La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 20827 depositata l’11 settembre 2013 intervenendo in materia qualificazione dei rapporti di lavoro ed oneri contributivi ha affermato che il lavoratore che, nel momento in cui il diritto dell’ente previdenziale al versamento dei contributi è estinto per prescrizione e viene così completata la fattispecie produttiva del danno, non prova di avere chiesto invano al datore la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13 l. n. 1338/1962, concorre con la propria negligenza a cagionare il danno.
La vicenda ha riguardato la richiesta di un dipendente al datore di lavoro, una società di fatto, i cui soci, inclusi gli eredi di uno dei soci deceduto, del risarcimento, previo accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, del danno per l’omesso versamento di contributi previdenziali da parte della società suddetta.
Il Tribunale adito accoglie la richiesta del ricorrente e condanna la società di fatto ed i soci, in solido, e relativi eredi del socio deceduto al pagamento a titolo di risarcimento del danno per non aver versato i contributi previdenziali. Le parti soccombenti ricorrono alla Corte di Appello avverso la decisione del giudice di prime cure.
I giudici della Corte Territoriale confermano la sentenza del Tribunale ed hanno motivato tale pronuncia ritenendo sussistenti tutti gli elementi caratterizzanti la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti sulla base delle prove testimoniali assunte considerando applicabile l’art. 2116 cod. civ. riguardo alla sussistenza di un danno risarcibile per il mancato godimento delle prestazioni previdenziali per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione la Corte di Appello ha ritenuto valido il momento corrispondente a quello in cui i contributi avrebbero dovuti essere versati e non quello dell’eventuale diniego dell’INPS alla prestazione previdenziale.
La parte soccombente ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito basando il ricorso su quattro motivi.
Gli Ermellini ritengono infondate le prime tre motivazioni del ricorso e ritiene parzialmente fondato il quarto motivo inerente alla corretta interpretazione di cui all’articolo 2116 c.c. evidenziano ed illustrando esaurientemente il corretto significato della disposizione di cui all’art. 2116 c.c. infatti affermano, i giudici “i sensi dell’art. 2116, primo comma, cod. civ. le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non ha versato i contributi. Il secondo comma aggiunge che, qualora le istituzioni di previdenza, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore. Questa seconda disposizione deve essere intesa nel senso che, qualora le dette istituzioni non possano ricevere i contributi per essere il relativo credito estinto per prescrizione, non può trovare applicazione la disposizione del primo comma, e da ciò il danno a carico del lavoratore, che il datore di lavoro è tenuto a risarcire. E’ da ricordare che, maturato il termine di prescrizione, come avvenuto nel caso di specie, il credito contributivo si estingue di diritto, ossia senza necessità dell’eccezione del debitore richiesta in via di regola dall’art. 2938 cod. civ. (vedi art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335). Suole dirsi che in questo caso la prescrizione ha efficacia realmente estintiva del diritto soggettivo, e non soltanto preclusiva di ogni controversia su di esso. Affermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da omessa contribuzione, si pone il problema del momento di decorrenza della sua prescrizione. Su tale questione la giurisprudenza di questa Corte non ha dato risposte sempre uniformi. Le oscillazioni derivano dalla difficoltà di bilanciare due contrapposti interessi: quello del lavoratore, protetto dall’art. 38 cpv. Cost., all’effettivo conseguimento del beneficio previdenziale o al ristoro del danno derivante dalla sua perdita, e quello del datoore di lavoro, protetto dall’art. 24 Cost, a resistere efficacemente in giudizio contro la pretesa risarcitoria del dipendente; diritto che può essere sacrificato, specie quanto alla raccolta e conservazione delle prove, dal troppo lungo indugio nell’esercizio di detta pretesa della controparte, che si avvantaggi di un protratto exordium praescriptionis. In un primo tempo questa Corte ritenne che la prescrizione iniziasse a decorrere dal giorno in cui, estinto il diritto dell’istituto assicuratore al versamento dei contributi, può considerarsi già avverato il danno per il lavoratore: in questo giorno inizierebbe perciò a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento (Cass. Sez. Un. 6 maggio 1975 n. 1744). A questa statuizione si è obiettato che, quando il danno da omessa contribuzione consista, come avviene quasi sempre e come è avvenuto nel caso di specie, nella perdita della pensione, esso non può considerarsi realizzato, e non è pertanto risarcibile, prima che il lavoratore abbia raggiunto nell’età pensionabile; da questo momento, e non prima, può pertanto decorrere la prescrizione, in aderenza alla lettera dell’art. 2935 cod. civ. (Cass. Sez. Un. 18 dicembre 1979 n. 6568). Questo orientamento ha prevalso ed è stato confermato successivamente (ex multis Cass. 15 aprile 1999 n. 3778, Cass. 25 febbraio 2004 n. 2774) per cui sono rimaste anche superate le pronunce che collocano l’esordio della prescrizione nel giorno in cui l’istituto assicuratore comunica il provvedimento negativo del beneficio (Cass. 4 giugno 1988 n. 3790) Tutto ciò dimostra l’infondatezza della prima censura: raggiunta dal lavoratore l’età pensionabile nel 1994 e trattandosi di risarcimento del danno contrattuale ossia di prescrizione ordinaria decennale, l’azione fu tempestivamente esercitata nel 2002.”
Per cui alla luce di quanto sopra scritto il danno da omessa contribuzione consiste nella perdita della pensione. Esso non può considerarsi realizzato, e non è risarcibile, prima che il lavoratore abbia raggiunto l’età pensionabile.
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