazione sottoindicate.
E’ lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
E’ lavoro festivo, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro domenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle ricorrenze festive di cui all’art. 23.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
– lavoro straordinario (dalla 41esima alla 48esima): 18%;
– lavoro straordinario diurno feriale (49esima ora): 22%;
– lavoro straordinario diurno feriale (ore successive): 30%;
– lavoro straordinario notturno: 50%;
– lavoro in giorni festivi: 55%;
– lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 32%;
– lavoro straordinario festivo: 65%;
– lavoro domenicale con riposo compensativo non compreso in turni avvicendati: 10%.
Le maggiorazioni in percentuale sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le percentuali suddette verranno calcolate, per i lavoratori di cui al gruppo 3), sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile, indicati nell’art. 28, ottenuta secondo i criteri contemplati nello stesso articolo.
Ai fini di cui sopra, la quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo.
Per i lavoratori di cui al gruppo 2) la quota oraria, agli effetti di cui sopra, si ottiene dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui all’art. 28.
Nessun lavoratore puo’ esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
CONTO ORE INDIVIDUALE
Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo.
Per quanto attiene alle quote orarie le Parti convengono che – al di fuori delle ipotesi previste all’ultimo comma del presente articolo – a partire dall’1 gennaio 2002, le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di ogni anno per l’anno successivo, la propria scelta in ordine all’accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse.
Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall’anno di maturazione.
Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore e’ del 40%; per il restante 60% delle quote il lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l’anno successivo, in ordine all’accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse.
L’utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda.
I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e familiari.
Con decorrenza semestrale la Direzione aziendale e la RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate.
Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni di lavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie:
– assenze improvvise nell’avvicendamento dei turni;
– manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il ripristino dell’efficienza produttiva degli impianti;
– montaggio e rifacimento degli impianti;
– assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge.
Note a verbale
Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1 la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni di cui agli artt. 19 e 20, viene ottenuta dividendo per 165 la retribuzione mensile composta dagli elementi di cui all’art. 28.
Per i lavoratori di cui al gruppo 2, agli effetti di quanto previsto al comma 15 del presente articolo, sono fatte salve le situazioni individuali in atto all’1 maggio 1983.
Le Parti s’incontreranno all’interno dell’Osservatorio per valutare eventuali problematiche relative al conto ore. Le Parti si riservano inoltre di effettuare ogni utile iniziativa di monitoraggio sullo strumento del conto ore in funzione della situazione economico-produttiva dei settori al fine di verificarne l’effettiva praticabilità.
art. 20
Ccnl Vetro – Industria
LAVORO NORMALE NOTTURNO E LAVORO IN TURNI
Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, aventi carattere continuativo, saranno calcolate sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile, indicati all’art. 28, ottenuta secondo i criteri nello stesso contemplati.
Ai fini dei cui sopra la quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo:
– lavoro svolto in turno diurno feriale (I e II turno avvicendato – dall’1 ottobre 2003 -) 02,00%;
– lavoro svolto in turno diurno feriale (I e II turno per i turni avvicendati semicontinui ed a ciclo continuo articolati su tre turni – dall’1 ottobre 2003 -) 01,33%;
– lavoro notturno compreso in turni avvicendati (fino al 30 settembre 2003) 42,00%;
(dall’1 ottobre 2003) 43,34%;
– lavoro svolto normalmente di notte 32,00%;
– lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti) 38,00%;
– lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati 58,00%.
L’importo delle suddette percentuali di maggiorazione sarà computato nelle ferie, festività, gratifica natalizia e TFR nell’intera misura per il lavoro svolto normalmente di notte e nella misura che risulterà dall’incidenza delle prestazioni effettuate in turni per le altre maggiorazioni.
Dichiarazioni a verbale
Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro (trasformazione) e per le aziende del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche le decorrenze previste dal presente articolo a partire dall’1 ottobre 2003 sono spostate all’1 dicembre 2003.
In relazione all’introduzione delle percentuali di maggiorazione per il I e II turno ed al passaggio della maggiorazione per lavoro notturno compreso in turni avvicendati dal 42% al 43,34% (decorrenza 1 ottobre 2003) le Parti convengono l’assorbimento di importi riconosciuti a tale titolo per accordi aziendali anteriori alla data del 29 novembre 2002, ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.
art. 20 bis
Ccnl Vetro – Industria
INDENNITÀ MEDIA DI TURNO EX TURNISTI
A decorrere dal 21 novembre 1990 al lavoratore turnista a ciclo continuo in forza da oltre 20 anni e con un’anzianità contributiva IVS di almeno 30 anni che venga definitivamente adibito dall’azienda, per esigenze tecnico-produttive, a lavori in regime di orario giornaliero, sarà conservata a titolo di EDR, in cifra fissa, l’indennità media di turno precedentemente percepita, in ragione di tanti trentesimi per quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno, con un massimo di 30/30.
Nota a verbale
Le Parti chiariscono che quanto previsto nel presente articolo e’ esteso al lavoratore che esegue le sue prestazioni in turni 3 x 6.
art. 21
Ccnl Vetro – Industria
LAVORO DELLE DONNE
Al personale femminile si applicano le norme di cui alle leggi 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne e 10 aprile 1991, n. 125.
art. 22
Ccnl Vetro – Industria
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende o ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nel caso in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo, con diritto al trattamento previsto dai precedenti artt. 19 e 20.
Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo compensativo prefissata, al lavoratore non preavvertito almeno 48 ore prima sarà dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo.
Chiarimento a verbale
Il lavoratore che, in relazione alle mansioni svolte, gode del riposo settimanale normalmente di domenica e che venga chiamato a sostituire altro lavoratore turnista, in tale giorno sarà retribuito con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
art. 23
Ccnl Vetro – Industria – Festivita` – Trattamento Economico
FESTIVITÀ – TRATTAMENTO ECONOMICO
Sono considerate festività:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo delle stesse;
b) l’anniversario della Liberazione – 25 aprile;
– festa del lavoro – 1 maggio;
– Capodanno – 1 gennaio;
– Epifania – 6 gennaio;
– lunedì di Pasqua – mobile;
– Assunzione – 15 agosto;
– Ognissanti – 1 novembre;
– Immacolata Concezione – 8 dicembre;
– S. Natale – 25 dicembre;
– S. Stefano – 26 dicembre;
c) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con una delle ricorrenze di cui alle lett. a), b), e c), le organizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori interessate stabiliranno di comune accordo la sostituzione della festa del S. Patrono con altra giornata.
Il lavoratore il quale esegua la prestazione di lavoro nelle giornate di cui alla lett. a), b), c), d) avrà diritto, oltre alla retribuzione mensile, a tante quote orarie di retribuzione quante sono le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Qualora taluna delle festività di cui alle lett. b) e c) cada di domenica, e’ dovuta ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione mensile, una giornata di retribuzione nella misura di 1/25 della retribuzione mensile, composta dagli elementi contemplati dall’art. 28.
Nota a verbale
Per i lavoratori del comune di Roma, e’ considerato giorno festivo anche il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).
art. 24
Ccnl Vetro – Industria – Ferie
FERIE
Il lavoratore, a decorrere dall’1 gennaio 1991, ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati:
lavoratori di cui ai gruppi 1, 2 e 3:
– 20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;
– 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti;
– 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti;
– 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti;
– 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.
I lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno ad personam, quale condizione di miglior favore, la misura di ferie già maturate ai sensi della precedente normativa.
Gli stessi lavoratori continueranno altresì a maturare le maggiori misure di ferie secondo la precedente normativa fino al 31 dicembre 1998.
Successivamente a tale data, per tutti i lavoratori varranno esclusivamente le nuove misure di ferie cosi come definite nel presente articolo, ferme comunque restando le misure di ferie singolarmente già maturate fino alla predetta data del 31 dicembre 1998.
I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di ferie annuali fino al limite massimo di 28 giorni lavorativi.
Per i predetti lavoratori, assunti successivamente al 21 novembre 1990, vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui alla precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi.
Ai soli effetti del presente articolo, per giorni lavorativi s’intendono quelli di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall’Allegato 1 al presente contratto per i settori del vetro bianco e colorato, a soffio, ecc.
La scelta dell’epoca per il godimento delle ferie sarà fatta di comune accordo fra le Parti, compatibilmente con le esigenze di lavoro, contemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque nei limiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l’azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore.
Non e’ ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
Al fine di un effettivo godimento delle ferie, e’ ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 30 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La programmazione relativa a tali periodi sarà realizzata a livello aziendale entro il primo semestre di ogni anno nel rispetto delle prassi aziendali in atto o in occasione dell’apposita riunione per la definizione dei calendari annui.
Il periodo di ferie non puo’ coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta, spetterà al lavoratore il pagamento delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.
Nel caso di ferie collettive, al lavoratore di cui al gruppo 3) che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti dodicesimi delle stesse per quanti sono i mesi d’anzianità.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l’azienda e’ tenuta a corrispondergli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 40 del presente contratto.
L’anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale (ex equiparati) di cui ai preesistenti Accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e’ considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.
Dichiarazione a verbale
Situazioni particolari determinate da accordi in sede locale in materia di ferie saranno oggetto d’esame da parte delle organizzazioni competenti, al fine di un loro allineamento con i criteri determinati al riguardo nel presente articolo.
art. 25
Ccnl Vetro – Industria – Trattamento Economico
CAPITOLO VIII
TRATTAMENTO ECONOMICO
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi i seguenti:
1) paga mensile o stipendio (minimo tabellare, indennità di posizione organizzativa nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati -, scatti d’anzianità, eventuale elemento retributivo individuale di cui all’art. 35, eventuali superminimi comunque denominati);
2) indennità di contingenza (nelle aziende delle seconde lavorazioni del vetro ed in quelle della produzione del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche);
3) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato.
Sono elementi aggiuntivi della retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro oltre l’orario contrattuale, lavoro straordinario, notturno, festivo e in turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio, ecc.);
c) provvigioni, interessenze, ecc.;
d) 13esima mensilità, premio speciale ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo;
e) EDR (Protocollo inferconfederale 31 luglio 1992).
art. 26
Ccnl Vetro – Industria – Minimi Tabellari Contrattuali
MINIMI TABELLARI CONTRATTUALI
I minimi tabellari mensili in vigore dall’1 dicembre 2002 e dall’1 febbraio 2003 sono riportati nelle allegate tabelle (A, B e C), parti integranti, a tutti gli effetti, del presente contratto.
art. 27
Ccnl Vetro – Industria – Indennita` Di Contingenza
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
I valori dell’indennità di contingenza relativi al semestre novembre 1991/aprile 1992 (cfr. Protocollo 31 luglio 1992 Governo/Parti sociali), sono riportati nelle allegate tabelle D e E.
art. 28
Ccnl Vetro – Industria – Retribuzione Oraria
RETRIBUZIONE ORARIA
A partire dall’1 gennaio 2001 la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella composta dai seguenti elementi:
– retribuzione minima tabellare (composta da minimo tabellare piu’ indennità di posizione organizzativa nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati), scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale di cui all’art. 35, eventuali superminimi, indennità di contingenza (per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per le aziende della produzione del vetro a mano, a soffio e con macchine semiautomatiche).
Chiarimento a verbale
In relazione all’adozione del divisore di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per la determinazione della retribuzione oraria, i trattamenti aziendali ragguagliati ad ora dovranno essere riproporzionati così da evitare oneri e vantaggi per le Parti.
art. 29
Ccnl Vetro – Industria – Corresponsione Della Retribuzione
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Ai lavoratori di cui al gruppo 3 la retribuzione sarà corrisposta mediante buste sulle quali saranno specificati, oltre i singoli elementi di competenza che la compongono, le eventuali trattenute che su essa gravano, il nome del lavoratore, il livello di appartenenza e il periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce.
Ai lavoratori di cui ai gruppi 2 e 1 la retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi liquidabili mensilmente.
Ai lavoratori che ne facciano richiesta potrà essere concesso un acconto mensile fino ad un massimo dell’80% della retribuzione maturata.
Nel caso che l’azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno per i lavoratori di cui ai gruppi 2 e 1, di pieno diritto, gli interessi nella misura del 2% in piu’ del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma 2; inoltre, i suddetti lavoratori avranno facoltà di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione dell’indennità d’anzianità e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
In caso di contestazione su uno o piu’ elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte della retribuzione non contestata.
La retribuzione normale ai lavoratori di cui al gruppo 3 sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi e’ compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate e che la diminuzione dell’orario di lavoro e’ stata effettuata a parità di retribuzione.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile.
In tal modo s’intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 23, escluse solo quelle coincidenti con la domenica;
b) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore a un mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate. Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate in base alla retribuzione oraria ottenuta applicando il coefficiente orario 1/175 di cui al precedente art. 28.
Chiarimento a verbale in ordine alla retribuzione dei lavoratori di cui al gruppo 3
Sono mensilizzati il minimo tabellare, l’indennità di posizione organizzativa (nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati -, gli scatti d’anzianità, l’eventuale elemento retributivo individuale di cui all’art. 35, gli eventuali superminimi e l’indennità di contingenza – per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche -.
Potranno essere altresì mensilizzati anche altri elementi diversi da quelli sopraindicati qualora la loro natura e le loro caratteristiche lo consentano.
Non verranno invece mensilizzati i compensi che per la loro specifica natura sono liquidati per le sole ore o giornate di effettiva prestazione.
art. 30
Ccnl Vetro – Industria – Reclami Sulla Retribuzione
RECLAMI SULLA RETRIBUZIONE
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche’ sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento, pena la decadenza del reclamo.
