La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza 30 luglio 2013, n. 18261 si è pronunciata sull’appalto di manodopera e sul divieto d’interposizione fittizia di manodopera, soffermandosi tra l’altro sulle dichiarazioni rese dai lavoratori ai funzionari Inps di vigilanza, confermando l’orientamento della stessa Corte. Inoltre hanno ritenuto corretto che doveva tenersi conto del pagamento dei contributi effettuati dalla cooperativa, posto che esso aveva effetto estintivo del debito contributivo ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., non essendo configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti dagli enti previdenziali.
La vicenda trae origine dal verbale ispettivo con il quale era stato riferito che alcuni soci dipendenti della cooperativa D., con mansioni e qualifica di autista, registrati sui libri paga e matricola della stessa, di fatto svolgevano la loro attività alle dipendenze della S.N.T. utilizzando camion di proprietà di quest’ultima.
Nella sentenza di primo grado era emerso che tutti i soci, sentiti dai funzionari di vigilanza, avevano dichiarato di avere sempre svolto, sin dall’assunzione, o dopo un breve periodo dall’assunzione, le mansioni di autista e non quelle di carico e scarico delle merci, con automezzi di proprietà della S.N.T., ricevendo ogni disposizione dal presidente della cooperativa D., ma anche dirigente e procuratore della S.N.T. dal 1989 al 1992. Era altresì emerso che, sin dal 1988, unico committente della società cooperativa era stata la S.N.T. e che, pertanto, la prima aveva lavorato in esclusiva per la seconda, costituendo parte integrante del relativo ciclo produttivo.
Alla stregua di tali elementi, doveva ritenersi ad avviso del giudice d’appello che il rapporto contrattuale instauratosi tra la società S.N.T. e la cooperativa D., costituendo una mera fornitura di manodopera, ricadeva sotto il divieto dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960.
Inoltre per i giudici di appello doveva poi escludersi nei confronti dell’INPS l’efficacia del giudicato penale che aveva ritenuto insussistente la violazione di cui alla legge n. 1369 del I960 nei confronti dei legali rappresentanti della società S.N.T., con la conseguente assoluzione degli stessi, posto che a quel giudizio l’Istituto non aveva partecipato.
Gli Ermellini, nell’esaminare le doglianze alla base del ricorso proposto in cassazione dalla società ricorrente, hanno ritenuto che le motivazione riportate nella sentenza di appello non vi siano carenze, insufficienze, contraddizioni logiche né tanto meno si riscontra l’omesso esame di elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 - La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei…
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1626 depositata il 16 febbraio 2023 - E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I…
- Corte di Giustizia Europea sentenza n. C-267/18 depositata il 3 ottobre 2019 - Il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 - Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione…
- L’appalto - interposizione di mano d’opera - FONDAZIONE STUDI CDL - Principio 07 luglio 2005, n. 6
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49494 depositata il 13 dicembre 2023 - In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…