INPS – Circolare 18 dicembre 2013, n. 176
Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – Riforma del mercato del lavoro – di modifica degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 “Lavoro accessorio”. Modifiche procedurali relative ai limiti economici
SOMMARIO: Chiarimenti.
Premessa
La legge. n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la legge. n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno introdotto ulteriori modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003 anche attraverso la ridefinizione della natura giuridica delle prestazioni non più definite di natura “meramente occasionale” nonché intervenendo sui limiti economici per i compensi erogati a seguito delle prestazioni di lavoro accessorio per singolo prestatore.
Con circolare n. 49 del 29 marzo 2013 sono state fornite le prime indicazioni in merito.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni sulle modifiche alle procedure automatizzate, con particolare riferimento alla definizione dei flussi di pagamenti intercorsi tra i soggetti interessati in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell’arco dell’anno solare e conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore.
Interventi procedurali relativi ai limiti economici
Come indicato dalla circolare n. 49/2013 la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.
Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:
– a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
– a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
– a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
Il rispetto dei limiti economici costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni “accessorie”, così come indicato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, in considerazione delle conseguenze di tipo sanzionatorio derivanti da un superamento degli importi massimi previsti.
Al fine di agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell’anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma, sviluppando specifiche funzionalità, di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore.
In considerazione del periodo transitorio di validità della precedente disciplina con riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente e/o in quella attuale.
Si fa presente che gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all’Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Inoltre, dal momento che i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher INPS e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari), il relativo compenso può non essere presente nell’estratto conto del prestatore.
Per questi motivi, rimane fermo quanto previsto dalla circolare n. 4 del Ministero del Lavoro del 18 gennaio 2013, in ordine alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ai sensi dell’articolo 46, comma 1 lett. o) del DPR n. 445/2000, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell’anno solare.
Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell’elenco di tutti i Servizi Online, nella sezione Lavoro Accessorio, all’interno del sito www.inps.it.
– Committenti: accedendo alla sezione per Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN), sarà disponibile il nuovo Estratto Conto Prestatore, dove un committente potrà visionare, specificando l’anno di riferimento ed il codice fiscale del prestatore, i compensi lordi totali da questi percepiti, sia in riferimento al committente stesso che a tutti gli eventuali altri committenti. La procedura proporrà all’utente due diversi estratti a seconda della normativa vigente alla data di emissione dei voucher.
– Delegati: le funzionalità descritte, ad uso dei committenti, saranno disponibili anche per i delegati autorizzati, accedendo all’area a loro dedicata, nella sezione Consulenti, associazioni e delegati (accesso con PIN).
– Prestatori: i prestatori potranno accedere all’area a loro dedicata nella sezione Prestatori, utilizzando il proprio codice fiscale ed un codice di identificazione di un qualsiasi voucher in loro possesso.
La nuova funzionalità di Estratto Conto Committenti consentirà al lavoratore, specificando l’anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi.
Per i prestatori sarà possibile anche visualizzare l’elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell’Istituto.
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