Per gli errori di pura contabilità, contestati dal lavoratore di cui al gruppo 3 entro 5 giorni da quello della paga, l’ufficio manodopera provvederà all’immediato regolamento delle differenze allo stesso spettanti. Trascorso tale periodo, le differenze segnalate successivamente saranno comprese nella busta del periodo di paga immediatamente seguente.
I lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 dovranno contestare gli errori di pura contabilità entro un anno dal giorno del pagamento per il regolamento dell’eventuale differenza che risultasse comprovata.
art. 31
Ccnl Vetro – Industria – Regolamentazione Del Lavoro A Cottimo
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A COTTIMO
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione e’ ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 3 o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione piu’ intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
2) Le tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità od operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 12% degli importi costituiti da:
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati
– minimi di paga base (dedotti gli importi di contingenza conglobata al 29 maggio 2001) ed indennità di posizione organizzativa.
Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
– minimi di paga base.
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità – intendendosi per tale almeno i 2/3 – dei lavoratori a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati, abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 12%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità od operosità superiore alla normale.
3) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento, soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, al lavoratore di cui al gruppo 3 dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
4) Nel caso in cui un lavoratore lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal punto 2) per cause a lui non imputabili e salvo l’ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, di cui al punto 15), la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
5) L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori, a titolo informativo, i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, e ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo secondo la procedura prevista dall’art. 7, lett. A), del presente contratto.
6) In caso d’introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la O.S. che rappresenta l’azienda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
L’esame congiunto potrà essere richiesto altresì a seguito della comunicazione di modificazioni di rilevante importanza al solo fine di accertare se si sia in presenza di un nuovo sistema.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma 1 del punto 5), purche’ non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) I lavoratori di cui al gruppo 3 lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto – o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi – del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo), nonche’ di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
9) L’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente, per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
10) S’intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perche’ le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate: pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.
11) Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le Parti direttamente interessate: ove il periodo di assestamento superi i 2 mesi, potrà essere richiesto l’intervento delle rispettive organizzazioni.
12) Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore un’integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all’80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente tale periodo, l’integrazione prevista nel presente punto sarà dell’85%.
13) Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 14) e 15).
14) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorche’ sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in piu’ o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.
La tariffa modificata e’ da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
15) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tenere conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa, verranno corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
16) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
Ove ricorra l’ipotesi di cui al punto 7) del presente articolo, un esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.
17) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore d’interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, fermo quanto previsto dal punto 9) circa la facoltà di richiedere la comunicazione dei risultati delle singole tariffe.
18) Non e’ ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di cottimo, l’eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per integrazione, prevista dal punto 4) del presente articolo.
19) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
20) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo e’ ancora in corso ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato, il lavoratore avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
21) Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
22) I concottimisti, intesi per tali i lavoratori di cui al gruppo 3 dell’art. 11 direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori a cottimo e che, pur essendo soggetti a una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra s’intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda.
L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione.
L’azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonche’ le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
23) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo e in particolare quelli relativi:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) alle tariffe di assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in piu’ o in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15);
e) al conteggio e alla liquidazione dei cottimi;
f) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione, tramite la RSU, perche’ venga esperito il tentativo di conciliazione tra la RSU stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il piu’ breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra le OO.SS. territoriali rispettive.
PROTOCOLLO DI CHIARIMENTO ALL’ART. 31, PUNTO 5)
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione, ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L’azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato, che sarà stato comunicato al lavoratore).
art. 32
Ccnl Vetro – Industria – Premio Di Partecipazione
PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Premessa
Nel richiamare i principi e i criteri ispiratori del Protocollo interconfederale 23 luglio 1993 – in particolare quanto definito al punto 2) del Protocollo stesso circa gli assetti contrattuali e le piccole imprese – le Parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente CCNL.
Pertanto si conviene che lo strumento contrattuale a contenuto economico idoneo per la realizzazione del II livello di contrattazione sarà, in azienda, il premio denominato di partecipazione.
Nel comune intento di migliorare l’efficienza delle aziende, le Parti si danno altresì atto che detto premio, la cui validità avrà durata quadriennale, dovrà porsi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
———-
Coerentemente con i principi di cui alla Premessa, in ciascuna unità produttiva viene costituito, attraverso contrattazione con la RSU, un premio variabile di partecipazione collegato ad obiettivi e programmi concordati.
La realizzazione degli obiettivi e il conseguimento dei risultati determineranno, a consuntivo, l’entità della erogazione, che potrà essere differenziata in modo da tenere conto delle condizioni di lavoro e delle diverse modalità della prestazione.
A tal fine, nelle unità produttive viene individuata la scala di erogazioni in rapporto all’entità dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento.
Nel corso del negoziato, le Parti valuteranno le condizioni produttive e occupazionali dell’impresa e le relative prospettive. In tale contesto, le Parti esamineranno le possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai programmi di miglioramento della produttività e dell’andamento economico dell’impresa, in funzione anche dell’occupazione.
L’accordo aziendale, nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento, selezionerà – anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unità produttive – le scelte sul peso che i parametri di produttività e di andamento economico debbono rispettivamente avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.
Nel definire l’accordo aziendale, le Parti potranno indicare forme, tempi e altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delle unità produttive e dell’impresa.
Le Parti aziendali, per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni e obiettivi, definiranno gli indici da assumere come base di riferimento.
I premi di produzione di cui all’art. 32 del CCNL 21 novembre 1990 ed istituti retributivi analoghi definiti a livello aziendale, non correlati con elementi obiettivi, restano definitivamente nelle cifre già concordate.
All’atto dell’istituzione dei premi di partecipazione, eventuali parti variabili dei premi di produzione e analoghi istituti collegati con elementi obiettivi ancora in vigore, ove non sostituiti saranno adeguati tenendo conto dei nuovi premi di partecipazione e delle loro regole.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che le linee guida al premio di partecipazione riportate in appendice fanno parte integrante del presente contratto.
art. 32 bis
Ccnl Vetro – Industria – Premio Di Produzione
PREMIO DI PRODUZIONE
(ex art. 32 CCNL 21 novembre 1990)
Le imprese delle prime lavorazioni aventi non piu’ di 150 dipendenti e quelle delle seconde lavorazioni del vetro che si siano attenuate alla clausola di esclusione dal premio di partecipazione (punto 10) delle Linee guida – Accordo 1 marzo 1996 e che non abbiano in passato realizzato la contrattazione dei premi di produzione continuano a riconoscere il premio di produzione o l’indennità di esso sostitutiva nelle seguenti percentuali:
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)
5% (o maggiori percentuali risultanti alla data del 20 ottobre 1994) del complesso dei minimi tabellari – dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31 gennaio 1977 (Tabella allegata) e dedotti gli importi di contingenza conglobati in seguito all’Accordo del 13 aprile 2001 (Tabella allegata).
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche) e per quelli delle seconde lavorazioni del vetro
5% (o maggiori percentuali risultanti alla data del 20 ottobre 1994) del complesso dei minimi tabellari – dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31 gennaio 1997 (Tabella allegata).
art. 33
Ccnl Vetro – Industria – Tredicesima Mensilita`
TREDICESIMA MENSILITÀ
In occasione delle feste di Natale l’azienda corrisponderà al lavoratore una 13esima mensilità d’importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero.
Non si farà luogo a trattenute sulla 13esima mensilità per le assenze dal lavoro dovute a infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto nonche’ per l’assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
art. 34
Ccnl Vetro – Industria
PREMIO SPECIALE
A fine giugno verrà corrisposto un premio speciale nella misura di 100 ore di retribuzione costituita da:
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati
– minimo tabellare in vigore dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31 gennaio 1977 (Tabella allegata) – dedotti gli importi di contingenza conglobati in seguito all’Accordo del 13 aprile 2001 (Tabella allegata) con l’introduzione del nuovo sistema di inquadramento;
– indennità di posizione organizzativa in atto al momento della corresponsione del premio stesso;
– scatti di anzianità in atto al momento della corresponsione del premio;
– eventuale elemento retributivo individuale di cui al successivo art. 35.
Per le aziende della produzione del vetro eseguito a soffio a mano e con macchine semiautomatiche e per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro
– minimo tabellare in vigore alle singole scadenze – dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31 gennaio 1977 (Tabella allegata) – aumentato dell’importo degli scatti di anzianità in atto al momento della corresponsione del premio stesso e di quello relativo all’eventuale elemento retributivo individuale di cui al successivo art. 35.
Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi di premio per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
Non saranno detratti i ratei di premio afferenti a periodi d’assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio, malattia e infortunio entro i rispettivi limiti della conservazione del posto.
Analoghe corresponsioni o gratificazioni già in atto presso le aziende saranno assorbite fino a concorrenza.
Dichiarazione a verbale agli artt. 33 e 34
(13esima mensilità e Premio speciale)
In relazione a quanto previsto dal comma 3, art. 33 e dal comma 4, art. 34, le Parti chiariscono che per il periodo di infortunio sul lavoro o malattia professionale nel quale il lavoratore percepisce esclusivamente il trattamento economico erogato dagli istituti assicuratori, l’azienda dedurrà dall’importo della 13esima mensilità e del premio speciale le quote già corrisposte a tale titolo al lavoratore dai predetti istituti.
art. 35
Ccnl Vetro – Industria
SCATTI DI ANZIANITÀ
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro-settori meccanizzati
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, alla corresponsione, a titolo di aumento periodico d’anzianità, di un importo in cifra fissa pari a euro:
------------------------------
Cat. Posizioni Importi
organizzative
------------------------------
A 2 17,56
1 17,56
------------------------------
B 2 16,53
1 16,53
------------------------------
C 2 14,98
1 14,98
------------------------------
3 13,34
D 2 13,34
1 12,91
------------------------------
3 12,39
E 2 12,39
1 10,33
------------------------------
F 1 8,26
------------------------------
Il numero massimo degli scatti biennali e’ pari a 5.
Gli scatti d’anzianità decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio di posizione organizzativa e/o categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli scatti d’anzianità maturati nella posizione organizzativa e/o categoria di provenienza.
Successivamente avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile indicato nel comma 2, nell’importo previsto per la nuova posizione organizzativa e/o categoria di inquadramento.
La cifra residua necessaria per raggiungere l’importo massimo degli scatti del livello di assegnazione sarà attribuita al lavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento dei 5 scatti d’anzianità.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto d’anzianità.
Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito ne’ questi potranno essere assorbiti dagli scatti d’anzianità maturati o da maturare.
Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e della produzione del vetro eseguito a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, alla corresponsione, a titolo di aumento periodico di anzianità, di un importo in cifra fissata pari a euro:
--------------------------------------------------------------------
Settori della trasformazione Settori a soffio, a mano e con
macchine semiautomatiche
--------------------------------------------------------------------
Liv. Importi (€) Liv. Importi (€)
--------------------------------------------------------------------
I 8,26 I 8,26
II 10,33 II 9,30
III 12,39 III 10,33
IV 12,91 IV 12,39
V 13,34 V 12,65
VI 14,98 VI 13,94
VII 16,53 VII 14,72
VIII 17,56 VIII 16,53
IX 17,56
--------------------------------------------------------------------
Il numero massimo degli aumenti biennali di anzianità e’ pari a cinque.
Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo degli scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile indicato nel comma 2, nell’importo previsto per il nuovo livello d’inquadramento. La cifra residua necessaria per raggiungere l’importo massimo degli scatti del livello di assegnazione sarà attribuita al lavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento dei cinque scatti di anzianità.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito ne’ questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.
Nota a verbale
Gli importi di cui alle operazioni eseguite dalle aziende in applicazione dei commi 2 e 3 della norma transitoria e dei commi 2, 3 e 4 della nota a verbale, poste in calce all’art. 35, CCNL 28 ottobre 1979, continueranno ad essere corrisposti ai lavoratori sotto la voce distinta elemento retributivo individuale.
art. 36
Ccnl Vetro – Industria
RIPARAZIONI A CALDO
In considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che rende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a caldo, resta inteso che ai lavoratori di cui al gruppo 3) adibiti alle predette riparazioni sarà corrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi aziendali.
art. 37
Ccnl Vetro – Industria
INDENNITÀ DI MANEGGIO DENARO – CAUZIONE
Il lavoratore di cui al gruppo 1), la cui mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità, ha diritto a un’indennità mensile pari all’8% del minimo tabellare del livello di appartenenza e della indennità di contingenza di cui alle allegate Tabelle D e E.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore predetto a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate, al nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
Gli interessi relativi matureranno a favore del lavoratore.
art. 38
Ccnl Vetro – Industria – Alloggio
ALLOGGIO
Qualora nella località ove il lavoratore di cui al gruppo 1) svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio ne’ adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del piu’ vicino centro abitato disti oltre km. 5, l’azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
art. 39
Ccnl Vetro – Industria – Ritenute Per Risarcimento Danni
RITENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportano trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza dell’azienda.
Dette trattenute devono essere rateizzate in modo che l’importo di ogni singola trattenuta non superi il 10% della retribuzione mensile di fatto, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
art. 40
Ccnl Vetro – Industria – Trasferte
TRASFERTE
Ai lavoratori di cui ai gruppi 3 e 2 inviati dall’azienda in servizio fuori comune, oltre alla normale retribuzione mensilizzata di fatto dovrà essere corrisposto:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso per eventuali altre spese sostenute per il necessario espletamento della missione;
c) il rimborso per spese di vitto e alloggio da concordarsi preventivamente fra le Parti;
d) un’indennità pari al 25% della retribuzione giornaliera, (1/25 di paga e contingenza mensili) se la missione dura oltre 24 ore.
