COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI – Sentenza 27 agosto 2013, n. 94
Riscossione – Art. 36 bis del d.p.r. n. 600/73 e 54 bis d.p.r. n. 633/72 – Procedura di liquidazione automatizzata – Applicabilità – Limiti.
Fatto
Il Sig. B. F., con tempestivo ricorso, impugnava la cartella esattoriale n. 01420110000376646 con la quale, all’esito del controllo automatizzato ex art. 36 DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2007, veniva richiesto il pagamento di €. 21.297, 25 a titolo di irpef, sanzioni, interessi e compensi di riscossione. Precisava il contribuente che la suddetta somma scaturiva dal mancato riconoscimento dell’importo di €. 13.291, 00 indicato al rigo RN 32 del modello Unico 2008 quale credito irpef riveniente dall’anno precedente per il quale la dichiarazione risultava omessa, nonché dall’importo di €. 702, 00, indicato al rigo RN 30, quale credito Irpef maturato nell’anno 2007. Sosteneva la piena legittimità del credito spettante in quanto i redditi dichiarati Rivenienti da una partecipazione ad uno studio professionale e da pensione, erano stati assoggettati a ritenute di acconto, regolarmente documentate, le quali, in sede di autoliquidazioneannuale, sono risultate sempre superiori alle imposte dovute. Inoltre, relativamente al credito riveniente dagli anni precedenti, non riconosciuto, faceva presente che l’Amministrazione Finanziaria non aveva mai comunicato, con apposito atto, di aver disconosciuto tale eredito. In conclusione il contribuente chiedeva l’annullamento della cartella impugnata e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni l’Agenzia delle Entrate sosteneva la piena legittimità della pretesa fiscale evidenziando che la tardiva presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2006 ( presentata telematicamentesolo in data 3/3/2010 e quindi ben oltre il termine massimo scaduto in data 30/9/2007) determinava la sua omissione, come previsto dall’art. 2, comma 7, DPR 322/98, e che tale omissione, a sua volta, aveva determinato il mancato riconoscimento del credito.
La C.T.P. di Bari, con sentenza n. 88/13/12 emessa in data 17 aprile 2012, riconoscendo spettante il credito riveniente dall’anno precedente, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiarava dovuta dal contribuente la somma di €. 478, 00 oltre interessi e sanzioni con compensazione delle spese.
Avverso tale decisione, con atto di appello proposto dinanzi a questa Commissione, l’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Bari eccepiva, con riferimenti normativi e giurisprudenziali, la errata motivazione della sentenza e la violazione e falsa applica/ione di legge in relazione all’art.2, comma 7, DPR 322/98 e all’art. 36 bis DPR 600/73 e, conseguentemente, chiedeva la integrale conferma dell’atto impugnato con vittoria di spese di giudizio ed onorari. Il contribuente non risulta costituito.
Nell’odierna udienza di trattazione della controversia in pubblica udienza, sentiti il relatore, ed il rappresentante dell’Agenzia, letti gli atti ed i documenti di causa, al riguardo questa Commissione.
Osserva
Con l’atto di appello proposto l’Agenzia delle Entrate sostiene la piena legittimità del proprio operato evidenziando che la liquidazione della dichiarazione Unico 2008, per l’anno di imposta 2007, operata ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/73, ha comportato il disconoscimento dell’eccedenza irpef esposta in dichiarazione in quanto riveniente dalla dichiarazione per l’anno di imposta 2006 da considerarsi a tutti gli effetti omessa. A tal proposito fa espresso riferimento all’art.2, comma 7, DPR 322/98, al legittimo utilizzo dell’art.36 bis DPR 600/73 anche in caso di disconoscimento di un credito riveniente dall’anno precedente in caso di omessa dichiarazione, come nel caso in esame, ad alcune sentenze della Suprema Corte (sentenze n. 19326/2011 e n. 11737/2011) ed alla Circolare n.34/2012.
Al riguardo, questa Commissione condividendo i chiarimenti recentemente forniti dalla Suprema Corte in casi similari a quello in esame, con sentenze successive a quelle richiamate dall’Agenzia dell’Entrate, deve evidenziare il mancatorecepimento e/o riflessioni da parte dell’Agenzia di tali chiarimenti che affermano la illegittimità del suo operato essenzialmente con riguardo all’utilizzo dell’art. 36 bis DPR 600/73.
Con Sentenza n. 5318 del 3 aprile 2012, la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato in un caso simile a quello oggetto di analisi nella Circolare 34/E, circolare espressamente richiamata dall’Agenzia nell’atto di appello, che il disconoscimento dell’eccedenza d’imposta non può avvenire mediante liquidazione automatica essendo necessaria la notifica di un apposito avviso di accertamento.
Ciò in quanto la procedura automatizzata di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 può essere adottata solo ove sia necessario un controllo meramente cartolare della dichiarazione, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o quando sia necessaria una semplice correzione di errori materiali o di calcolo. Invece, qualora sorga la necessità di risolvere questioni giuridiche o esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa, è necessario procedere mediante avviso di accertamento Si tratta di una questione pregiudiziale molto importante: infatti, se la liquidazione automatica viene utilizzata in casi non previsti dalla legge, la cartella di pagamento, solo per questo motivo, è nulla.
In effetti gli artt. 36-fos del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 sanciscono, rispettivamente, che la procedura automatica può essere utilizzata qualora vi sia bisogno di “ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”, (lett. c) e per “correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni” (lett. b).
Pare evidente quindi che per disconoscere il credito d’imposta che deriva da una precedente dichiarazione omessa, non è sufficiente un mero controllo cartolare, poiché nonostante la dichiarazione dei redditi/1 VA/IRAP sia omessa, il credito d’imposta, se esistente e debitamente documentato, come nel caso in esame, non viene meno.
Alle medesime conclusioni è pervenuta ancora più recentemente la Suprema Corte con le Sentenze n. 17754 del 16 ottobre 2012 e n. 4359 del 22 febbraio 2013 ribadendo che.”
“L’Amministrazione finanziaria non è ammessa all’adozione dell’iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973 laddove si controverta sul disconoscimento di un credito esposto in dichiarazione. Tale procedura è limitata alle ipotesi di errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente e dal sostituto d’imposta mentre deve emettersi avviso di accertamento motivato qualora l’attività di controllo non sia circoscritta alla semplice liquidazione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione.”
Alla luce dei suddetti chiarimenti, pienamente condivisi da questa Commissione, pare evidente che la cartella esattoriale impugnata deve essere annullata.
Poiché il contribuente non si è costituito e quindi non ha prodotto alcun atto di difesa, va confermata la sentenza appellata.
P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari e, per l’effetto, conferma la impugnata sentenza. Nulla per le spese.
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