Come ogni hanno con la dichiarazione dei redditi occorre dirimersi tra il caos normativo che regola le percentuali e di limiti di spesa relativa alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia ed il risparmio energetico. Per l’anno in corso nella dichiarazione dei redditi (UNICO o modello 730) le predette spese di ristrutturazione e risparmio energetico trovano posto nel quadro RPper l’Unico o quadro E per il modello 730 Inoltre quest’anno occorre considerare il periodo in cui si è sostenuta la spesa poichè da esso dipende la percentuale applicabile come da elenco che segue:
– la percentuale pari al 36%, per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012; (cit. art. 16-bis del T.U.I.R.); il limite di spesa è pari, in questo caso, a 48.000 euro;
– la più consistente detrazione pari al 50%, se le spese sono state sostenute dal 26 giugno e sino al 31 dicembre 2012, che si deve alle modifiche apportate con il D.L. n. 83/2012 (cd. Decreto Crescita), e presenta un limite di spesa pari a 96.000 euro.
Si sottolinea che nei quadri RP (per Unico) e quadro E (per il mod. 730) trovano posto anche le rate riferibili a spese sostenute in anni precedenti, a queste percentuali si aggiunge poi quella del 41%, concernente le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. Rimane ferma, invece, per il 2012, la detrazione pari al 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico, che in dichiarazione va indicata nella sezione IV del quadro RP. Si preannuncia a tal proposito che a partire dal 1° luglio 2013 il quadro applicativo è destinato in quanto le spese energetiche saranno conglobate nella più ampia categoria delle spese di ristrutturazione edilizia. Particolare attenzione va poi riposta ai limiti quantitativi previsti in relazione a ciascuna tipologia di spesa, ed al numero di rate in cui va ripartito il beneficio. Per le spese sostenute nel 2012, ad esempio, non è più possibile avvalersi della rateazione che era prevista per coloro che hanno compiuto i 75 o gli 80 anni di età.
SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI
Sia il modello Unico de il modello 730 prevedono due due diverse sezioni nelle quali indicare le informazioni utili per fruire della detrazione per le spese per la ristrutturazione degli immobili, ovverosia:
– la sezione III A nella quale vanno indicate le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo e le spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
– la sezione III B nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione. L’agevolazione va spalmata su più anni. La spesa deve essere ripartita in un certo numero di rate (10, ma in alcuni casi, 5 o 3), ma di ciò si dirà oltre. Possono fruirne i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (oltre alla proprietà, anche un altro diritto reale, una concessione demaniale, la locazione o il comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio; ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a patto che abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Nella sezione III-A trovano spazio:
– le spese sostenute nel corso del periodo d’imposta 2012, fino al 25 giugno 2012, per le quali la detrazione è pari al 36% ed il limite di spesa è pari a 48.000 euro; la detrazione è pari al 50%, per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, ed in questo caso il limite di spesa si incrementa a 96.000 euro; a questi fini per discernere tra caso e caso occorre fare riferimento alla data di effettivo pagamento (data del bonifico), e non a quella di materiale realizzazione delle opere;
– le spese sostenute in anni precedenti, per le quali ci si limita a fruire della quota del 2012, e per le quali in alcuni casi la percentuale di detraibilità potrebbe variare, ferma restando che il limite di spesa è pari comunque a 48.000 euro. In particolare:
– si applica il 41%; per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
– si applica il 36%per le spese sostenute dal 2003 al 2005 o sostenute nel 2006, relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre, e per le spese sostenute dal 2007 al 2011 (oltre che nel 2012 di cui si è già detto).
Nel dettaglio, le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
– le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
– le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
– le spese di restauro e risanamento conservativo;
– altre spese di ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).
Rientrano tra le spese di cui sopra, anche quelle sostenute: per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ma su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie); per le opere finalizzate alla cablatura degli edifici; per le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico; per le opere finalizzate al risparmio energetico; per le opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica; per gli interventi di messa a norma degli edifici; per le opere interne; per le opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, porte blindate); per le opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici (ad esempio, messa a norma degli impianti elettrici ed idrici); per la realizzazione di parcheggi pertinenziali; per gli interventi di bonifica dall’amianto. Danno diritto alla detrazione anche le spese sostenute per: progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento; relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; IVA, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; oneri di urbanizzazione; la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41/1998. La detrazione trova applicazione, con i medesimi criteri, ivi compresa la maggiorazione pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, anche per la realizzazione o l’acquisto di box (o posti auto) di nuova costruzione, pertinenziali ad abitazioni.
ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE
Le quote residue di spese di ristrutturazione si trasferiscono all’acquirente in caso di alienazione dell’immobile, a patto che le stesse non erano state ancora utilizzate dal venditore e che non sia stato pattuito diversamente. Tale ipotesi relativa all’alienazione dell’immobile è regolata dall’art. 16-bis del T.U.I.R., che più precisamente dispone che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Secondo quanto chiarito dalle Entrate con la Circ. n. 19/E del 2012 detta traslazione di effetti si verifica, in realtà, anche in relazione ai rogiti effettuati nel periodo che va dal 17 settembre al 31 dicembre 2011 (contra Notariato, cit. Studio n. 129-2012/T). Nel quadro RP trovano spazio anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione è fruibile dal successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari e deve essere determinata (a regime) in misura pari al 36% (ma anche qui abbiamo una percentuale molto ballerina a seconda dei casi) del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto di compravendita o di assegnazione. Al riguardo nelle istruzioni al Mod. UNICO 2013-PF è stato confermato che anche in questo caso valgono le regole di favore previste per le spese sostenute per l’acquisto dell’immobile dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 (detrazione pari al 50% e limite pari a 96.000 euro) (4). Va infine ricordato che nel quadro RP trovano spazio anche le spese concernenti gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.
LIMITI DI SPESA PER IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE
Il limite di spesa stabilito dalla normativa vigente è stabilito in 48.000 euro per le spese sostenute dal 2003 al 25 giugno 2012. Per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione pari al 50%) il limite è pari a euro 96.000,00. In questo secondo caso il limite (96.000 euro), va calcolato tenendo conto, però, delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite pari a 48.000 euro. Si tratta, a quest’ultimo proposito, di un criterio già conosciuto: se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Secondo quanto chiarito dal Mnistero dell’economia e finanze in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare (3 luglio 2012) le spese detraibili anche per interventi plurimi sul medesimo fabbricato non possono in ogni caso superare l’importo di 96.000 euro, sicché si rende comunque applicabile il criterio già illustrato per i casi di prosecuzione dei lavori . Anche per le spese sostenute prima del 25 giugno 2012 per lavori iniziati in anni precedenti si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00. In ogni caso, il limite si spesa (a seconda dei casi, 48.000 euro o 96.000 euro) va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta. Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi.
PERIODO DI DEDUZIONE DELLE SPESE – RATE
Per le spese sostenute nel corso del 2012 la detrazione deve sempre essere ripartita in 10 rate di pari importo, derivandone che può pertanto essere utilizzato esclusivamente il numero 10 della colonna 8 di ciascuno dei righi da RP41 a RP47, indicando il numero 1 (prima rata di dieci). Una importante novità del Mod. UNICO 2013 attiene infatti alla posizione dei contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni, che non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali (6). A partire dalle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta 2012, pertanto, anche in questi casi l’unica strada dichiarativa porta alla suddivisione dell’importo fruibile in dieci rate, con conseguente minore beneficio, nell’immediato, in UNICO 2013-PF. Va sottolineato che questa scelta per la riduzione delle rate a 3 o 5 (= maggiore rata) non può essere effettuata, nel Mod. UNICO 2013-PF, neppure per le spese sostenute in anni precedenti. Però, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono (opportunamente) proseguire secondo il piano di rateazione originario, utilizzando quindi i numeri 3 e 5 della colonna 8 (righi da RP41 a RP47). Nelle istruzioni in esame viene riportato l’esempio di una spesa sostenuta nel 2008 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire la stessa in cinque rate; in questo caso nella citata colonna 8 va indicato il numero «5» (ultima rata). Allo stesso modo, se un contribuente alla data del 31 dicembre 2010 aveva compiuto 80 anni di età ed aveva effettuato lavori di ristrutturazione nel 2010 per 30.000 euro, ripartendo la quota di spesa detraibile in 3 anni (UNICO 2011-PF), potrà adesso fruire per intero dell’ultima quota di spesa e di detrazione spettanti. In questo caso nella colonna 8 (numero rata) del rigo RP41 va indicato il numero 3.
