I redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria con la riforma del 2012 ha istituito un’aliquota, quasi univoca, nella misura del 20% che va a comprendere proventi che in precedenza erano tassati con aliquota del 12,50% e del 27%.
Come accennato sopra la norma che ha unificato l’aliquota applicabile ai redditi di capitale mantiene delle deroghe per favorire alcune forme di investimento. La disciplina fiscale di redditi e plusvalenze resta tuttavia immutata in specie con riferimento ai modelli di dichiarazione che possono essere utilizzati per dichiarare tali redditi.
L’art. 44 del TUIR (Dpr 917/86) che disciplina i redditi di capitale nell’ultimo comma li definisce come interessi e proventi derivanti dall’impiego del capitale con esclusione dei differenziali positivi tra prezzo di vendita e di acquisto in dipendenza di un evento incerto. Inoltre nel primo comma vi è un elenco di quelli che secondo la norma sono redditi di capitali.
I redditi di capitale possiamo suddividerli in due grandi gruppi:
- redditi derivanti da rapporti di finanziamento riconducibili ad un’ampia nozione di interesse, quali possono essere i proventi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, obbligazioni ecc;
- redditi derivanti da rapporti di partecipazione come ad esempio utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires, da rapporti di associazione in partecipazione di solo capitale o di cointeressenza (di cui all’art. 44 comma 1, lett. f ) o da strumenti finanziari che consentano una partecipazione al patrimonio dell’emittente.
Vi sono poi altri rapporti che generano redditi da capitale quali ad esempio le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue, i compensi per prestazioni di garanzia, i proventi derivanti dalla gestione collettiva di patrimoni immobiliari, i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
I redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) sono costituiti dalla cessione di partecipazioni, di contratti di associazione in partecipazione di solo capitale e dalla cessione di strumenti finanziari, qualificate e non qualificate, disciplinate rispettivamente dall’art. 67, 1 c. lett. c) e lett. c-bis) del Tuir. Costituiscono inoltre capital gain anche altre fattispecie quali la cessione di titoli, certificati, valute (art. 67, c-ter), la cessione di contratti derivati (art. 67, c-quater) e una norma di chiusura (art. 67, c-quinques) volta ad attrarre altre fattispecie diverse dalle precedenti che altrimenti sfuggirebbero a tassazione.
Le soglie di qualificazione, che valgono sia ai fini dei redditi di capitale che dei redditi diversi, sono indicate all’art. 67, 1° c., lett. c) del Tuir.
Si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20% o una partecipazione al patrimonio superiore al 25% per le società non quotate; tale soglia scende rispettivamente al 2% ed al 5% per le società quotate in borsa.
I redditi di capitale sono inoltre tassati per cassa al lordo delle spese per la loro produzione.
I redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 sono solo quelli di capitale non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e trovano collocazione nel quadro D del modello, precisamente nei righi D1 e D2.
Nel rigo D1 vanno dichiarati gli utili ed altri proventi equiparati che si riferiscono a partecipazioni qualificate:
- nella misura del 40% per i dividenti relativi ad utili formatisi fino all’esercizio 2007;
- nella misura del 49,72% per i dividendi relativi ad utili formatisi dopo l’esercizio 2007;
- in misura integrale i dividendi provenienti da società localizzate in stati o territori a fiscalità privilegiata.
Per quanto concerne le partecipazioni non qualificate , le stesse sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20% sull’intero provento, senza opzione per la tassazione ordinaria e quindi non vanno indicate in dichiarazione dei redditi.
Nella colonna D2 vanno indicati gli altri redditi di capitale al lordo delle ritenute di acconto subite con esclusione dei redditi già assoggettati a ritenuta a titolo definitivo o ad imposta sostitutiva. Infine nel caso in cui i redditi di capitale quali interessi da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, obbligazioni e le altre fattispecie previste dalla lett. c) ad f ) dell’art. 44, 1 c., non siano assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva e la durata dei contratti e dei titoli sia superiore a 5 anni, tali redditi devono essere assoggettati a tassazione separata e vanno indicati nel rigo D7 del Modello 730.
Per effetto dell’art. 26, del DPR 600/1973 che si occupa delle “Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale”, le ritenute sono considerate sempre a titolo d’imposta se operate nei confronti di persone fisiche diverse dagli imprenditori individuali, società di persone ed enti assoggettati ad IRES. In definitiva nella generalità dei casi, tali altri redditi di capitale, salvo non siano corrisposti da soggetti privati a persone fisiche non imprenditori o da soggetti esteri, scontano le imposte alla fonte a titolo definitivo e non devono pertanto essere riportati in dichiarazione dei redditi.
I redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o fattispecie assimilate effettuate da soggetti non imprenditori devono essere dichiarati utilizzando il quadro RT delModello Unico.
In particolare le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate sono disciplinate rispettivamente dall’art. 68, 3 c. e 5 c. del Tuir mentre, se si tratta di cessione di partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, si applica l’art. 68, 4 c. del Tuir.
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, assunte al netto delle minusvalenze, poste in essere antecedentemente al 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare mentre quelle a decorrere dall’anno 2009 sono imponibili nel limite del 49,72%.
Le plusvalenze invece da cessione di partecipazioni non qualificate sono imponibili, dedotte le minusvalenze, per l’intero ammontare e sono soggette dall’anno 2012 all’imposta sostitutiva del 20%. La cessione delle partecipazioni invece in società con sede in stati a fiscalità privilegiata concorrono nella misura del 100% alla formazione del reddito del socio italiano.
La riforma non ha quindi influito sui regime di tassazione ma solo sull’aliquota riservando essenzialmente un trattamento di maggior favore ai proventi – dividendi e plusvalenze – relative alle partecipazioni qualificate invertendo le precedenti convenienze che, al contrario, favorivano quelle non qualificate.
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