L’indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% della retribuzione nel caso di missione di lunga durata e con decorrenza dall’inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente. Al lavoratore di cui al gruppo 1) in missione per esigenze di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione;
c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese;
d) un’indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest’ultima calcolata dividendo per 25 lo stipendio e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni.
L’indennità di cui alla lett. d) viene ridotta:
1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 fino a 30 giorni;
2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di lunga durata e con decorrenza dall’inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente.
Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l’eventuale compenso per anticipazioni e improvvise protrazioni d’orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate con le percentuali di cui all’art. 19.
art. 41
Ccnl Vetro – Industria – Trasferimenti
TRASFERIMENTI
Il lavoratore non puo’ essere trasferito da una unità produttiva a un’altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento dei lavoratori d’età superiore ai 50 anni se uomo e ai 45 anni se donna potrà avvenire con il consenso degli interessati.
Al lavoratore che sia trasferito da uno stabilimento a un altro della stessa azienda situato in diversa località, per cui si verifichi come conseguenza l’effettivo cambio di domicilio, sarà corrisposto l’importo previamente concordato con l’azienda delle spese di trasporto per se’ e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche’ delle masserizie.
Oltre a quanto sopra previsto, sarà corrisposta al lavoratore un’indennità di trasferimento nella misura e secondo le modalità appresso indicate:
1) Lavoratori di cui ai gruppi 3 e 2
Per i lavoratori di cui al punto 1) del presente articolo, l’indennità di trasferimento sarà pari a 110 ore di retribuzione globale se il lavoratore non e’ coniugato e a 210 ore di retribuzione globale se il lavoratore e’ coniugato.
I lavoratori trasferiti di cui al suddetto punto 1) non potranno avere nella nuova sede un trattamento economico inferiore a quello che percepivano prima del trasferimento.
2) Lavoratori di cui al gruppo 1
Per i lavoratori di cui al punto 1) del presente articolo, l’indennità di trasferimento risulterà pari a mezza mensilità della retribuzione globale di fatto se il lavoratore non e’ coniugato e ad 1 mensilità della retribuzione globale di fatto se il lavoratore e’ coniugato. Inoltre, qualora il nucleo familiare del lavoratore di cui al suddetto punto 2) sia composto di 3 o piu’ persone, verrà corrisposta dall’azienda, per ogni componente del nucleo anzidetto dal terzo in poi, un’indennità supplementare pari all’importo di 4 giornate di retribuzione di fatto per ogni familiare che con lui si trasferisca.
Il lavoratore di cui al punto 2) trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse soltanto quelle indennità e competenze che non siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento d’origine e che non ricorrano nella nuova destinazione, mentre avrà diritto invece alla corresponsione di quelle indennità e competenze particolari che siano in atto per la generalità dei lavoratori dello stabilimento presso cui viene trasferito o che siano inerenti alle specifiche sue nuove prestazioni.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto dell’abitazione, esso avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.
Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto al TFR e all’indennità di preavviso nelle misure e secondo i termini previsti per il proprio livello d’appartenenza, salvo che per i lavoratori di cui ai livelli V, VI, VII e VIII del gruppo 1 sia stato pattuito il diritto dell’azienda di disporre il trasferimento nel qual caso il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto al TFR escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dei lavoratori di cui ai livelli V, VI, VII e VIII del gruppo 1 dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall’azienda, e’ dovuto anche il preavviso.
Al lavoratore di cui al gruppo 1 che chieda il trasferimento non competono le indennità di cui sopra salvo il caso di richiesta di trasferimento per comprovate necessità familiari riconosciute dall’azienda, nella quale ipotesi questi rimborserà le sole spese di viaggio e di trasporto.
Ai lavoratori di cui al gruppo 1 il trasferimento deve essere comunicato per iscritto almeno un mese prima della data della sua effettuazione.
Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro l’anno successivo al trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenute per tale rientro con lo stesso trattamento fissato piu’ sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempreche’ il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro e sia chiesto prima della liquidazione delle spettanze dovute per la cessazione del rapporto.
In caso di morte di un lavoratore avente almeno 10 anni d’anzianità di servizio presso l’azienda e il cui decesso avvenga entro un anno dal trasferimento, sempre che tale trasferimento sia stato disposto per esigenze dell’azienda, saranno rimborsate ai congiunti che lo abbiano seguito nel trasferimento le spese per il rientro nella località di residenza del lavoratore prima del trasferimento sempre che il rientro avvenga entro 3 mesi dalla morte del lavoratore.
Chiarimento a verbale
Le Parti chiariscono che il consenso di cui al comma 2 del presente articolo e’ da richiedere ai lavoratori nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di domicilio.
art. 42
Ccnl Vetro – Industria – Passaggi Di Qualifica
PASSAGGI DI QUALIFICA
Il passaggio di qualifica nella stessa azienda non comporta di per se’ risoluzione del rapporto di lavoro:
a) nell’ipotesi in cui il passaggio del lavoratore dalla qualifica di cui al gruppo 3 a quella di cui al gruppo 2 avvenga in correlazione all’effettivo mutamento di mansioni o di altri elementi oggettivi del rapporto (novazione oggettiva), l’anzianità di servizio antecedente al passaggio di qualifica e’ considerata utile, per il 25% della sua entità, agli effetti del trattamento di malattia e del 50% agli effetti delle ferie e del preavviso;
b) nell’ipotesi in cui il passaggio del lavoratore dalla qualifica di cui al gruppo 3 a quella di cui al gruppo 1 e dalla qualifica di cui al gruppo 2 a quella di cui al gruppo 1 avvenga in correlazione all’effettivo mutamento di mansioni o di altri elementi oggettivi del rapporto (novazione oggettiva), l’anzianità di servizio antecedente al passaggio di qualifica e’ considerata utile, per il 33% della sua entità agli effetti del trattamento di malattia e del 50% agli effetti delle ferie e del preavviso. Per l’appartenente alla qualifica di cui al gruppo 2 passato a quella di cui al gruppo 1, ai soli effetti delle ferie e del preavviso, sarà conservato l’eventuale trattamento piu’ favorevole spettantegli per la sua anzianità di appartenenza di cui al gruppo 2.
Chiarimento a verbale: passaggio dalla qualifica di cui al gruppo 3 alla qualifica di cui al gruppo 2 dello stesso articolo
Le Parti concordano che il trattamento di cui al sopra citato articolo si applica anche a quei lavoratori che sono stati liquidati in quanto passati alla qualifica di cui al gruppo 2 successivamente agli Accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 25 maggio 1946.
art. 43
Ccnl Vetro – Industria – Inizio E Cessazione, Interruzione, Sospensione E Riduzione Di Lavoro, Sospensione Del Rapporto Di Lavoro
CAPITOLO IX
INIZIO E CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO, SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
L’entrata nello stabilimento dei lavoratori di cui ai gruppi 3 e 2 sarà regolata come segue:
a) il primo segnale sarà dato 20 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto il cancello;
b) il secondo segnale sarà dato 5 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro;
c) il terzo segnale sarà dato all’ora fissata per l’inizio del lavoro; a questo segnale sarà chiuso il cancello e ogni lavoratore dovrà iniziare il lavoro.
Trascorsi 10 minuti dal terzo segnale resta in facoltà della Direzione di ammettere i ritardatari.
La cessazione del lavoro e’ indicata dal segnale dato all’ora della cessazione stessa.
Chiarimento a verbale
Salvo diverse consuetudini locali, l’orario di lavoro degli addetti alla posa in opera di prodotti vetrari inizierà in cantiere o in parti di edifici, quando questi sono situati nel comune ove ha sede l’azienda.
A tal fine le aziende provvederanno a fornire ai lavoratori interessati una informativa periodica e preventiva dei luoghi ove i lavoratori stessi dovranno espletare la loro opera.
art. 44
Ccnl Vetro – Industria – Interruzione Di Lavoro
INTERRUZIONE DI LAVORO
Il lavoratore di cui al gruppo 3 che si presenti allo stabilimento e che non possa iniziare il lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà e che non sia stato preavvisato almeno 6 ore prima della impossibilità di prestare il lavoro, sarà retribuito per tutta la giornata lavorativa salva la facoltà dell’azienda di adibirlo ad altre attività. Per le giornate successive, per le sospensioni non integrabili ai sensi delle vigenti disposizioni sulla cassa integrazione, ai lavoratori di cui al presente articolo non preavvisati almeno 6 ore prima, sarà corrisposto il 75% della paga giornaliera.
Nel caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l’azienda trattiene il lavoratore di cui al gruppo 3 nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Nei casi di blocco al forno si mantengono le norme consuetudinarie in vigore.
art. 45
Ccnl Vetro – Industria – Sospensione Di Lavoro
SOSPENSIONE DI LAVORO
Le sospensioni del lavoro disposte dall’azienda non interrompono l’anzianità agli effetti del presente contratto.
Trascorsi 15 giorni dall’inizio della sospensione, salvo eventuali accordi tra le OO.SS. per il prolungamento di tale periodo, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro, con diritto al TFR, ai ratei delle ferie e della gratifica natalizia maturati, nonche’ al preavviso.
Per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 lo stipendio globale mensile, la contingenza e l’eventuale III elemento non subiranno riduzioni, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell’orario di cui al precedente art. 15, disposti dall’azienda o dalle competenti autorità.
art. 46
Ccnl Vetro – Industria – Riduzione Di Lavoro E Turni
RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI
In caso di riduzione di lavoro, la ditta procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell’orario di lavoro o alla formazione di turni prima di ridurre il personale.
art. 47
Ccnl Vetro – Industria – Recuperi
RECUPERI
E’ ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle Parti nel limite massimo di 12 ore complessive e purche’ il recupero non superi un ora giornaliera e sia effettuato in un periodo di tempo non superiore alle 4 settimane immediatamente successive a quella in cui e’ avvenuta l’interruzione.
art. 48
Ccnl Vetro – Industria – Permessi
PERMESSI
Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, l’azienda consentirà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve congedo con facoltà di non corrispondere la retribuzione ove non sia possibile il recupero delle ore di permesso godute. Tali brevi congedi non sono computabili in conto ferie.
Per il calcolo dell’eventuale ritenuta, si dividerà la retribuzione mensile percepita dall’interessato in base a 1/25 per ogni giornata di permesso.
A fronte di documentate esigenze di permessi per ragioni inerenti:
– familiari a carico portatori di handicap;
– familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza.
Ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie, nonche’ di riposi a fronte delle ex festività e delle riduzioni d’orario di cui all’art. 15 del presente CCNL, le aziende provvederanno a retribuire tali permessi in ragione del 50% e fino ad un massimo complessivo in un anno pari a 3 giorni di retribuzione. Tale trattamento non sarà cumulabile con quanto eventualmente già previsto in sede aziendale.
Al lavoratore donatore di midollo osseo l’impresa, a fronte di relativa certificazione, riconosce 3 giorni di permesso retribuito, a partire dalla dimissione dall’ospedale.
L’impresa riconosce al lavoratore in caso di decesso di parente di I grado o coniuge un giorno di permesso retribuito ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in azienda.
art. 48 bis
Ccnl Vetro – Industria – Aspettativa
ASPETTATIVA
L’azienda puo’ concedere al lavoratore, che abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a 2 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un limitato periodo di aspettativa non retribuita.
Per il lavoratore in condizioni di accertata tossicodipendenza, ai sensi della legge n. 162/1990, nonche’ per quello con familiari a carico in condizioni documentate di tossicodipendenza, l’aspettativa di cui al comma precedente prescinde dal requisito di 2 anni d’anzianità di servizio.
Detta aspettativa non e’ considerata ad alcun effetto contrattuale.
art. 49
Ccnl Vetro – Industria – Congedo Matrimoniale
CONGEDO MATRIMONIALE
Ferme restando le norme di legge e dell’accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 14 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione.
Per i lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3) resta fermo il diritto dell’azienda di trattenere dal trattamento economico di cui sopra i rimborsi effettuati dall’INPS a tale titolo.
Il congedo matrimoniale non puo’ essere computato nel periodo di ferie ne’ in quello di preavviso.
Le disposizioni di cui sopra s’intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia.
Chiarimento a verbale
Agli effetti del presente articolo, per giorni lavorativi s’intendono quelli di calendario (dal lunedì al sabato), escluse le festività infrasettimanali e le domeniche.
art. 50
Ccnl Vetro – Industria – Trattamento Per Maternita`
TRATTAMENTO PER MATERNITÀ
Per la tutela fisica ed economica in caso di maternità, si fa riferimento alle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Inoltre, la lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione del trattamento di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi di assenza.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato mensilmente alle lavoratrici il trattamento a carico dell’istituto assicuratore, a condizione che quest’ultimo sia abilitato dalla lavoratrice a rimettere direttamente all’azienda l’indennità da esso liquidata.
Se durante il periodo di gravidanza e puerperio interviene malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 52 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, quando queste risultino piu’ favorevoli alla lavoratrice.
Le aziende cureranno l’assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, attraverso percorsi informativi e formativi.
art. 51
Ccnl Vetro – Industria – Servizio Militare
SERVIZIO MILITARE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva o per richiamo verrà conservato il posto e il periodo di servizio alle armi verrà computato agli effetti della rivalutazione di cui al comma 4, art. 1, legge n. 297/1982.
Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi all’azienda nel termine di 30 giorni; trascorso tale termine, qualora non ricorrano comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
Ai fini del computo dell’anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio, sempreche’ i predetti lavoratori chiamati alle armi prestino almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell’azienda, senza dimettersi.
Se i lavoratori di cui al precedente comma, chiamati o richiamati alle armi risolvono il rapporto di lavoro, hanno diritto a tutte le indennità competentigli per il caso di licenziamento, ma in tal caso non ricorre l’obbligo del preavviso ne’ il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Al momento del richiamo alle armi ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l’azienda e’ tenuta a corrispondere al lavoratore di cui al gruppo 1 e per un periodo non inferiore a 3 mesi, un’indennità mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.
