Con il D.L. n° 3 del 2015 convedrtito con modificazione dalla legge n. 33/2015, articolo 4, comma 10-bis, ha introdotto la possibilità di costituire le società destinate alla sezione speciale delle start-up innovative (art.25 , comma 2 del D.L.179/2012) in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss del codice civile, ossia gli atti costitutivi possono essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente. Con la legge di bilancio 2017 il legislatore ha ulteriormente ampliato la possibilità della costituzione delle start-up innovative senza intervento del notaio.
Normativa – Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto del 17 febbraio 2016 ha individuato l’ambito applicativo delle disposizioni appena richiamate, ammettendo all’agevolazione i contratti di società a responsabilità limitata, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all’art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, ribadendo che gli atti costitutivi sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore nel caso di unipersonale.
Gli atti costitutivi e gli statuti delle società in oggetto possono essere redatti e sottoscritti con firma digitale grazie alla piattaforma startup.registroimprese.it a norma dell’art. 24 del C.A.D.(Codice Amministrazione Digitale). In caso di società pluripersonale i contratti:
- devono essere sottoscritti da ciascuno dei soci.
- procedimento di sottoscrizione deve concludersi con l’apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell’apposizione della prima delle sottoscrizioni.
Il documento elettronico deve essere “presentato” per l’iscrizione al registro delle imprese entro venti giorni dall’ultima sottoscrizione.
La Legge di bilancio 2017 va ad integrare la disciplina appena richiamata ammettendo che l’atto costitutivo di start-up innovative, possa essere sottoscritto oltre che con firma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata (Dossier n. 395/4 Sezione I – Normativa). Finora, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale (modalità di cui all’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale CAD). Con l’ultimo intervento contenuto nella Manovra 2017, in aggiunta alle modalità finora ammesse, si ammette la possibilità di redigere i medesimi atti con la firma autenticata; ai sensi dell’articolo 25 del medesimo CAD, si dà pieno valore, in forza dell’articolo 2703 del codice civile, alla firma elettronica o a qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Nella relazione di accompagnamento della Legge di bilancio 2017, l’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’
È sufficiente disporre di un collegamento Internet e di un browser Mozilla Firefox non inferiore a v2.0 oppure Internet Explorer non inferiore a v8.0 oppure Google Chrome non inferiore a v37 o altro browser compatibile. Per utilizzare tutte le funzioni presenti nella Piattaforma è necessario disattivare il blocco PopUp del proprio browser. Per visualizzare alcuni documenti proposti al termine della compilazione è necessario dotarsi di Acrobat Reader o altro visualizzatore di PDF.
Posta elettronica certificata
La startup deve dotarsi di un indirizzo PEC che sia riferibile univocamente alla stessa e che dovrà essere indicato nella domanda di iscrizione da trasmettere al registro delle imprese.
Firma digitale
I sottoscrittori devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale per sottoscrivere digitalmente il modello.
Utenza Telemaco
Per inviare la pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese è necessario ottenere un’utenza Telemaco, registrandosi al sito http://www.registroimprese.it e indicando come servizi richiesti sia quello di consultazione dati del registro delle imprese che quello di invio pratiche al registro delle imprese.
Per utilizzare l’applicazione che permette di redigere il modello standard tipizzato in conformità alle specifiche tecniche, di seguito l’Applicazione, è necessario accedere alla sezione “Crea la tua startup” del sito http://startup.registroimprese.it.
Sono previste due modalità di accesso all’Applicazione:
tramite login con user/password Telemaco, ovverosia con le stesse credenziali Telemaco abilitate a spedire pratiche telematiche al registro delle imprese;
in modalità anonima.
Per gli utenti in possesso di credenziali Telemaco è possibile accedere anche tramite un dispositivo con un certificato digitale come, ad esempio, Carta Nazionale/Regionale Servizi (CNS/CRS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) o alcuni dispositivi di firma digitale.
REDAZIONE DEL MODELLO
Il modello è costituito da due sezioni: 1. la sezione atto costitutivo; 2. la sezione statuto. Entrambe le sezioni, compilate nelle parti obbligatorie e facoltative, devono essere sottoscritte con firma digitale dai contraenti, registrate fiscalmente, e trasmesse al registro delle imprese come allegati alla pratica di Comunicazione Unica di richiesta di iscrizione della startup.
Gli eventuali documenti allegati al modello devono essere in formato PDF/A1 per garantire che la rappresentazione a stampa del modello prodotta, comprensiva di tutti i documenti allegati, sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi.
REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO
Completata la compilazione e sottoscrizione con firma digitale dei due documenti elettronici si deve provvedere alla registrazione fiscale. Il richiedente la registrazione fiscale utilizza la funzione di registrazione presente nella piattaforma startup.registroimprese.it per fornire all’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti: il modello, costituito dai due documenti elettronici in formato XML firmati digitalmente dai contraenti (o eventualmente marcati);
il file PDF contenente la “Rappresentazione a stampa dell’originale informatico” scaricabile dall’Applicazione;
il modello 69 (Richiesta di registrazione) come descritto nella sezione “Guida alla registrazione fiscale” presente nell’area guide della piattaforma;
la ricevuta di avvenuto pagamento delle imposte dovute.
TRASMISSIONE DEL MODELLO AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il modello firmato e registrato fiscalmente deve essere trasmesso all’ufficio del registro delle imprese con una pratica di Comunicazione Unica di richiesta iscrizione società.
Alla pratica devono essere allegati:
- i due documenti elettronici in formato XML che costituiscono il modello (atto costitutivo e statuto) firmati digitalmente dai contraenti, con codice documento B07 “ATTO XML”;
- la ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, comprovante l’avvenuto pagamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante, con codice documento Q22 “RICEVUTA DI REGISTRAZIONE”;
- il modello di autocertificazione del possesso dei requisiti di startup innovativa firmato digitalmente dal legale rappresentante, con codice documento D30 “STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15 )”;
- l’eventuale bilancio previsionale firmato digitalmente dal legale rappresentante, nel caso in cui si autocertifichi il possesso del requisito inerente alla destinazione del 15% in spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggiore tra i costi e valore totale della produzione, con codice documento 99 “BILANCIO PREVISIONALE”;
- l’eventuale documento di descrizione dell’impatto sociale, nel caso ci si qualifichi come startup a vocazione sociale, con codice documento D34 “STARTUPVOCAZIONE SOCIALE DOCUMENTO DESCRIZIONE IMPATTO SOCIALE”.
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
- DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012;
- aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99;
- integrato con le disposizioni di cui all’art. 11 bis del DL 31 maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014;
- integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell’11 giugno 2014 dell’Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- DL 24 gennaio 2015, n.3, convertito dalla Legge n.33 del 24 marzo 2015.
- DM 17 febbraio 2016, modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata (startup innovative);
- DD 01 luglio 2016, approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del DM 17 febbraio 2016.
Articolo di interesse
Start-up innovative: regime di agevolazione fiscale per i soggetti investitori
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