Dopo la cancellazione della società il processo non può proseguire nei confronti dell’ex liquidatore
Cassazione civ., sez. 5, sent. n. 14880 del 5 settembre 2012
Una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6332-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis;
– ricorrente –
contro
Omissis SCARL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1024/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 31/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2012 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Omissis, che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la Omissis Soc. Coop. a R.L., in persona del liquidatore, sig.ra P.A., per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
La P. ha impugnato una cartella esattoriale relativa ad obbligazioni di natura fiscale (iva 1992), notificata il 5 marzo 2002, eccependo la illegittimità della notifica nei suoi confronti, sul rilievo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 16 dicembre 1998, che la procedura di liquidazione era stata chiusa e, quindi, non era più legittimata ad alcuna operazione.
I giudici di merito di entrambi i gradi hanno accolto il ricorso della P..
Con l’odierno ricorso, l’Agenzia denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. (1 motivo), sostiene che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata al liquidatore e che, comunque, la motivazione della CTR appare incomprensibile nella parte in cui conferma la decisione di primo grado sul presupposto della intrasmissibilità delle sanzioni (2 motivo).
Il ricorso va rigettato perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, “una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l’amministrazione finanziaria” (Cass. 7327/2012). Infatti, la cancellazione dal registro delle imprese di una società “determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo” (Cass. 9110/2012). Ne deriva che la cartella erroneamente è stata notificata al liquidatore, perchè obbligati erano i soci partecipi della comunione dei beni residuati o sopravvenuti alla estinzione. In applicazione di tale principio, questa Corte ha chiarito che un contenzioso tra una Agenzia fiscale ed il liquidatore di una società estinta, al quale sia stata erroneamente notificata, come nella specie, una cartella esattoriale per debiti della società, ha ad oggetto una lite sostanzialmente “improponibile“, perché la cartella a suo tempo notificata è priva di efficacia “a cagione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell’obbligazione afferente” (Cass. 22863/11).
Dunque, va mantenuta ferma la decisione di annullamento della cartella esattoriale, ma per i motivi sopra illustrati che vanno a correzione della motivazione della sentenza della CTR, con la conseguenza che le denunciate incongruenze motivazionali restano assorbite dal nuovo testo.
Nulla per le spese sostenute soltanto dalla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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