CORTE DI CASSAZIONE ordinanza n. 26078 del 16 dicembre 2016
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di S M.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Il primo motivo di ricorso, che prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente è manifestamente infondato, risultando dall’iter motivazionale seguito dal giudice di appello le ragioni che hanno condotto la CTR a ritenere privo di riscontri l’accertamento a carico del contribuente sulla base di una valutazione correlata all’insufficienza dei costi elevati per giustificare un reddito elevato a carico del contribuente. Non si ravvisano dunque, nella motivazione della CTR, gli elementi che la giurisprudenza di questa Corte richiede per ritenere l’apparenza della motivazione-cfr. Cas s. n. n. 4448 del 25/02/2014-. Il secondo motivo di ricorso è invece manifestamente fondato. Ed invero, la CTR ha rigettato l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo che con i due accertamenti erano stati valorizzati gli importi dei costi indicati in dichiarazione, senza tuttavia valutare che tali elementi non erano sufficienti per giustificare l’importo contestato al contribuente. Ora, così facendo il giudice di appello ha omesso di considerare che l’originaria pretesa esposta nei( due atti di accertamento atteneva, appunto, alla mancata dimostrazione dei costi esposti in’ dichiarazione dal contribuente, esercente l’attività di tinteggiatura e posa in opera di vetri, pari ad euro 190.865 ed euro 384.480 — per i due anni di imposta contestati- rispetto ad un reddito dichiarato nei due anni rispettivamente di euro 11.277 e 34.566. Ora, è evidente che il recupero dell’IVA e degli altri tributi è dipeso dalla mancata dimostrazione dei costi contestati dall’Ufficio al contribuente come esorbitanti, posto che l’Ufficio aveva agito sulla base dell’art.39 c. 2 lett.d-bis dPR n.600173, che legittima l’accertamento induttivo sulla base di presunzioni ritraibili dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio quando il contribuente, come nel caso di specie, non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ne consegue che solo la prova dell’esistenza ed inerenza dei medesimi costi indicati dal contribuente avrebbe potuto giustificare l’ accoglimento del ricorso del contribuente. A tanto non si è attenuta la CTR.
La sentenza impugnata, in conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, infondato il primo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia 4d altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimi.
Così deciso il 9.11.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.
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