Per ogni altro effetto nelle ipotesi di cui al comma 1, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e successive.
art. 52
Ccnl Vetro – Industria – Trattamento In Caso Di Malattia O Di Infortunio Non Sul Lavoro
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO
A) Denuncia
Al fine di consentire all’azienda di predisporre i necessari adattamenti organizzativi, l’assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda stessa possibilmente prima dell’inizio dell’orario di lavoro; il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il terzo giorno dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia.
L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’azienda entro l’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e attestata da successivi certificati medici, da consegnare o far pervenire all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo d’assenza per malattia indicata nel certificato medico precedente.
L’azienda, cui deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore ogni eventuale mutamento d’indirizzo durante il periodo di malattia, ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore con le modalità e secondo le procedure stabilite dalle vigenti disposizioni di legge; per quanto concerne in particolare il controllo delle assenze per malattia e’ stabilito quanto segue.
Il lavoratore, nel caso in cui sia autorizzato ad uscire dal medico curante, ha l’obbligo di farsi trovare disponibile per l’effettuazione delle visite di controllo nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato ai sensi del comma precedente, nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per legge.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e/o accertamenti specialistici nonche’ per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda, indicando il nuovo orario di reperibilità.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai commi precedenti o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
B) Conservazione del posto
In caso d’interruzione del servizio per malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti;
c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni.
Comunque il lavoratore decade dal diritto alla conservazione del posto, quando nell’arco temporale di 36 mesi abbia cumulato piu’ assenze complessivamente superiori ai limiti di conservazione del posto sopraindicati.
Ai soli effetti del comporto di malattia, i mesi devono intendersi composti di 30 giorni di calendario.
Il ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a 20 giorni e fino a 60, afferente a uno o piu’ eventi morbosi, sospende per una sola volta nell’arco temporale di 36 mesi, il decorso del comporto di cui al comma 1, per un massimo di 60 giorni dall’inizio dell’evento.
La malattia sopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, regolarmente comunicata e certificata secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui durata sia superiore a 8 giorni consecutivi compreso il ricovero ospedaliero.
L’assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (13esima mensilità, TFR, ecc.).
Superato il termine della conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso puo’ risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.
Ove, superato il periodo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro non sia risolto ne’ ad iniziativa dell’azienda ne’ ad iniziativa del lavoratore, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità ai soli effetti del preavviso.
C) Trattamento economico
Lavoratori di cui al gruppo 3
Le aziende corrisponderanno al lavoratore di cui al gruppo 3) assente per malattia, nell’ambito del periodo di conservazione del posto, un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce dagli istituti ed enti assicuratori, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento delle seguenti misure della normale retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo, 70% della retribuzione per i 2 mesi e mezzo successivi e 50% della retribuzione per i 3 mesi restanti;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 5 mesi, 70% della retribuzione per il successivo mese e mezzo e 50% per i restanti 5 mesi e mezzo;
c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 8 mesi e 50% per i restanti 8 mesi.
L’azienda corrisponderà l’anticipazione, alle normali scadenze dei periodi di paga, delle indennità a carico dei competenti istituti a condizione che le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso da parte degli istituti interessati attraverso conguaglio o altro analogo sistema.
E’ diritto dell’azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate sia per conto degli istituti assicuratori sia per conto proprio, quando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore.
Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, l’azienda corrisponderà la normale retribuzione globale netta che il lavoratore di cui al gruppo 3 avrebbe percepito se avesse lavorato.
Agli effetti del trattamento economico complessivo di cui al presente punto C), le aziende opereranno i relativi conguagli al termine dei rispettivi periodi di trattamento contrattuale.
Tale trattamento non e’ cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da istituzioni sociali e aziendali o da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza, eccezione fatta per quei trattamenti corrispondenti allo stesso titolo, derivanti dalla sola quota di partecipazione dei lavoratori alle istituzioni di cui sopra.
Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori di cui ai gruppo 3 valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo e’ considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro.
Lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2
Il trattamento economico dei lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) e’ il seguente:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e mezzo, 70% della retribuzione globale per i 2 mesi e mezzo successivi e metà retribuzione globale per i 3 mesi restanti;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione globale per i primi 5 mesi, 70% della retribuzione globale per il successivo mese e mezzo e metà retribuzione globale per i restanti 5 mesi e mezzo;
c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i primi 8 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi restanti.
Per i lavoratori di cui al gruppo 2 resta fermo che l’anzidetto trattamento economico verrà corrisposto dall’azienda in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall’azienda.
Per l’assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo e’ considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Lavoratori apprendisti
Agli apprendisti assenti per malattia o infortunio non sul lavoro l’azienda corrisponderà un’indennità economica nella misura del 75% della retribuzione globale netta per un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni).
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente punto C) e’ subordinato al riconoscimento della malattia o dell’infortunio non sul lavoro da parte dei rispettivi istituti ed enti assicurativi con decorrenza dalla data di riconoscimento stesso; all’adempimento da parte del lavoratore degli obblighi previsti per i controlli delle assenze per malattia, [il trattamento contrattuale di cui alla presente lett. C) decade a partire dal giorno stesso della mancata visita in caso di non reperimento da parte del medico di controllo del lavoratore ammalato nelle fasce orarie convenute, salvo diverse disposizioni legislative in materia] nonche’ alla presentazione della certificazione medica indicante la data d’inizio o di prosecuzione e/o di chiusura dell’incapacità al lavoro contenente le seguenti indicazioni:
a) la data del rilascio;
b) la prognosi;
c) la specificazione dell’orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore e’ tenuto a presentare il certificato di ricovero rilasciato dalla amministrazione ospedaliera o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
Nota a verbale
La situazione dei lavoratori assenti dal lavoro per malattie di natura e durata particolarmente gravi sarà considerata dall’azienda con la massima attenzione e pertanto, in relazione a tali fattispecie, sarà concessa, su richiesta del lavoratore e con l’eventuale interessamento della RSU un’aspettativa non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione del posto, che non potrà comunque essere superiore a mesi quattro. In relazione a tali fattispecie l’azienda valuterà l’eventuale richiesta di anticipo del TFR.
art. 53
Ccnl Vetro – Industria – Trattamento In Caso Di Infortunio Sul Lavoro O Malattia Professionale
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE
A) Denuncia
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinche’ possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al piu’ vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni del presente articolo.
B) Conservazione del posto
Durante l’assenza dal lavoro causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
2) in caso d’infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore.
Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale o per infortunio sul lavoro, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti 1) e 2) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso puo’ risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.
Ove cio’ non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del TFR e del preavviso.
L’assenza per malattia professionale o infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, TFR, ecc.).
C) Trattamento economico
Lavoratori di cui al gruppo 3)
Il lavoratore infortunato di cui alla presente lett. C) ha diritto all’intera retribuzione per la giornata nella quale e’ avvenuto l’infortunio. Inoltre, l’azienda corrisponderà al suddetto lavoratore assente per infortunio sul lavoro o malattia professionale un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento delle seguenti misure della normale retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:
a) per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 3 mesi;
b) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 4 mesi;
e in caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi dalla ripresa del lavoro:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 4 mesi e mezzo;
c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 6 mesi.
L’azienda corrisponderà, alle normali scadenze dei periodi di paga, l’anticipazione delle indennità a carico dell’istituto a condizione che le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso da parte dell’istituto attraverso conguaglio o altro analogo sistema.
Per i periodi d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale eccedenti i limiti di cui al precedente comma, il lavoratore percepirà il normale trattamento economico erogato dagli istituti assicuratori.
Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi le aziende corrisponderanno la normale retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Agli effetti del trattamento economico complessivo di cui al comma 1 del presente punto C), le aziende opereranno i relativi conguagli al termine dei rispettivi periodi di trattamento contrattuale.
Tale trattamento non e’ cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza, eccezione fatta per quei trattamenti corrisposti allo stesso titolo derivanti dalla sola quota di partecipazione dei lavoratori alle istituzioni di cui sopra.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo e’ subordinato al riconoscimento della malattia professionale o dell’infortunio sul lavoro da parte dei rispettivi istituti assicuratori.
Lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2
Il trattamento economico dei lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 coperti da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e’ il seguente:
a) per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;
b) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;
e in caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi dalla ripresa del lavoro:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e mezzo;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 non compiuti: intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e mezzo;
c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i primi 6 mesi.
L’anzidetto trattamento economico verrà corrisposto dall’azienda in ogni caso, con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall’azienda.
Per i periodi d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale eccedenti limiti di cui al comma 1 del punto C), il lavoratore percepirà il normale trattamento economico erogato dagli istituti assicuratori.
art. 54
Ccnl Vetro – Industria – Fondo Di Solidarieta`
FONDO DI SOLIDARIETÀ
Una volta definita per legge la normativa del fondo di solidarietà di cui al punto 12) del Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo e dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende s’impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al fondo o presso istituti di credito.
art. 55
Ccnl Vetro – Industria – Ambiente Di Lavoro
CAPITOLO X
AMBIENTE DI LAVORO
PREMESSA
Le Parti confermano l’importanza dei valori della tutela della salute, della sicurezza sul luogo del lavoro, del rispetto dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e concordano sulla necessità di diffondere adeguati comportamenti finalizzati all’applicazione delle norme contrattuali e di legge ed il miglioramento continuo, nella consapevolezza della ridotta presenza nel settore di aspetti di criticità derivanti dalla produzione o emissione di sostanze fortemente inquinanti e nella consapevolezza altresì dell’assenza di impianti a rischio di incidente rilevante.
L’evolversi del quadro normativo, negli ultimi 20 anni, ha comportato lo sviluppo all’interno delle aziende di azioni e di programmi che permettono un costante monitoraggio dei vari temi ambientali e di sicurezza tra cui:
– Integrated prevention pollution control (IPPC);
– emissioni;
– rifiuti;
– scarico delle acque;
– riciclo.
In materia di riciclo le Parti sono consapevoli dell’attenzione specifica del settore alla promozione ed alla realizzazione di interventi mirati ad incrementare la qualità e la quantità del riciclo del vetro. Tale politica permette di realizzare cospicui vantaggi tecnologici ed ambientali, quali la riduzione del quantitativo di rifiuti, mediante il loro riciclaggio, la riduzione delle emissioni dai forni fusori in conseguenza dei risparmi energetici diretti ed indiretti che ne derivano nonche’ la riduzione della quantità delle materie prime impiegate nel processo.
Anche in materia di ambiente di lavoro le Parti concordano che il settore debba continuare a promuovere modelli applicativi e gestionali commisurati alla tipicità e specificità dei propri cicli produttivi i quali sono caratterizzati, tra altro, dalla limitata presenza di sostanze e di prodotti chimici pericolosi.
Le Parti ritengono utile al raggiungimento dell’obiettivo comune del miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente l’adozione di specifici modelli di controllo e di gestione.
Le Parti convengono che al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza di tali tematiche all’interno dell’azienda sia opportuno ampliare l’attività di informazione indirizzata, in prima istanza, alla CA/RLS e, poi, alla generalità dei lavoratori. Le Parti stabiliscono inoltre che le delegazioni trattanti potranno valutare e definire di volta in volta momenti partecipativi della CA/RLS ad integrazione di quelli già indicati dal D.Lgs. n. 626/1994, individuando condizioni e modalità da tradurre in norma contrattuale.
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COMMISSIONE AMBIENTE/RLS
1. All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, nei seguenti numeri:
– 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
– 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 250 dipendenti;
– 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 251 a 450 dipendenti;
– 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione ambiente e ad essi sono attribuiti i compiti previsti dal D.Lgs. n. 626/1994, e dal CCNL 20 ottobre 1994, partecipano alla trattazione con la Direzione aziendale, di materie dell’ambiente igiene e sicurezza.
2. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, i rappresentanti per la sicurezza oltre i permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; tali permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo. Nella gestione dell’agibilità previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 e dal CCNL, saranno assicurate le condizioni per l’adeguato svolgimento dell’attività della Commissione ambiente.
3. Qualora i permessi previsti per la CA/RLS non vengano interamente utilizzati nel corso dell’anno tali permessi potranno essere utilizzati nell’anno successivo a quello di riferimento.
4. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
5. Per la formazione e l’aggiornamento dei componenti la CA/RLS le aziende faranno riferimento alle formule operative che saranno predisposte in sede di Osservatorio nazionale definite in maniera congiunta entro il 2003.
Le imprese attuano la formazione dei componenti la Commissione ambiente/RLS come prevista dalle norme di legge, dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 e dal presente CCNL tenendo conto altresì, dei contenuti e delle formule operative che verranno predisposte dall’Osservatorio nazionale.
I contenuti del corso potranno essere riferiti alle fasi del processo produttivo nonche’ agli aspetti attinenti alla gestione ed alla manutenzione degli impianti. Le Parti seguiranno la formazione dei rappresentanti per la sicurezza anche attraverso un’anagrafe aggiornata degli stessi da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi paritetici istituiti dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
6. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare del D.Lgs. n. 262/1994 la Commissione ambiente/RLS ha le seguenti attribuzioni:
– e’ consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica dell’attività di prevenzione;
– e’ consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;
– riceve informazione e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi;
– riceve informazioni di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute ed alla sicurezza;
– ha la facoltà di presentare proposte per l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
– presenta proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
– formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
– partecipa alle iniziative congiunte con la RSU e la Direzione aziendale per la realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza;
– avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, estendendo tale sorveglianza anche alla realizzazione di opere e servizi di appalto;
– e’ informata in ordine alla definizione di piani che prevedano certificazioni ambientali e di sicurezza nell’ambito della riunione periodica cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, in occasione di tale riunione potrà essere predisposta una nota informativa di aggiornamento da diffondere a tutti i lavoratori;
– si rende disponibile alla frequenza della necessaria attività formativa;
– e’ informata sull’attività di monitoraggio sugli ambienti di lavoro del medico competente e sull’esito della stessa;
– e’ informata sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria ed in particolare della sua programmazione, nell’obiettivo di facilitarne la realizzazione ed evitare possibili disagi al lavoratore;
– partecipa a quei sopralluoghi specifici del medico competente eventualmente programmati dalla Direzione aziendale a seguito di comunicazioni effettuate dal RLS a termine dell’art. 19, lett. n) del decreto legislativo n. 626/1994.
