INAIL – Determinazione 19 novembre 2013, n. 294
Accordo Inail/Inps per il pagamento delle rendite.
Determina
Di approvare lo schema di accordo INAIL/INPS per il pagamento delle rendite Inail che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.
Allegato
Accordo INAIL/INPS per il pagamento delle rendite INAIL
Art. 1
Pagamento delle rendite Inail
L’INPS provvede al pagamento, per conto dell’INAIL, di tutte le rendite e le prestazioni collegate, sia in favore di titolari di rendita INAIL e pensione (rendita abbinata), sia in favore di titolari di sola rendita (rendita non abbinata).
Art. 2
Pagamento unificato e periodicità
Nei confronti dei soggetti titolari di più trattamenti, l’INPS provvede alla predisposizione di un unico mandato di pagamento.
Il mandato unificato, il mandato in favore di titolari di sola rendita INAIL, le modalità e la periodicità di pagamento vengono effettuati secondo i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998. Eventuali variazioni, previamente concordate con l’INAIL, potranno essere adottate dal Presidente dell’INPS, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Il pagamento delle rendite INAIL, anche in presenza di pensioni INPS, viene in ogni caso disposto con periodicità mensile.
Art. 3
Costituzione del comitato tecnico
L’INPS e l’INAIL, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, costituiranno un Comitato Tecnico permanente formato da rappresentanti dei due Enti che dovrà:
– assicurare mediante un controllo costante, la corretta gestione informatica delle attività connesse con il pagamento delle rendite;
– risolvere eventuali problematiche che possono verificarsi nell’attuazione dell’Accordo;
– individuare, laddove necessario, soluzioni innovative per il miglioramento del servizio reso all’utenza oggetto dell’Accordo.
Art. 4
Modalità di pagamento
Il pagamento verrà effettuato, sia per i titolari di pensione INPS e rendita INAIL, sia per i titolari di sola rendita INAIL, presso gli Uffici postali e gli Istituti di credito convenzionati con l’INPS con una delle modalità di pagamento scelta dal beneficiario, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 214/2011 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Per i titolari di rendita INAIL che riscuotono all’estero, il pagamento verrà effettuato per il tramite degli Istituti di credito convenzionati con l’INPS.
Il pagamento in contanti allo sportello, nei limiti previsti dalla predetta legge n. 214/2011, può essere eseguito anche a persona diversa dal titolare della prestazione (delegato).
Il pagamento deve essere effettuato al genitore esercente la potestà genitoriale o al tutore o al curatore, nel caso in cui il titolare della prestazione sia minore o incapace. La firma apposta dal titolare sulla delega deve essere autenticata ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. 445/2000.
Per i titolari di più prestazioni deve essere rilasciata un’unica delega. La delega a riscuotere può essere presentata:
– sia all’INAIL che all’INPS in caso di rendita INAIL abbinata a pensione INPS;
– all’INAIL in caso di sola rendita INAIL.
La predetta delega a riscuotere ha validità per tutte le prestazioni percepite dal soggetto.
Vale anche per le rendite INAIL il limite di due deleganti per ciascun delegato, secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 189 del 21 ottobre 1988.
Le richieste di variazione relative al pagamento (cambio Ente pagatore, cambio residenza), sono valide per tutte le prestazioni del soggetto e possono essere presentate sia all’INAIL (che provvederà ad acquisirle e comunicarle all’INPS con il flusso mensile delle variazioni), sia all’INPS che ne curerà l’acquisizione diretta nei propri archivi, dando comunicazione mensile all’INAIL dell’avvenuta variazione.
La richiesta di variazione sulla delega a riscuotere, può essere presentata:
– sia all’INAIL che all’INPS in caso di rendita INAIL abbinata a pensione INPS;
– all’INAIL in caso di sola rendita INAIL.
L’INAIL, utilizzando l’apposito tracciato record concordato, comunica all’INPS l’importo mensile della rendita da porre in pagamento nonché le informazioni relative ad eventuali trattenute o arretrati.
