COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCO – Ordinanza 08 ottobre 2013, n. 11
Imposte e tasse – Imposte sul reddito – Tassazione dei compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore – Applicazione di una aliquota addizionale del dieci per cento sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione – Violazione dei principi di uguaglianza a parità di reddito e di capacità contributiva – Ingiustificata diversità di tassazione a seconda del settore economico in cui il contribuente si trova ad operare – Carattere irragionevole e discriminatorio del prelievo – Contrasto con il canone di proporzionalità – Art. 33, D.L. n. 78/2010 – Costituzione, artt. 3 e 53
Premesso:
che la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente di un primario Istituto di Credito Finanziario italiano e che il suo trattamento economico prevede oltre al compenso fisso anche la corresponsione di una parte aggiuntiva variabile in ragione dei risultati raggiunti sotto forma di bonus o stock options;
che in seguito al silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecco per ottenere il rimborso della trattenuta a titolo di addizionale sui compensi variabili eccedenti l’ammontare della retribuzione prevista dall’art. 33 d. l. 78/2010 e successive modificazioni, la ricorrente ha agito in giudizio per la declaratoria di illegittimità dell’art. 33, d.l. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, integrato dall’art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, lamentando la sospetta illegittimità costituzionale della sopra richiamata norma primaria;
che l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso osservando che la questione di illegittimità costituzionale può essere sollevata dinanzi ad una autorità giurisdizionale da una delle parti con apposita istanza e l’autorità giurisdizionale, se ritiene che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
che l’art. 33 del Titolo II – (Contrasto all’evasione fiscale e contributiva), prevede che “In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento” (comma 1); che l’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito (comma 2); che per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione (comma 2-bis).
Che, ciò premesso, va osservato quanto segue:
1. Il Collegio dubita sulla costituzionalità – e, pertanto, solleva la relativa questione – della predetta misura di prelievo fiscale che incide sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options sui compensi a questo titolo erogati nel settore finanziario che eccedono l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione attribuita ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore perché appare in contraddizione con il principio costituzionale di uguaglianza (desumibile dall’art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (desumibile dall’art. 53 Cost.) sanciti della Carta Costituzionale;
2. Il prelievo in questione si palesa irragionevole e discriminatorio ai danni di una categoria di cittadini (art. 3 Cost.) perché incide sui soli dirigenti del settore finanziario, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi. In tal modo, infatti, si sottopone a maggiore tassazione chi svolge una determinata mansione con una certa qualifica nel settore finanziario rispetto a chi svolge le stesse mansioni con la stessa qualifica in un altro settore economico, introducendo un’ingiustificata discriminazione tra soggetti in base al settore economico nel quale si trova ad operare;
3. Il prelievo aggiuntivo del 10% introdotto dalla citata norma si pone pure in contrasto evidente con il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) ai sensi del quale il presupposto cui commisurare il concorso alle spese pubbliche deve essere individuato nella capacità economica di ciascun soggetto. A mente di tale principio ciascuno ha il dovere di concorrere alle spese dello Stato in ragione della propria capacità contributiva.
4. Conclusivamente, il prelievo aggiuntivo sulle forme di remunerazione, sia pure nella sua parte variabile, oltre la soglia del valore della parte fissa della retribuzione erogata nel sottore finanziario ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, appare, alla luce degli esposti rilievi, irragionevole, discriminatorio e violatore del canone di proporzionalità secondo cui tutti devono contribuire al benessere comune sulla base delle proprie possibilità.
5. Alla luce di quanto precede, pertanto, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del Titolo II (Contrasto all’evasione fiscale e contributiva) del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, quale risultante dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, il quale dispone:
1. “In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui Compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento”;
2. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
La rilevanza della questione sussiste atteso che lo scrutinio di costituzionalità della norma dell’art. 33 d.l. 78/2010 costituisce unico e immediato paradigma normativo di riferimento per l’eventuale riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso di quanto a tale titolo il sostituto d’imposta ha trattenuto e versato all’Erario che con il suo silenzio rifiuto ha negato il rimborso alla signora Iardella Maria Teresa.
La non manifesta infondatezza risulta, invece, dalle suesposte considerazioni.
Visto l’art. 23, della legge costituzionale n. 87/1953;
Riservata ogni altra decisione all’esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va trasmessa la soluzione dell’incidente di costituzionalità;
P.Q.M.
a) Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.l. 31 marzo 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione;
b) Sospende il giudizio;
c) Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Commissione Tributaria Provinciale di Lecco alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;
d) Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.
e) Così deciso in Lecco il giorno 9 luglio 2013.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 12 febbraio 2014, n. 8
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