Mancano pochi giorni alla scadenza, 24 gennaio 2014, per il pagamento della mini Imu e della maggiorazione Tares ed il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine ai tributi di cui sopra pubblica attraverso la pubblicazione di una serie di domande più frequenti poste dai professionisti e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi.
Le domande poste più frequentemente hanno riguardato la mini imposta municipale sulla casa. Dalle prime risposte è subito chiaro come l’evoluzione normativa non ha comportato modifiche alle regole base di applicazione confermando criteri generali.
I quesiti posti, essendo di natura procedurale, hanno fornito soluzioni non complesse riferite alle modalità di compilazione della delega di pagamento.
Il primo precisa che i codici tributo da inserire nel modello F24 sono gli stessi già utilizzati negli anni 2012 e 2013.
Altra precisazione riguarda Rimanendo sul modello F24 in cui occorre barrare la casella del saldo mentre nel campo “rateazione” va indicato il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912, mentre per gli altri pagamenti lo stesso campo non deve essere compilato.
La casella relativa alla detrazione va compilata indicando lo sconto effettivo relativo al 2013 che, specifica il chiarimento, può essere stato aumentato dal Comune. Anche il campo del numero degli immobili va compilato.
Per quel che concerne l’importo minimo al di sotto del quale il pagamento non va eseguito nulla risulta cambiato. Quindi, a meno che il regolamento comunale non abbia stabilito diversamente, il tributo è dovuto soltanto se pari o superiore a 12 euro. Tale importo è riferito al totale dell’imposta dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso comune.
Nessun limite, invece, per la riscossione coattiva.
Il primo caso specifico trattato con le FAQs ha riguardato il versamento della mini Imu relativa alle abitazioni appartenenti al personale delle forze armate (o altri soggetti indicati dall’articolo 2, comma 5, del Dl 10272013), equiparate all’“abitazione principale” dall’1 luglio 2013. Questo il criterio da seguire:
- prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012, in quanto non ancora esenti come abitazioni principali
- seconda rata non dovuta poiché equiparata ad abitazione principale
- l’eventuale mini Imu è data dalla differenza tra l’imposta municipale calcolata con aliquote e detrazione 2013 per il semestre luglio/dicembre 2013 e quella con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso periodo
- da calcolare, infine, il possibile conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.
Non può essere considerata mini Imu, invece, il tributo riguardante i terreni agricoli non di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, la cui normativa è cambiata con la legge di stabilità 2014. In questo caso, infatti, l’appuntamento in cassa si riferisce all’ordinario versamento della seconda rata e del saldo della prima. Quindi, per calcolare l’imposta occorre determinare:
- la prima rata non dovuta, pari al 50% dell’importo versato nel 2012
- la seconda rata dovuta più il saldo sulla prima rata. La somma è pari alla differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
In ogni caso, l’eventuale insufficiente versamento può essere regolarizzato senza sanzioni e interessi fino al prossimo 16 giugno (comma 728, dell’articolo unico, legge di stabilità 2014).
Al punto 8, è precisato che le rendite su cui calcolare la mini Imu sono quelle in vigore per l’anno 2013, così come risultano in Catasto.
Sì, poi al ravvedimento operoso per mini Imu e maggiorazione Tares: quindi, chi sbaglia può rimediare con conseguenze minime.
Ancora due quesiti risolti per l’Imu: usufruiscono entrambi dell’esenzione i coniugi che stabiliscono l’abitazione principale in comuni diversi e, inoltre, non perde l’agevolazione la “prima casa”parzialmente locata.
E se il bollettino o l’F24 per la maggiorazione Tares da versare entro il 24 gennaio non arriva in tempo? Nessun problema e nessuna sanzione per il ritardato pagamento “incolpevole”, lo conferma anche l’articolo 10 dello Statuto del contribuente.
Documentazione
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