L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha inoltrato, alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, un interpello in merito alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
Il quesito inoltratto è relativo alla esatta interpretazione di quanto indicato nell’allegato XVII comma 2, Iett. d), del D.lgs. n. 81/2008, ed in modo particolare alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile. Si evidenzia al riguardo che “ gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al “cantiere temporaneo o mobile”, nell’art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il primo comma dell’articolo 21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell’utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo conforme“alle disposizioni di cui al Titolo III” (lettere a e b), e del munirsi di ” tessera di riconoscimento” (lettera c).
Il contenuto dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 detta la facoltà per i lavoratori autonomi relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico le seguenti due possibilità:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41,fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Il Legislatore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali contenuti nell’articolo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano “adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003″ ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di “beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro “.
Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi destinati ad operare in un cantiere temporaneo o mobile,la normativa di riferimento nell’allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all’allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni“Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, in cui è stato specificato che le previsioni di cui all’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex articolo 37 qualora quest’ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all’articolo 21, comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del DPR n. 177/2011) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all’allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l’esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 2862 depositata il 21 marzo 2023 - L'avvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 37761 depositata il 12 settembre 2019 - In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 settembre 2022, n. 28206 - La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 novembre 2022, n. 33131 - La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 1512 depositata il 15 gennaio 2024 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità…
- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - Sentenza 16 dicembre 2019, n. 5967 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di elaborazione buste paga, connotate da una certa complessità di tipo tecnico-giuridico e/o tecnico-contabile, si…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…