7. In un’ottica di partecipazione e conoscenza condivisa dalle problematiche della sicurezza e dell’ambiente, le aziende portano a conoscenza della RSU i seguenti elementi:
– informazioni sulle attività formative della Commissione ambiente/RLS realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;
– informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo assunti e realizzate con riferimento alle linee guida predisposte dall’Osservatorio nazionale, anche in collegamento con l’Organismo bilaterale interconfederale;
– informazioni attinenti gli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
– i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
– informazioni in merito agli elementi conoscitivi alle Amministrazioni pubbliche relative alle normative nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
– per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze impresse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
– informazioni sui piani di emergenza, compresi l’attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all’interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
– informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
– informazioni tramite scheda definita a livello nazionale tenendo conto anche delle esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che a livello internazionale.
Chiarimenti a verbale
In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza e’ eletto dai lavoratori al loro interno, nei numeri di cui al punto 1) del presente accordo.
art. 56
Ccnl Vetro – Industria – Ambiente Di Lavoro
AMBIENTE DI LAVORO
1) Le Parti ribadiscono che e’ necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie e come criterio residuale, ecceda i livelli massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH ne’ sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonche’ il calore e l’umidità comportino pericolo all’integrità psico-fisica del lavoratore.
3) Le Parti convengono di recepire contrattualmente l’elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all’esame di eventuali integrazioni misurazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provate e applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali ed internazionali. Le imprese renderanno disponibili alla CA/RLS l’accesso a tale elaborazione.
4) Le Parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente.
5) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui agli artt. 41 e 46 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 207 che privilegiano gli interventi alla fonte, le Parti nell’ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell’industria vetraria.
Nelle considerazioni che il citato decreto legislativo, all’art. 48, prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali puo’ ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le Parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinche’ venga data l’interpretazione autentica del citato articolo 48.
Al riguardo sarà avviato nell’ambito dell’Osservatorio nazionale una rilevazione per dati aggregati, nell’ambito di vigenza del contratto, dei valori di rumorosità nei reparti di fabbricazione, nonche’ dell’andamento delle visite audiomedriche, al fine di effettuare una valutazione complessiva del fenomeno e di darne informazione ai Ministeri competenti.
6) La Commissione ambiente/RLS sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportano la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento, ove cio’ non fosse possibile soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione ambiente/RLS.
Nell’ipotesi che l’attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà ad un esame con la RSU, da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambe le Parti.
L’esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due Parti aziendali, con la partecipazione delle rispettive organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le piu’ opportune iniziative nei confronti delle istituzioni competenti.
Per quanto l’art. 9 della legge n. 300/1970 prevede in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione ambiente/RLS i seguenti compiti:
– partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambiente nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in un numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la Commissione ambiente/RLS, con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro;
– promozione della ricerca, dell’elaborazione e dell’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni;
– esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzate alla prevenzione e sicurezza;
– partecipazione all’aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio;
– presentazione di proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
– esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle ASL in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma della legge n. 833/1978 o a istituti o a enti specializzati di diritto pubblico scelti d’intesa tra le Direzioni aziendali e la Commissione ambiente/RLS. L’onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle aziende nei casi in cui la scelta degli istituti e degli enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta dell’ente o istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali. I medici o i tecnici degli Istituti, enti e servizi cui e’ affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le Parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell’apposito registro dei dati ambientali.
7) Nei casi in cui a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell’indicazione del medico competente, la Parti concorderanno di volta in volta l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti istituti assicuratori e previdenziali se cio’ e’ possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell’orario di lavoro.
8) Le aziende forniranno alla Commissione ambiente/RLS su richiesta:
a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all’uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo nonche’ sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche;
d) informazioni sull’attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall’art. 21 della legge n. 833/1978, nell’ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l’obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 15 agosto 1991, numero 277;
f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti Amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi (D.P.R. n. 175/1988), impatto ambientale (D.P.C.M. 10 agosto 1988), emissioni atmosferiche (D.P.R. n. 203/1988), trattamento smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997);
g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici anche per consentire alle RSU stesse di esprimere eventuali proposte;
h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per la Commissione ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5);
i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità.
9) In materia di appalti le Parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere:
– valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente;
– un’attività di coordinamento tra le imprese promossa dall’impresa committente;
– informazione da parte dell’impresa committente alle proprie CA/RLS sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici.
Per gli aspetti di cui al presente articolo le Parti potranno definire nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, criteri di gestione complessiva degli appalti.
10) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volta a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
Per i lavoratori adibiti all’utilizzo continuativo nell’arco della giornata del videoterminale saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare:
– un’adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro;
– una visita oculistica nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
– l’utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del D.Lgs. n. 626/1994.
11) Le aziende sono tenute all’istituzione dei seguenti documenti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno indicati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonche’ le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni. Il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione della RSU e del lavoratore interessato;
c) la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incarico della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonche’ i dati relativi alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, l’aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell’apparato genitale e del seno.
Tali dati saranno forniti ed aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle ASL o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell’esposizione nonche’ se il lavoro e’ svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti dal libretto stesso.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
12) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti, nell’ambito delle regioni, alla tutela della salute dei lavoratori.
13) In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal decreto legislativo numero 626/1994.
14) Le Parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge n. 300/1970 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le aziende disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.
art. 57
Ccnl Vetro – Industria – Rapporti Di Lavoro Speciali
CAPITOLO XI
RAPPORTI DI LAVORO SPECIALI
CONTRATTO A TERMINE
In relazione all’introduzione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, le Parti stabiliscono di incontrarsi entro il 31 dicembre 2003 per valutare le modalità applicative delle disposizioni in esso contenute.
art. 58
Ccnl Vetro – Industria – Contratto Di Fornitura Di Lavoro Temporaneo
CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
Fermi restando i casi in cui puo’ essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo indicati dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge 24 giugno 1997, n. 196, in relazione a quanto previsto dalla lett. a), comma 2 dello stesso articolo possono inoltre essere conclusi contratti di fornitura di lavoro temporaneo:
1) sostituzione di lavoratori in aspettativa o in congedo;
2) esecuzione di opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo anche non avente carattere eccezionale od occasionale;
3) lavorazioni che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
4) punte di piu’ intensa attività produttiva in dipendenza di richieste indifferibili di mercato e/o legate a termini di consegna inderogabili;
5) situazioni anomale e prolungate di assenteismo per malattia;
6) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate;
7) per fare fronte a temporanee coperture di posti di lavoro stabili in attesa di reperire le relative risorse da occupare o con impiego con contratto a tempo indeterminato o con assunzioni con CFL.
La percentuale di lavoratori per i quali sia stipulato un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, per le causali di cui ai precedenti punti, rispetto al numero dei lavoratori occupati dall’impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non puo’ superare per ciascun trimestre la media dell’8%.
I valori risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale si arrotondano all’unità superiore.
Nel caso in cui tale rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a 8, resta ferma la possibilità di stipulare fino a detto numero di contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
S’intende che il numero di lavoratori occupati con contratto di lavoro temporaneo sommato con il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non puo’ superare il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato.
La Direzione aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare, i motivi e la durata del ricorso e il livello contrattuale d’inquadramento. Ove ricorrano motivate ragioni d’urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva alla stipula del contratto.
Una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’impresa fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari dell’informativa di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 626/1994 avendo riferimento all’esperienza lavorativa e alla mansione svolta.
L’impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, comporta.
Nel II livello di contrattazione, cosi come definito nell’art. 32 del CCNL, in relazione a quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti o collegati all’andamento economico dell’impresa.
art. 59
Ccnl Vetro – Industria – Apprendistato
APPRENDISTATO
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge e per quanto in esse non contemplato si fa riferimento alle norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
Possono essere assunti in tutti i comparti della produzione e della trasformazione del vetro, con contratto di apprendistato, i giovani d’età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 e successive modificazioni.
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati
Le qualifiche conseguibili con contratto di apprendistato sono quelle proprie delle categorie C, D ed E
La durata massima del periodo di apprendistato e il relativo impegno formativo sono regolati dalla seguente tabella:
--------------------------------------------------------------------
Cat. Durata Form. Attestato
mesi ore/anno
--------------------------------------------------------------------
18 60 Titolo d'istruzione post-obbligo o
attestato di qualifica profess. idonei
rispetto al profilo professionale da
C conseguire.
24 120 Titoli d'istruzione post-obbligo o
attestati di qualifica non idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
--------------------------------------------------------------------
20 60 Titolo d'istruzione post-obbligo o
attestato di qualifica profess. idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
D 36 120 Titoli d'istruzione post-obbligo o
attestati di qualifica non idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
48 120 Titolo d'istruzione dell'obbligo.
--------------------------------------------------------------------
20 60 Titolo d'istruzione post-obbligo o
attestato di qualifica profess. idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
E 36 120 Titoli d'istruzione post-obbligo o
attestati di qualifica non idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
48 120 Titolo d'istruzione dell'obbligo.
--------------------------------------------------------------------
La retribuzione degli apprendisti e’ calcolata applicando le percentuali indicate nella tabella seguente alla somma del minimo tabellare previsto alla categoria di appartenenza, alla indennità di posizione organizzativa di assegnazione e dell’EDR.
--------------------------------------------------------------------
Durata % minimo + EDR
Cat. ------ ----------------------------------------------------
Mesi I anno II anno III anno IV anno
--------------------------------------------------------------------
C 18 80 90
24 75 90
--------------------------------------------------------------------
20 80 90
D 36 75 80 90
48 70 75 80 90
--------------------------------------------------------------------
20 80 90
E 36 75 80 90
48 70 75 80 90
--------------------------------------------------------------------
Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
Le qualifiche conseguibili con contratto di apprendistato sono quelle proprie del VI, V, IV, III, II livello delle attuali scale classificatorie.
La durata massima del periodo di apprendistato e il relativo impegno formativo sono regolati dalla seguente tabella:
--------------------------------------------------------------------
Liv. Durata Form. Attestato
mesi ore/anno
--------------------------------------------------------------------
18 60 Titolo d'istruzione post-obbligo o
attestato di qualifica profess. idonei
rispetto al profilo professionale da
VI conseguire.
24 120 Titoli d'istruzione post-obbligo o
attestati di qualifica non idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
--------------------------------------------------------------------
18 60 Titolo d'istruzione post-obbligo o
attestato di qualifica profess. idonei
rispetto al profilo professionale da
V conseguire.
32 120 Titoli d'istruzione post-obbligo o
attestati di qualifica non idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
--------------------------------------------------------------------
20 60 Titolo d'istruzione post-obbligo o
attestato di qualifica profess. idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
IV 36 120 Titoli d'istruzione post-obbligo o
attestati di qualifica non idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
48 120 Titolo d'istruzione dell'obbligo.
--------------------------------------------------------------------
20 60 Titolo d'istruzione post-obbligo o
attestato di qualifica profess. idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
III 36 120 Titoli d'istruzione post-obbligo o
attestati di qualifica non idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
48 120 Titolo d'istruzione dell'obbligo.
--------------------------------------------------------------------
20 60 Titolo d'istruzione post-obbligo o
attestato di qualifica profess. idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
II 36 120 Titoli d'istruzione post-obbligo o
attestati di qualifica non idonei
rispetto al profilo professionale da
conseguire.
48 120 Titolo d'istruzione dell'obbligo.
--------------------------------------------------------------------
La retribuzione degli apprendisti e’ calcolata applicando le percentuali indicate nella tabella seguente alla somma del minimo tabellare, dell’indennità di contingenza e dell’EDR previsti ai livelli di appartenenza.
--------------------------------------------------------------------
Durata % minimo + EDR
Liv. ------ ----------------------------------------------------
Mesi I anno II anno III anno IV anno
--------------------------------------------------------------------
VI 18 80 90
24 75 90
--------------------------------------------------------------------
V 18 80 90
32 75 80 90
--------------------------------------------------------------------
20 80 90
IV 36 75 80 90
48 70 75 80 90
--------------------------------------------------------------------
20 80 90
III 36 75 80 90
48 70 75 80 90
--------------------------------------------------------------------
20 80 90
II 36 75 80 90
48 70 75 80 90
--------------------------------------------------------------------
Il periodo di prova per l’apprendista avrà la durata di un mese prorogabile consensualmente di un altro mese; durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo del preavviso.
Il periodo di prova seguito da conferma sarà computato sia agli effetti del periodo di apprendistato, sia nell’anzianità presso l’azienda.
L’apprendista che in un precedente rapporto di lavoro abbia già effettuato il periodo di formazione esterna, previsto per lo stesso profilo professionale, parteciperà ai moduli di formazione solo per la parte non ancora realizzata.
Sia per la formazione esterna sia per la formazione interna, salvo quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell’art. 16 della legge n. 196/1997, le aziende avranno a riferimento i principi fissati da una Commissione paritetica istituita appositamente dalle Parti stipulanti il CCNL di cui alla dichiarazione a verbale in calce al presente articolo.
Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti designano una persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Le indicazioni relative ai requisiti di professionalità che deve possedere il tutore saranno fornite dalla Commissione paritetica per la formazione.
Nel periodo di apprendistato e’ fatto divieto di utilizzare gli apprendisti in lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, come pure adibirli a lavori di semplice manovalanza.
Agli apprendisti viene concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 20 giorni.
All’apprendista che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non avere un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato.
In occasione della ricorrenza natalizia l’azienda corrisponderà una 13esima mensilità ragguagliata a una mensilità della retribuzione globale di fatto.
Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della 13esima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
Al termine dell’apprendistato l’apprendista sostiene le prove d’idoneità previste dalle norme legislative e in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale e l’inquadramento contrattuale per il quale e’ stato assunto.
Dichiarazione a verbale
Al fine di assicurare la necessaria armonizzazione tra la disciplina contrattuale, la sua evoluzione e la normativa sull’apprendistato, con riferimento alle norme previste dalla legge 24 giugno 1996, n. 196 ed alle disposizioni successive, una Commissione paritetica provvederà entro il 31 dicembre 2004 a:
– armonizzare la normativa attualmente in vigore, sia in relazione all’introduzione con Accordo del 29 maggio 2004 del nuovo sistema di classificazione per le aziende delle prime lavorazioni del vetro, sia in relazione alle programmate verifiche sull’eventualità di assestamento, nell’ambito della scala classificatoria basata su livelli, dei profili previsti per le azienda delle seconde lavorazioni del vetro e per le aziende del settore del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche;
– predisporre i necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei avendo riguardo al titolo di studio dei soggetti da formare ed al profilo professionale che devono conseguire.
art. 59 bis
Ccnl Vetro – Industria – Part-time
PART-TIME
Le Parti stabiliscono che entro il 30 giugno 2003 provvederanno alla regolamentazione delle prestazioni di lavoro a tempo parziale.
art. 59 ter
Ccnl Vetro – Industria – Telelavoro
TELELAVORO
1. Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere le esigenze organizzative dell’impresa e, compatibilmente con le stesse, le esigenze dei dipendenti.
2. Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Lo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.
3. Non e’ considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la clientela, ecc. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive.
4. La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonche’ alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa.
5. Nel caso di interazioni del circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente, l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell’impresa definire con il dipendente il rientro presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
6. Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del contratto collettivo nazionale di lavoro, si in-tendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente pero’, alle particolari disposizioni in esso contemplate.
7. Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall’art 15 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale.
8. Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro, si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono attività lavorativa in azienda, ferma restando l’esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili.
In tal senso l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire, per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e all’inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro nonche’ le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza.
Il dipendente e’ tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
9. L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto 12, e per altre motivazioni definite a livello aziendale.
10. Il dipendente e’ tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro.
In nessun caso il dipendente puo’ eseguire sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per terzi.
11. Le Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
12. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nell’impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.
13. L’effettuazione di presentazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità della presentazione:
a) sia stata prevista all’atto dell’assunzione;
b) sia l’unica modalità di prestazione prevista nell’impresa per la specifica mansione.
14. Nei casi in cui l’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sia concordata tra impresa e dipendente, e’ facoltà delle Parti stesse definire la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino delle precedenti modalità della prestazione.
15. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.
16. La normativa di cui sopra entrerà in vigore l’1 gennaio 2003.
17. Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, dell’esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese, l’evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell’ambito della sezione mercato del lavoro dell’Osservatorio nazionale in apposita commissione congiunta, l’opportuno monitoraggio sullo svolgimento del telelavoro.
art. 60
Ccnl Vetro – Industria – Clausole Particolari Riguardanti Lo Svolgimento Del Rapporto Di Lavoro
CAPITOLO XII
CLAUSOLE PARTICOLARI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
VOLONTARIATO
In materia di volontariato, le Parti si richiamano alle disposizioni di cui all’art. 17, legge 11 agosto 1991, n. 266.
In particolare ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della medesima legge e che espletano l’attività di volontariato nell’ambito del comune di abituale dimora o zone limitrofe le imprese consentiranno, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, turni di lavoro che agevolino lo svolgimento di tale attività.
art. 61
Ccnl Vetro – Industria – Diritto Allo Studio
DIRITTO ALLO STUDIO
A) Facilitazioni per lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole d’istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ovvero regolari corsi universitari, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Detti lavoratori saranno inoltre possibilmente agevolati con l’assegnazione di orari di lavoro vigenti in azienda, ai fini della frequenza ai corsi e della preparazione agli esami; agli stessi fini non saranno ad essi richieste prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Potranno altresì usufruire di un periodo di 2 mesi di aspettativa all’anno, senza retribuzione, ma computabile ai soli effetti della rivalutazione di cui al comma 4, art. 1, legge n. 297/1982.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Per usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo, i lavoratori interessati dovranno presentare la documentazione necessaria a dimostrare la partecipazione alle prove d’esame e la frequenza ai corsi cui sono iscritti.
B) Diritto allo studio per altri corsi di formazione
I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti d’istruzione pubblici, riconosciuti o parificati, al fine di conseguire il titolo di scuola dell’obbligo o di migliorare e ampliare anche in relazione all’attività aziendale la propria preparazione, potranno usufruire a richiesta di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro capite e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti dell’unità produttiva. Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell’azienda e a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio sarà determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.
Le 150 ore pro capite per triennio potranno essere usufruibili mediante concentrazione anche in un solo anno. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 2,50% del totale della forza occupata nel turno stesso; nell’unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva. Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della presente norma dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare, che dovrà comportare le frequenze, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre salvo nei casi in cui i bandi di concorso prevedano termini inferiori.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del monte ore triennale o determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 2, la Direzione aziendale e la RSU, fermo restando quanto previsto al comma 4 stesso, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti individuali sul monte ore complessivo fissando i criteri obiettivi (quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l’identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato d’iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con l’indicazione delle ore lavorative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto d’esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU. Le aziende erogheranno durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4, e’ costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
I trattamenti di cui ai paragrafi A) e B), ferme restando le rispettive condizioni di applicabilità, sono cumulabili in capo agli stessi lavoratori.
Chiarimento a verbale
Si precisa che per la frequenza ai corsi di studio dei lavoratori studenti le 50 ore pro capite annue retribuite previste dal comma 4, art. 57, Contratto collettivo nazionale di lavoro 9 gennaio 1974 sono assorbite nelle 150 ore, di cui alla lett. B) del presente articolo.
art. 62
Ccnl Vetro – Industria – Indumenti Di Lavoro E Somministrazioni Speciali
INDUMENTI DI LAVORO E SOMMINISTRAZIONI SPECIALI
L’attribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3) nonche’ ai lavoratori di cui al gruppo 1) che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, e’ stabilita mediante accordi provinciali o aziendali.
Resta comunque ferma l’obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonche’ di quelli dei quali l’azienda prescriva l’uso.
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle disposizioni di legge ed alle normative specifiche, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.
art. 63
Ccnl Vetro – Industria – Mense Aziendali
MENSE AZIENDALI
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali e interaziendali esistenti.
Resta peraltro la possibilità di accordi locali in materia.
art. 64
Ccnl Vetro – Industria – Lavoro A Tempo Parziale – Dichiarazione Delle Parti
LAVORO A TEMPO PARZIALE – DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti firmatarie si danno atto dell’opportunità di procedere – nel corso della vigenza del presente contratto – a un approfondimento della problematica del lavoro a tempo parziale, allo scopo di poter eventualmente pervenire a una regolamentazione contrattuale di questo particolare rapporto di lavoro, anche sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti in sede di osservatorio nazionale.
art. 65
Ccnl Vetro – Industria – Tutela Del Lavoro Dei Fanciulli E Degli Adolescenti
TUTELA DEL LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI
Per i fanciulli e gli adolescenti si fa riferimento alla legge 17 ottobre 1967, n. 977.
art. 66
Ccnl Vetro – Industria – Benemerenze Nazionali
BENEMERENZE NAZIONALI
Ai lavoratori di cui al gruppo 1) che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;
2) ex combattenti che abbiano prestato servizio, almeno per 6 mesi, in zona di operazione o ad essi parificati a norma di legge: 6 mesi;
3) decorati al valore, promossi al merito di guerra, feriti in guerra: 6 mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili.
La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall’Autorità militare, nonche’ integrata dalla prova del mancato godimento precedente, da consegnare all’ufficio personale.
art. 67
Ccnl Vetro – Industria – Portatori Di Handicap
PORTATORI DI HANDICAP
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi n. 402/1968 e n. 104/1992, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Per quanto concerne le assenze facoltative di cui all’art. 7, legge n. 1204/1971 e i permessi in caso di minori con handicap di accertata gravità, si fa riferimento all’art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, il cui contenuto s’intende integralmente richiamato.
art. 68
Ccnl Vetro – Industria
CAPITOLO XIII
NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARI
RAPPORTI IN AZIENDA
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche’ le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, di quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda, ne’ svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio.
L’imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni, eccezione fatta per l’art. 2125 del Codice civile, restringere l’ulteriore attività professionale del suo dipendente, dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l’altro essere evitati:
– comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
– qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell’attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
art. 69
Ccnl Vetro – Industria
REGOLAMENTO INTERNO
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dai vigenti accordi interconfederali, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile a tutti i lavoratori interessati.
art. 70
Ccnl Vetro – Industria
ASSENZE
Tutte le assenze, salvo giustificati motivi d’impedimento, devono essere comunicate con la massima tempestività per consentire all’azienda di far fronte alle esigenze di carattere organizzativo.
Le giustificazioni devono essere presentate al mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi d’impedimento. Le assenze non giustificate, potranno dare luogo all’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo seguente.
art. 71
Ccnl Vetro – Industria
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per i lavoratori di cui al gruppo 1), fino a 3 giorni.
L’azienda non puo’ adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della O.S. cui aderisce o conferisca mandato.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu’ gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Decorso tale termine, i provvedimenti stessi saranno emessi entro i 20 giorni successivi.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1), 2) e 3) il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcoliche;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto e ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggior gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione prevista al punto 4).
L’importo delle multe per motivi disciplinari sarà devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, alle istituzioni pubbliche.
Per il lavoratore di cui al gruppo 1) la sospensione di cui al punto 4) si puo’ applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei punti 1), 2) e 3).
art. 72
Ccnl Vetro – Industria – Licenziamento Per Punizione
LICENZIAMENTO PER PUNIZIONE
Nel provvedimento di licenziamento senza preavviso incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
b) trafugamento di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi;
c) lavorazione, costruzione o commercio per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dall’azienda;
d) assenze ingiustificate che si prolunghino per 4 giorni consecutivi;
e) insubordinazione verso i superiori;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto e/o rissa nello stabilimento;
g) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio conto o per conto terzi;
h) abbandono del posto di lavoro che arrechi pregiudizio all’incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti;
i) recidiva nelle medesime mancanze di cui all’art. 71, nonche’ nelle fattispecie di cui ai punti e), f), g), h), dello stesso art. 68, che abbiano dato luogo a 3 sospensioni nei 12 mesi precedenti;
l) trasgressioni previste al punto i) dell’art. 71 relativo alla morale e alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.
Nei casi previsti dalle lett. a), b), c) il lavoratore di cui al comma 1 e’ tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore di cui al gruppo 1) colpevole di mancanze relative a doveri, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento e’ inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il predetto lavoratore.
art. 73
Ccnl Vetro – Industria – Risoluzione Del Rapporto Di Lavoro
CAPITOLO XIV
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non puo’ essere risolto da nessuna delle due Parti senza un periodo di preavviso, secondo le modalità e i termini appresso indicati.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
Il periodo di preavviso non puo’ coincidere con il periodo delle ferie ed e’ considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso, di cui ai seguenti punti a), b) e c), deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.
a) Lavoratori di cui al gruppo 3
Il licenziamento del lavoratore di cui alla lett. a) del presente articolo non in prova o le sue dimissioni possono avere luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:
– 6 giorni per anzianità fino a 5 anni;
– 8 giorni per anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni;
– 10 giorni per anzianità oltre i 10 anni.
L’azienda puo’ esonerare il lavoratore di cui alla lett. a) del presente articolo dalla prestazione di lavoro, corrispondendogli la retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
b) Lavoratori di cui al gruppo 2
Il lavoratore di cui alla lett. b) del presente articolo ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese:
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati
--------------------------------------------------------------------
Anni di servizio Cat. E Cat. C e D
--------------------------------------------------------------------
Fino a 5 anni compiuti 1/2 mese 1 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti 1 mese 1 mese e 1/2
Oltre 10 anni 1 mese e 1/2 2 mesi
--------------------------------------------------------------------
Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
--------------------------------------------------------------------
Anni di servizio Liv. III Liv. V e VI
--------------------------------------------------------------------
Fino a 5 anni compiuti 1/2 mese 1 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti 1 mese 1 mese e 1/2
Oltre 10 anni 1 mese e 1/2 2 mesi
--------------------------------------------------------------------
I termini di cui sopra sono ridotti della metà in caso di dimissioni.
L’anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale (ex equiparati) di cui ai preesistenti Accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e’ considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.