OBBLIGHI PER OTTENERE LA DETRAZIONE
La recente semplificazione in ordine agli adempimenti previsti dalla normativa in merito alla detrazione in parola ha ridotti di molto gli obblighi da adempiere. In particolare, la soppressione dell’obbligo di comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara (D.L. n. 70/2011), in vigore per gli interventi iniziati fino al 13 maggio 2011, ha indotto a deporre, anche per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011, per l’indicazione dei dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi 730/2012 o UNICO PF 2012 (cfr. Circ. n. 19/E del 1° giugno 2012, par. 1.1, Agenzia delle entrate). Nelle istruzioni poste a corredo della cit. sezione III-B del quadro RP viene ad essere precisato, in particolare, che con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36% o del 50%. Deve poi essere compilata anche la colonna 10 della sezione III-A (N. d’ordine immobile). Detta sezione III-B va compilata, ad ogni buon conto, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati degli immobili nelle dichiarazioni in cui vengono riportate le successive rate della detrazione. È necessario, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio, le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute). Il contribuente deve poi avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento (con l’indicazione, a partire dal 1° gennaio 2012, dell’art. 16-bis del T.U.I.R.), il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento, il codice fiscale o il numero di partita IVA del soggetto beneficiario del pagamento (soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). Al momento del pagamento del bonifico banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011) la ritenuta è pari al 4% (7). L’operazione richiede una certa attenzione, stante che in caso di bonifico con dati incompleti in relazione ai riferimenti normativi ed al numero di P.IVA del beneficiario viene ad essere messa in discussione la stessa legittimità della detrazione (cfr. Agenzia delle entrate, Ris. n. 55/E del 2012). L’omessa indicazione del dato normativo, in particolare, favorisce la disapplicazione della ritenuta pari al 4% sull’importo oggetto di bonifico, aspetto dirimente per l’Amministrazione finanziaria, salvo adozioni di soluzioni estreme per porre rimedio all’errore (quali quella di porre in essere un secondo bonifico). A partire dal 14 maggio 2011 è stato infine soppresso l’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
La parte essenziale ed importante per legittimare la detrazione d’imposta spettante per le ristrutturazioni edilizie è rappresentato dalla sezione III A, che ospita le spese sostenute dal 2003 al 2012, e richiede di prendere le mosse proprio dall’anno di sostenimento della spesa (colonna 1, righi da RP41 a RP47). Nella colonna 2 viene gestita la situazione relativa alle spese eventualmente sostenute nel corso del 2006 o nel 2012, che potrebbero andare soggette all’aliquota di detraibilità del 41% o del 36% (2006), oppure, per il 2012, del 36% o del 50%. In particolare, il codice 1 attesta che le spese riguardano fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (41%), il codice 2 che le spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 (36%), e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (36%); il codice 3, le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (50%). La colonna 2 non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi (caso in cui nella colonna 4 va indicato il codice 3). La colonna 3 va invece compilata solo nella particolare ipotesi in cui vi è un soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del T.U.I.R., ecc.). Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori; la colonna 4 interessa ipotesi abbastanza particolari, per le quali si rinvia alle istruzioni di UNICO 2013; si segnala solo il codice «3», concernente il caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2003 al 2006) ed il codice «4», da indicare nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002. Anche le colonne 5, 6 e 7 attengono a situazioni particolari, essendo riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile o ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, hanno rideterminato, negli anni dal 2008 al 2011, il numero delle rate. Nella colonna 8 (numero rate) va indicato, nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2012, ma va ribadito (ved. par. «Rate») che per le spese sostenute nell’anno 2012 l’unica casella utilizzabile, indicando il codice «1», è quella riservata alla rateazione decennale. Nella colonna 9 va indicato l’importo di ciascuna rata, che si ottiene dividendo l’ammontare della spesa, ricondotta nella franchigia prevista ex lege, per il numero delle rate di cui alla specifica casella di cui alla colonna 8 (3, 5 o 10). Se l’importo delle spese sostenute nel 2012 riguarda la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l’importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento. Come già sottolineato in precedenza, per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 la detrazione spetta nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro, dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 e negli anni precedenti.
