Per gli autotrasportatori anche per il periodo di imposta 2012 sono state previste varie agevolazioni fiscali in Unico 2013 che richiedono la compilazione di diversi quadri della dichiarazione dei redditi.
La normativa consente di effettuare delle deduzioni forfettarie alle imprese con regolare autorizzate all’esercizio dell’autotrasporto di merci possono dedurre, in alternativa alla deduzione analitica delle spese sostenute durante la trasferta del dipendente, l’importo forfetario di Euro 59,65 al giorno per le trasferte in Italia, elevato a Euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. La deduzione va indicata nel Quadro RF, tra le variazioni in diminuzione diverse da quelle di cui ai righi precedenti, con codice “3”. Per quanto riguarda invece le imprese in contabilità semplificata, la stessa deduzione è accolta nel rigo RG14 del Mod. Unico 2013 PF, fascicolo 3, nel rigo RG15 del Mod. Unico 2013 SP e, infine, nel rigo RG15 del Mod. Unico 2013 ENC.
Qualora i trasporti sono effettuati dallo stesso imprenditore l’art. 66, comma 5 del TUIR prevede una deduzione forfetaria dal reddito per le imprese di autotrasporto di merci c/terzi in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione. La deduzione non compete alle imprese di autotrasporto in contabilità ordinaria per obbligo.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi, ed è pari a:
– € 19,60 per i trasporti all’interno del Comune;
– € 56,00 per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti;
– € 92,00 per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
Per le società di persone e ditte individuali la normativa fiscale prevede un’ulteriore deduzione pari a euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, per le imprese in contabilità semplificata. Tale deduzione va indicata nel rigo RG20 col. 5 per le imprese individuali e rigo RG21 col. 6 per le imprese collettive.
Altra agevolazione per gli autotrasportatori è quella che consente di recuperare, mediante compensazione, le somme pagate a titolo di contributo S.S.N. sui premi di assicurazione R.C. per i veicoli adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino a concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo. In particolare, nel rigo RU5, colonna 2, del modello Unico 2013 deve essere indicato l’ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell’anno 2011, mentre nel rigo RU6 va riportato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione nel 2012 tramite il codice tributo “6793“. Si ricorda che l’intero credito deve essere fruito nell’anno 2012.
L’Agenzia delle Entrate con proprio comunicato stampa n. 59 dell’8 maggio 2013 ha diffuso la notizia che l’agevolazione è stata confermata anche per il 2013.
Previsto , inoltre, un credito d’imposta ai sensi dell’art. 61, co. 1, D.L. 1/2012, al fine di ridurre il peso dell’accise, la dichiarazione per il rimborso dell’accisa sul gasolio va presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare e il credito è utilizzabile in compensazione con codice tributo “6740” entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto (eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso).
Nel rigo RU23, colonna 1, compare il credito concesso nell’anno 2012 per i consumi effettuati nel 2011, nel rigo RU23, colonna 2, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2012 per i consumi effettuati nei primi tre trimestri del 2012, mentre, nel rigo RU24 il credito utilizzato in compensazione nel 2012 e, quindi, in RU28 il credito residuo fruibile in compensazione entro il 31.12.2013.
Si ricorda, infine, che vanno segnalati gli utilizzi dei credito d’imposta previsti negli anni precedenti a favore delle imprese di autotrasporto merci. Ci si riferisce, in particolare ai crediti segnalati nel quadro RU, Sezione 1, con i codici 43, 51, 60, 63, 72, 74, 75 e 77.
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