E’ in facoltà della parte che riceve il preavviso, ai sensi del comma 1, di troncare il rapporto sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio’ derivi alcun obbligo d’indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore di cui alla lett. b) del presente articolo dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
La distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
c) Lavoratori di cui al gruppo 1
Il lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro – settori meccanizzati
------------------------------------------------------
Anni di servizio Cat. E Cat. C, Cat. A, B
D
------------------------------------------------------
Fino a 5 anni 1 mese 1 mese 2 mesi
e 1/2
Oltre 5 anni e fino 1 mese 2 mesi 3 mesi
a 10 anni compiuti e 1/2
Oltre 10 anni 2 mesi 3 mesi 4 mesi
------------------------------------------------------
Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche
------------------------------------------------------
Anni di servizio Liv. II, Liv. V Liv. VII,
III e IV e VI VIII e IX
------------------------------------------------------
Fino a 5 anni 1 mese 1 mese 2 mesi
e 1/2
Oltre 5 anni e fino 1 mese 2 mesi 3 mesi
a 10 anni compiuti e 1/2
Oltre 10 anni 2 mesi 3 mesi 4 mesi
------------------------------------------------------
I termini di cui sopra sono ridotti della metà in caso di dimissioni.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Qualora il datore di lavoro rinunzi al preavviso dato dal lavoratore dimissionario di cui alla lett. c) del presente articolo, a questi sarà dovuto un importo pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo di preavviso di dimissioni, sempreche’ il lavoratore dimissionario non abbia prestato servizio per un periodo pari alla metà del preavviso di dimissioni.
Per il lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
E’ in facoltà del lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo che riceve il preavviso ai sensi del comma 1, di troncare il rapporto sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio’ derivi alcun obbligo d’indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere dei permessi al lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo per la ricerca di nuove occupazioni; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Ai lavoratori di cui alle lett. b) e c) del presente articolo, tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
art. 74
Ccnl Vetro – Industria – Trattamento Di Fine Rapporto
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La quota annua del TFR e’ pari a 30/30 per tutti i lavoratori (decorrenza 1 gennaio 1987) (per il periodo precedente cfr. tabella ex CCNL 7 marzo 1987).
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR secondo quanto disciplinato dalla legge n. 297/1982 e’ quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:
– minimo contrattuale;
– scatti d’anzianità ed elemento retributivo individuale;
– aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
– contingenza ex lege n. 297/1982;
– premio di produzione;
– compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;
– indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di mensa;
– provvigioni, interessenze, cottimo;
– 13esima mensilità e premio speciale;
– maggiorazioni per lavoro normale notturno e lavoro in turni aventi carattere continuativo ex art. 20.
ANTICIPO TFR
Le Parti stabiliscono che e’ ammessa la concessione dell’anticipazione per una seconda volta nel corso del rapporto di lavoro per le causali previste dalla normativa vigente subordinatamente all’assolvimento da parte dell’azienda delle richieste di prima anticipazione all’interno delle percentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.
Si stabilisce inoltre che in relazione all’acquisto della prima casa di abitazione sarà possibile ottenere l’anticipo per l’acquisto effettuato prima della maturazione degli otto anni di anzianità al momento del’effettiva maturazione dell’anzianità subordinatamente e all’assolvimento da parte dell’azienda delle richieste di prima anticipazione all’interno delle percentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.
art. 75
Ccnl Vetro – Industria – Indennita` In Caso Di Morte E Invalidita` Permanente
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE
In caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il III grado e agli affini entro il II grado.
In mancanza delle persone indicate al comma 1 le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’art. 2122 del Codice civile.
Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13esima mensilità o le frazioni di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.
Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge.
In caso di morte o di licenziamento del lavoratore di cui al gruppo 1) in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente, per i suddetti lavoratori che non abbiano raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni del D.L. 10 agosto 1945, n. 708.
art. 76
Ccnl Vetro – Industria – Calcolo Indennita`
CALCOLO INDENNITÀ
La liquidazione delle ferie, dell’indennità sostitutiva del preavviso e della gratifica natalizia, sarà calcolata come segue:
a) se il lavoratore di cui al gruppo 3 lavora ad economia, sulla base dell’ultima retribuzione globale percepita;
b) se il lavoratore di cui al gruppo 3 lavora a cottimo o con altra forma d’incentivo, sulla media della retribuzione globale afferente alle ultime 2 quindicine o alle ultime 4 settimane di prestazione d’opera.
art. 77
Ccnl Vetro – Industria – Certificato Di Lavoro
CERTIFICATO DI LAVORO
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che l’abbia determinata, l’azienda rilascerà al lavoratore di cui ai gruppi 3 e 2, sia che questi abbia sia che non abbia libretto di lavoro, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e’ stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Al lavoratore di cui al gruppo 1 sarà messo a disposizione, in uno con gli altri documenti dalla legge prescritti, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività nell’azienda, del livello e delle mansioni disimpegnate.
In tale certificato dovrà essere specificato se il suddetto lavoratore abbia goduto delle maggiorazioni d’anzianità previste dall’art. 66 e nel caso in cui non ne abbia goduto, dovrà esserne indicato il motivo.
art. 78
Ccnl Vetro – Industria – Restituzione Documenti Di Lavoro – Restituzione Documenti Di Lavoro
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati e di cui il lavoratore rilascerà ricevuta.
art. 79
Ccnl Vetro – Industria – Trasferimento Di Proprieta`, Cessazione E Fallimento Di Azienda
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA
Il trasferimento di proprietà o la trasformazione dell’azienda, salvo che il cedente non provveda all’integrale liquidazione, non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore conserverà i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto. In caso di fallimento, seguito da licenziamento del lavoratore e in caso di cessazione dell’azienda, il lavoratore avrà diritto, oltreche’ alla normale indennità sostitutiva di preavviso, al TFR e a quanto altro gli compete in base al presente contratto e al suo contratto individuale.
art. 80
Ccnl Vetro – Industria – Clausole Riguardanti Il Contratto Collettivo
CAPITOLO XV
CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO – TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro.
Ferma l’inscindibilità di cui sopra, le Parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire o modificare le condizioni piu’ favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, che dovranno pertanto essere mantenute ad personam.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti.
art. 81
Ccnl Vetro – Industria – Decorrenza E Durata
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dall’1 agosto 2002 e sarà valido per la Parte Retributiva, sino al 31 luglio 2004 e per la Parte Normativa sino al 31 luglio 2006.
Successivamente esso s’intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle due Parti con lettera raccomandata a.r. almeno 5 mesi prima della sua scadenza.
Durante tale periodo, secondo quanto previsto dall’Intesa 21 aprile 1989, parte integrante dell’Accordo interconfederale 25 gennaio 1990, la parte che ha ricevuto le richieste di modifica del contratto dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalle richieste medesime.
art. 82
Ccnl Vetro – Industria – Esclusiva Di Stampa
ESCLUSIVA DI STAMPA
Il presente contratto, conforme all’originale, da distribuire gratuitamente ai lavoratori in forza al 23 aprile 1999, e’ edito dalle Parti stipulanti le quali ne hanno insieme l’esclusiva a tutti gli effetti.
E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Dichiarazione congiunta
Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, il Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, l’Intesa interconfederale 21 aprile 1989, l’Accordo interconfederale 25 gennaio 1990, il Protocollo 23 luglio 1993, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, s’intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
ALL 3
Ccnl Vetro – Industria – Norme Particolari Sull’orario Di Lavoro Nel Settore Del Vetro Bianco E Colorato A Soffio, Pressa E Con Macchine Semiautomatiche E Del Vetro Artistico
ALLEGATO 1
NORME PARTICOLARI SULL’ORARIO DI LAVORO NEL SETTORE DEL VETRO BIANCO E COLORATO A SOFFIO, PRESSA E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE E DEL VETRO ARTISTICO
…omissis… (*)
———-
ALLEGATO 2
PAUSE NEI SETTORI DEL VETRO BIANCO, A SOFFIO, PRESSA E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE E DEL VETRO ARTISTICO
…omissis… (*)
———-
ALLEGATO 3
TABELLE RETRIBUTIVE
Clausole generali
1) I minimi tabellari mensili di cui alle allegate Tabelle A e B, sono costituiti dai minimi tabellari in vigore al 31 luglio 1998 (Tabelle A e B, ex CCNL 10 luglio 2000) incrementati dalle quote di aumento contrattuale convenute dall’Accordo 29 novembre 2002 secondo le seguenti decorrenze: 1 dicembre 2002, 1 febbraio 2003 e 1 febbraio 2004.
2) Gli incrementi dei minimi tabellari mensili derivanti dalle variazioni di categoria o di posizione organizzativa ovvero di livello e/o dall’istituzione di nuovi valori parametrali saranno assorbiti dai superminimi individuali o da quelli collettivi contrattati, comunque denominati, per i quali sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
3) La retribuzione di riferimento utile per il rinnovo biennale della Parte Economica del CCNL (agosto 2004 – luglio 2006) e’ pari a € 1.390 per la categoria D posizione organizzativa 1 (parametro 134).
UNA TANTUM
A tutti i dipendenti in forza alla data di stipula del presente contratto e’ corrisposta una somma una tantum, indicata nelle tabelle seguenti da erogarsi con le competenze del mese di dicembre 2002.
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l’importo dell’una tantum in senso omnicomprensivo; pertanto detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere.
L’importo dell’una tantum non e’ utile agli effetti del calcolo del TFR.
MINIMI CONTRATTUALI
PER LE AZIENDE DELLE PRIME LAVORAZIONI SETTORI MECCANIZZATI
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Cat. P.O. Par. Una tantum
(Euro)
--------------------------------
F 1 100 79,10
E 1 112 88,60
2 125 98,88
3 128 101,25
D 1 134 106,00
2 147 116,28
3 152 120,24
C 1 157 124,19
2 161 127,36
B 1 179 141,60
2 184 145,55
A 1 201 159,00
2 207 163,75
--------------------------------
PER LE AZIENDE DELLA TRASFORMAZIONE DEL VETRO (SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO)
--------------------------
Liv. Par. Una tantum
(Euro)
--------------------------
I 100 79,10
II 112 88,60
III 125 98,88
IV 134 106,00
V 147 116,28
V A 152 120,24
VI 157 124,19
VI A 161 127,36
VII 179 141,60
VIII 201 159,00
VIII A 207 163,75
--------------------------
PER LE AZIENDE DELLA PRODUZIONE DEL VETRO A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE
--------------------------
Liv. Par. Una tantum
(Euro)
--------------------------
I 100 79,10
II 108 85,43
III 116 91,76
IV 124 98,09
V 135 106,79
VI 148 117,07
VII 157 124,19
VIII 179 141,60
VIII A 181 143,18
IX 201 159,00
IX A 207 163,75
--------------------------
MINIMO TABELLARE
LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI, DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Il minimo tabellare mensile dei lavoratori discontinui già con orari normali di 42 ore settimanali, e’ quello del lavoratore di corrispondente livello.
Per quelli già con orari normali di 45 ore settimanali, il minimo tabellare mensile e’ quello del lavoratore di corrispondente livello diviso per 175 (*) e moltiplicato per 186, escludendo dal calcolo i 137 punti di contingenza maturati sino al 31 gennaio 1977.
Per quelli già con orari normali di 50 ore settimanali, il minimo tabellare mensile e’ quello del lavoratore di corrispondente livello diviso per 175 (*) e moltiplicato per 208, escludendo dal calcolo i 137 punti di contingenza maturati sino al 31 gennaio 1977.
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(*) Secondo quanto stabilito all’art. 28 del CNL 23 aprile 1999 a partire dall’1 gennaio 2000 il divisore e’ stato 174 ed a partire dall’1 gennaio 2001 il divisore e’ stato 173.
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TABELLA A
SETTORI MECCANIZZATI (*)
------------------------------------------------------------------------------
Cat. P.O. Par. 01.12.2002 01.02.2003 01.02.2004
----------------------------------------------------------
Min. IPO Min. IPO Min. IPO
----------------------------------------------------------
Euro Euro Euro
------------------------------------------------------------------------------
F 1 100 1.030,90 0,00 1.050,30 0,00 1.069,71 0,00
------------------------------------------------------------------------------
1 112 1.090,79 0,00 1.112,52 0,00 1.134,25 0,00
E 2 125 67,54 70,06 72,59
3 128 89,73 92,83 95,94
------------------------------------------------------------------------------
1 134 1.205,92 0,00 1.231,92 0,00 1.257,92 0,00
D 2 147 69,31 71,83 74,36
3 152 95,84 99,33 102,83
------------------------------------------------------------------------------
C 1 157 1.328,88 0,00 1.359,34 0,00 1.389,91 0,00
2 161 20,56 21,34 22,11
------------------------------------------------------------------------------
B 1 179 1.448,02 0,00 1.482,75 0,00 1.517,48 0,00
2 184 33,77 34,74 35,71
------------------------------------------------------------------------------
A 1 201 1.562,19 0,00 1.601,19 0,00 1.640,19 0,00
2 207 30,79 31,95 33,12
------------------------------------------------------------------------------
(*) Piu' € 10,33 (Lit. 20.000 a titolo di EDR - Protocollo interconfederale 31
luglio 1992).
------------------------------------------------------------------------------
———-
TABELLA B
SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO) (*)
--------------------------------------------------
Liv. Par. Minimi al Minimi al Minimi al
01.12.2002 01.02.2003 01.02.2004
------------------------------------
Euro
--------------------------------------------------
I 100 513,13 532,53 551,94
(**) (**) (**)
II 112 575,84 597,57 619,30
III 125 641,21 665,46 689,72
IV 134 687,06 713,06 739,06
V 147 753,47 781,99 810,52
V A 152 780,01 809,50 839,00
(***) (***) (***)
VI 157 806,59 837,05 867,52
VI A 161 825,91 857,15 888,39
VII 179 919,89 954,62 989,35
VIII 201 1.030,08 1.069,08 1.108,08
VIII A 207 1.060,73 1.100,89 1.141,06
--------------------------------------------------
(*) Piu' € 10,33 (Lit. 20.000 a titolo di EDR -
Protocollo interconfederale 31 luglio 1992)
(**) Piu' € 5,16 di superminimo.