Spese per riqualificazione energetica
La sezione IV del quadro RP (UNICO) e quanro E (per il modello 730) è deputata per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali spetta la detrazione pari al 55%; questo beneficio compete, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti che producono reddito d’impresa, quali ad esempio le società di capitali, e perciò trova cittadinanza anche nelle relative dichiarazioni dei redditi (es: UNICO 2013-SC). Il beneficio, che era stato introdotto con la legge Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), è stato oggetto di diverse disposizioni di proroga, tra cui, da ultimo, quella disposta con la legge di conversione del D.L. n. 83/2012, per le spese sostenute entro il 30 giugno del 2013, ma in ogni caso l’agevolazione è destinata ad essere riposta in soffitta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 sarà assorbita dalla detrazione del 36%, prevista per le spese per il recupero del patrimonio edilizio. In UNICO 2013 entrano, come è noto, le spese sostenute nel corso del periodo d’imposta 2012, per le quali la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (così anche per le spese sostenute nel 2011), entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato. Anche gli adempimenti sono rimasti invariati, così come i massimali di detrazione ammissibili per ogni tipologia di intervento ed il numero di rate in cui la spesa può essere detratta. Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate. Con la Circ. 19/E del 1° giugno 2012 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la quota residua della detrazione può essere trasferita unitamente all’immobile secondo le medesime modalità previste per la detrazione degli oneri sostenuti per il recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, dal 1° gennaio 2009, la detrazione non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115. Il pagamento delle spese, da parte dei contribuenti non titolari di reddito d’impresa, deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto che beneficia del bonifico. Tra i documenti necessari per ottenere la detrazione vanno ricordati, oltre alle fatture, l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme, l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni, la scheda informativa sugli interventi realizzati. Entro 90 gg. dalla fine dei lavori devono essere trasmessi all’ENEA i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa. In questo caso per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, ma a partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell’anno successivo è necessario inviare un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno seguente.
Quanto ai riflessi dichiarativi, la prima cosa da fare nel prospetto di cui alla sezione IV del quadro RP è indicare, nella colonna 1 dei righi da RP61 ad RP64, il codice che individua la tipologia di intervento, circostanza a cui è connesso un preciso limite di fruibilità della spesa, e che condiziona il quantum di cui alla colonna 7 (spesa totale). In particolare in colonna 1 va indicato: – per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, il codice «1», e l’importo da indicare in col. 7 non può essere superiore a euro 181.818,18 (detrazione massima consentita = 100.000 euro); – per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti, il codice «2», mentre per l’installazione di pannelli solari rileva il codice «3»; l’importo da indicare in col. 7 non può essere superiore a euro 109.090,90 (detrazione massima = 60.000 euro); – per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il codice «4»; l’importo da indicare nella col. 7 non può essere superiore a euro 54.545,45, (detrazione massima = 30.000 euro). Va poi indicato, nella colonna 2, l’anno in cui sono state sostenute le spese, mentre la colonna 3 accende la spia su una serie di casi particolari sui quali sorvoleremo. Per la generalità dei contribuenti vanno dunque utilizzate, oltre alle prime due colonne, le colonne che vanno da 5 ad 8 di ciascuno dei righi da RP61 ad RP64. Nella prima di queste ultime colonne va indicato il numero di rate in cui va ripartita la detrazione, vale a dire, a seconda dei casi, 10 («2011» o «2012»), 5 («2009» o «2010»), od un numero variabile da 3 a 10 («2008»), mentre nella col. 6 va indicato il numero che identifica la rata di spettanza per il 2012. Nella col. 8 va infine indicato l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute, che si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta (col. 7), per il numero delle rate di cui alla col. 5. Nel totale di cui al rigo RP65 va infine riportata la somma degli importi indicati nella col. 8 dei righi precedenti, ed è su questa somma che si calcola la detrazione del 55% (rigo RN19).
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