La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 28364 depositata il 19 dicembre 2013 intervenendo in materia di conciliazione giudiziale ha statuito che il perfezionamento della conciliazione giudiziale rateale, prevista dall’art. 48, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si realizza solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive. Per cui in mancanza del rispetto anche di uno solo di detti requisiti, non si verifica l’estinzione del processo tributario per cassazione della materia del contendere, prevista dall’art. 6, comma 1, del citato d.lgs. n. 546 del 1992.
La vicenda ha riguardato una società a cui era stata notificata un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEG/ILOR relativo all’anno 1995 e che aveva proposto ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. L’Amministrazione finanziaria presentava una proposta di conciliazione giudiziale ex art. 48, comma 5, cit. d.lgs, il contribuente accettava tale proposta. I giudici della CTP dichiaravano estinto ex art. 46 d. lgs 546/1992 il giudizio per cessazione della materia del contendere. Il contribuente non eseguiva il completamento del pagamento relativo all’accordo. Con ricorso dell’Amministrazione Finanziaria dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale per mancato rispetto degli obblighi del contribuente inerenti l’accordo conciliativo. I giudici della CTR rigettano l’appello dell’Ufficio affermando che l’accordo conciliativo preconcordato e raggiunto dalle parti al di fuori del processo, rilevava che, nonostante il mancato completamento del pagamento rateale, l’effetto estintivo rimaneva comunque fermo in quanto, essendo l’obbligazione assunta coperta da garanzia.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Amministrazione proponeva ricorso, basato su un unico motivo, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini ritenendo fondato il motivo accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassano la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della CTR. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i giudici della CTR non hanno fatto un corretto uso del principio di diritto statuito dalla Cassazione sentenza n. 9219/2011 in quanto, nonostante la specifica contestazione sollevata in appello dall’Agenzia in ordine alla mancata consegna della garanzia non ha in alcun modo chiarito da dove abbia ricavato l’ipotizzata presentazione della detta garanzia.
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