(***) Elemento retributivo assorbibile per effetto
della variazione parametrale (punto 3, allegato 3
al CCNL): = € 16,01.
--------------------------------------------------
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TABELLA C
SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE (*)
--------------------------------------------------
Liv. Par. Minimi al Minimi al Minimi al
01.12.2002 01.02.2003 01.02.2004
------------------------------------
Euro
--------------------------------------------------
I 100 513,13 532,53 551,94
(**) (**) (**)
II 108 554,25 575,21 596,16
III 116 594,64 617,15 639,65
IV 124 638,39 662,45 686,51
V 135 692,78 718,97 745,17
VI 148 760,44 789,16 817,87
VII 157 806,59 837,05 867,52
VIII 179 919,89 954,62 989,36
VIII A 181 928,28 963,40 998,52
IX 201 1.030,08 1.069,08 1.108,08
IX A 207 1.060,73 1.100,89 1.141,06
--------------------------------------------------
(*) Piu' € 10,33 (Lit. 20.000 a titolo di EDR -
Protocollo interconfederale 31 luglio 1992)
(**) Piu' € 5,28 di superminimo.
--------------------------------------------------
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INDENNITÀ DI CONTINGENZA
SEMESTRE 1991-1992
TABELLA D
SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO)
--------------------------
Liv. Importi contingenza
Euro
--------------------------
I 512,61
II 514,95
III 517,12
IV 518,86
V 521,76
V A 521,76
VI 522,29
VI A 523,53
VII 528,14
VIII 532,11
VIII A 532,25
--------------------------
———-
TABELLA E
SETTORI A SOFFIO A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE
--------------------------
Liv. Importi contingenza
Euro
--------------------------
I 512,61
II 514,95
III 515,22
IV 516,88
V 518,77
VI 521,61
VII 523,15
VIII 528,14
VIII A 528,17
IX 532,11
IX A 532,25
--------------------------
ALL 4
Ccnl Vetro – Industria – Norme Riguardanti La Stazione Sperimentale Del Vetro
ALLEGATO 4
NORME RIGUARDANTI LA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO
Le Parti hanno valutato le disposizioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 con il quale e’ stato disposto il riordino delle stazioni sperimentali per l’industria nonche’ la volontà espressa dal C.d.A e dai dipendenti della stazione sperimentale del vetro per l’applicazione al personale dipendente del CCNL per gli addetti all’industria del vetro.
Pertanto saranno avviati, al livello ritenuto piu’ opportuno, gli approfondimenti necessari all’individuazione delle modalità di confluenza dei dipendenti inquadrati nel CCNL comparto istituzioni ed enti di ricerca (CCNL ricerca) nel CCNL per le aziende che producono e trasformano articoli in vetro nonche’ alla definizione delle modalità di applicazione dello stesso CCNL.
ALL 7
Ccnl Vetro – Industria – Adeguamento Economico 10 Luglio 2000
ALLEGATO 5
ADEGUAMENTO ECONOMICO 10 LUGLIO 2000
…omissis… (*)
———-
ALLEGATO 6
RINNOVO CONTRATTUALE 29 MAGGIO 2001
…omissis… (*)
———-
ALLEGATO 7
IMPORTI DI CONTINGENZA CONGLOBATI AL 13 APRILE 2001 – PRIME LAVORAZIONI DEL VETRO – SETTORI MECCANIZZATI
Con Accordo del 13 aprile 2001 sono stati conglobati, all’interno dei minimi retributivi, i seguenti importi di contingenza:
--------------------------------
Cat. Pos. Org. Cont. congl.
al 13.04.2001
Euro
--------------------------------
F F1 512,61
--------------------------------
E1 514,95
E E2 517,12
E3 517,12
--------------------------------
D1 518,86
D D2 521,76
D3 521,76
--------------------------------
C C1 522,29
C2 523,53
--------------------------------
B B1 528,14
B2 528,14
--------------------------------
A A1 532,11
A2 532,25
--------------------------------
ALL 8
Ccnl Vetro – Industria – Importi Di Contingenza Conglobati Sino Al 31 Gennaio 1977
ALLEGATO 8
IMPORTI DI CONTINGENZA CONGLOBATI SINO AL 31 GENNAIO 1977
Indennità di contingenza settori meccanizzati delle prime lavorazioni
--------------------------------------------------------------------
Cat. Età Conting. sino al Conting. dal
31.01.97 (137 punti) 01.02.97 al 30.04.80
(80 punti)
--------------------
fino a oltre 50
50 dip. dip.
--------------------------------------------------------------------
VI e V +21 178.869 178.869 191.120
--------------------------------------------------------------------
+21 143.714 143.984 191.120
-21 130.107 130.476 191.120
IV
+21 132.308 143.578 191.120
-21 131.093 131.462 191.120
--------------------------------------------------------------------
+21 116.826 117.303 191.120
20-21 113.771 114.266 191.120
19-20 110.806 111.328 191.120
18-19 104.925 105.492 191.120
17-18 95.733 96.372 191.120
16-17 91.568 92.243 191.120
-16 82.330 83.077 191.120
III
+21 115.975 116.452 191.120
20-21 112.185 112.680 191.120
19-20 110.000 110.522 191.120
18-19 104.564 105.131 191.120
+20 112.584 113.061 191.120
18-20 109.652 110.174 191.120
16-18 102.069 102.636 191.120
--------------------------------------------------------------------
+21 108.053 108.593 191.120
20-21 104.317 104.893 191.120
19-20 100.275 100.878 191.120
18-19 96.427 97.057 191.120
17-18 89.762 90.446 191.120
16-17 86.468 87.178 191.120
-16 80.623 81.379 191.120
II
+20 104.630 105.170 191.120
18-20 102.325 102.901 191.120
16-18 94.622 95.252 191.120
-16 84.946 85.657 191.120
--------------------------------------------------------------------
+20 99.786 100.398 191.120
I 18-20 95.733 96.372 191.120
16-18 88.022 88.724 191.120
--------------------------------------------------------------------
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
SETTORI DELLE SECONDE LAVORAZIONI
--------------------------------------------------------------------
Cat. Età Conting. sino al Conting. dal
31.01.97 (137 punti) 01.02.97 al 30.04.80
(80 punti)
--------------------
fino a oltre 50
50 dip. dip.
--------------------------------------------------------------------
VI e V +21 178.869 178.869 191.120
--------------------------------------------------------------------
+21 143.714 143.984 191.120
-21 129.941 130.310 191.120
IV
+21 143.237 143.510 191.120
-21 131.093 131.462 191.120
--------------------------------------------------------------------
+21 116.826 117.303 191.120
20-21 113.771 114.266 191.120
19-20 110.806 111.328 191.120
18-19 104.925 105.492 191.120
17-18 95.733 96.372 191.120
16-17 91.568 92.243 191.120
-16 82.330 83.077 191.120
III
+21 115.833 116.313 191.120
20-21 111.923 112.427 191.120
19-20 109.869 110.394 191.120
18-19 104.504 105.074 191.120
+20 111.883 112.372 191.120
18-20 109.464 109.989 191.120
16-18 101.600 102.176 191.120
--------------------------------------------------------------------
+21 108.053 108.593 191.120
20-21 104.313 104.893 191.120
19-20 100.275 100.878 191.120
18-19 96.427 97.057 191.120
17-18 89.762 90.446 191.120
16-17 86.467 87.178 191.120
II -16 80.623 81.379 191.120
+20 104.060 104.612 191.120
18-20 101.995 102.577 191.120
16-18 94.322 94.958 191.120
-16 84.687 85.404 191.120
--------------------------------------------------------------------
+20 99.786 100.398 191.120
I 18-20 95.733 96.372 191.120
16-18 88.022 88.724 191.120
16-18 61.810 82.557 191.120
--------------------------------------------------------------------
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
SETTORI A SOFFIO, A MANO, A PRESSA E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE
--------------------------------------------------------------------
Cat. Valore Età Conting. sino al Conting. dal
da 1 31.01.97 (137 punti) 01.02.97 al 30.04.80
punto (80 punti)
--------------------
fino a oltre 50
50 dip. dip.
--------------------------------------------------------------------
VIII 36,46 +21 178.869 178.869 191.120
26,45 +20 140.419 140.716 191.120
--------------------------------------------------------------------
VII 26,45 +20 140.419 140.716 191.120
--------------------------------------------------------------------
27,31 +21 143.714 143.984 191.120
-21 130.107 130.476 191.120
VI 27,17 +21 143.308 143.578 191.120
-21 131.093 131.462 191.120
26,45 +20 141.161 141.431 191.120
23,59 +20 132.658 132.928 191.120
--------------------------------------------------------------------
V 23,59 +20 129.425 129.812 191.120
19,30 +20 116.673 117.060 191.120
--------------------------------------------------------------------
20,31 +21 116.826 117.303 191.120
20-21 113.771 114.266 191.120
19-20 110.806 111.328 191.120
18-19 104.925 105.492 191.120
17-18 95.733 96.372 191.120
16-17 91.568 92.243 191.120
-16 82.330 83.077 191.120
IV 20,02 +21 115.975 116.452 191.120
20-21 112.185 112.680 191.120
19-20 110.000 110.522 191.120
18-19 104.564 105.131
19,30 +20 113.828 114.305 191.120
18,88 +20 112.584 113.061 191.120
18-20 109.652 110.174 191.120
16-18 102.069 102.636 191.120
--------------------------------------------------------------------
18,88 +21 111.348 111.861 191.120
18-20 109.315 109.846 191.120
16-18 101.249 101.843 191.120
18,02 +21 108.795 109.308 191.120
20-21 105.447 105.978 191.120
III 19-20 102.314 102.845 191.120
18-19 97.359 98.117
17-18 92.359 92.953
16-17 89.806 90.400
-16 85.287 85.881
16,87 +20 105.372 105.885 191.120
18-20 103.455 103.986 191.120
16-18 95.718 96.312 191.120
-16 88.285 88.879
--------------------------------------------------------------------
16,87 +20 103.623 104.199 191.120
II 18-20 101.742 102.336 191.120
16-18 94.092 94.740 191.120
-16 84.486 85.215 191.120
--------------------------------------------------------------------
16,87 +20 103.623 104.199 191.120
18-20 101.742 102.336 191.120
16-18 94.092 94.740 191.120
-16 84.486 85.215 191.120
I 15,87 +20 100.651 101.227 191.120
18-20 97.094 97.688 191.120
16-18 89.392 90.040 191.120
-16 82.410 83.139 191.120
15,24 +20 98.775 99.351 191.120
18-20 95.173 95.767 191.120
16-18 87.877 88.525 191.120
-16 81.907 82.636 191.120
--------------------------------------------------------------------
ALL 9
Ccnl Vetro – Industria – Accordo 14 Giugno 1993 In Materia Di Assunzioni
ALLEGATO 9
ACCORDO 14 GIUGNO 1993 IN MATERIA DI ASSUNZIONI
Il 14 giugno 1993, in Roma,
TRA
ASSOVETRO e FULC (FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCID-UIL), Parti stipulanti il CCNL 21 novembre 1990 per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro e per i lavoratori da esse dipendenti:
– premesso che l’art. 25, c. 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, demanda alla contrattazione collettiva l’individuazione delle qualifiche dei lavoratori, l’assunzione dei quali non rientra nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dallo stesso articolo;
– concordata sull’opportunità che l’individuazione delle qualifiche di cui all’art. 25, comma 2, debba risultare coerente con l’assetto generale della legge n. 223/1991, finalizzata a sostenere i processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese nonche’ i relativi riflessi occupazionali anche attraverso la possibilità di reimpiego;
– considerato che l’industria vetraria di fabbricazione per il biennio 1993/1994 e’ fortemente impegnata in programmi di ammodernamento ed innovazione tecnologica con influenza sulle professionalità e le qualifiche degli organici;
e’ stato convenuto quanto segue ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 2, della richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. Tra le assunzioni successive all’11 agosto 1991, costituenti la base di calcolo delle percentuali di cui all’art. 25, commi 1 e 6, non rientrano i lavoratori inquadrati nei livelli 8, 7, 6, 5 dell’art. 11 – settore I lavorazione del vetro – del CCNL 21 novembre 1990 nonche’ i seguenti profili professionali estrapolati dal livello 4 del predetto art. 11.
Livello 4
– operatore di centro elettronico;
– conduttore macchine formatrici, responsabile produzione;
– costruttore, installatore, manutentore meccanico, elettrico, elettronico;
– operatore linea taglio computerizzato;
– conduttore forni fusori e impianti composizione e tempera;
– lavoratore, con autonomia operativa, addetto alla regolazione e al controllo di piu’ macchine di produzione.
2. Il presente accordo – unitamente al testo dell’art. 11 del CCNL 21 novembre 1990 – verrà trasmesso al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale affinche’ sia reso concretamente operativo per le assunzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.
3. Le Parti, in relazione alle considerazioni di cui in premessa e tenuto conto della previsione contenuta nella nota a verbale di cui al citato art. 11 del CCNL 21 novembre 1990 sull’iscrizione di una Commissione paritetica sulla classificazione nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, procederanno nel corso del trimestre luglio-settembre 1993, ad un’analisi dell’andamento occupazionale del settore vetrario nel suo complesso, al fine di verificare l’eventualità di apportare modificazioni e/o integrazioni al presente accordo, con riferimento anche agli altri comparti produttivi del settore vetrario stesso (Ved. tradizionale, seconde lavorazioni).
———-
ALLEGATO 10
LINEE GUIDA CONGIUNTE ASSOVETRO-FULC SUL PREMIO DI PARTECIPAZIONE – 1 MARZO 1996
…omissis…
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