L’INPS, per i titolari di sola rendita INAIL, provvede ad arrotondare gli importi da pagare all’euro superiore con recupero nel pagamento successivo, mentre per i titolari anche di pensioni INPS, l’arrotondamento resta a carico di tale ultima pensione. L’INPS dispone il pagamento per l’importo netto comunicato dall’INAIL finché non intervengano eventuali variazioni.
I flussi di variazione devono pervenire all’INPS almeno 30 giorni prima della data dalla quale deve essere effettuato il pagamento con il nuovo importo.
Art. 6
Sospensione e riaccrediti
La sospensione dei pagamenti delle rendite INAIL, allorquando si abbia notizia del decesso del beneficiario o del tutore o della loro irreperibilità all’indirizzo conosciuto, può avvenire direttamente a cura dell’INPS o su segnalazione dell’INAIL o a cura degli Enti pagatori, in due momenti diversi:
a) prima della predisposizione da parte dell’INPS dei relativi flussi di pagamento;
b) prima del pagamento della rata da sospendere.
L’INPS comunica all’INAIL per via telematica, con cadenza mensile, le informazioni relative ai riaccrediti effettuati all’INAIL. L’eventuale riemissione in pagamento delle rate riaccreditate dall’INPS all’INAIL viene effettuata direttamente dall’INAIL. Le eventuali proposte di modifica alle modalità tecnico-operative per la gestione delle predette informazioni e delle conseguenti attività saranno concordate nell’ambito del Comitato Tecnico e saranno sottoposte agli Organi deliberanti dei due Istituti qualora comportino innovazioni o modifiche del presente Accordo.
L’INAIL è tenuto a precostituire entro il giorno 7 del mese precedente quello di pagamento, sul conto corrente infruttifero n. 20350 intestato all’INPS presso la Tesoreria centrale, i fondi occorrenti per i pagamenti mensili.
Per la mensilità di gennaio si provvederà a precostituire il fondo entro il giorno 7 del mese stesso e, comunque, compatibilmente con i tempi tecnici della Tesoreria centrale.
Sullo stesso conto l’INAIL accredita anche gli importi dallo stesso dovuti ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.
L’INPS, per i pagamenti sospesi o non andati a buon fine (somme non erogate), provvede a trasferire i corrispondenti importi sul conto corrente n. 21058 intestato all’INAIL, presso la Tesoreria centrale, entro il trimestre successivo a quello in cui gli siano pervenute dagli Enti pagatori.
Sullo stesso conto corrente n.21058 l’INPS accredita eventuali conguagli determinati a favore dell’INAIL ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.
Art. 8
Rendicontazioni telematiche dei pagamenti
L’INPS mette a disposizione dell’INAIL:
a) una rendicontazione analitica dei pagamenti disposti;
b) una rendicontazione analitica dei pagamenti sospesi direttamente dall’INPS o su richiesta dell’INAIL;
c) una rendicontazione analitica dei pagamenti sospesi dagli Istituti di credito e dalle Poste italiane;
d) una rendicontazione analitica dei pagamenti effettuati e rendicontati dagli Enti pagatori dettagliata anche per modalità di pagamento;
e) una rendicontazione analitica dei pagamenti allo sportello disposti ma non eseguiti entro il termine di validità dei titoli di pagamento;
f) una rendicontazione analitica dei pagamenti disposti ma non eseguiti riaccreditati all’INPS dagli Istituti di credito e dalle Poste Italiane, relativi a disposizioni con accredito in c/c, con deposito su libretto a risparmio o con strumenti di pagamento elettronici;
g) una rendicontazione analitica dei ratei riscossi ma non dovuti, in quanto relativi a mesi successivi al decesso del beneficiario, trascorsi 12 mesi previsti dai contratti dell’INPS con gli Enti pagatori per il recupero bonario, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
La rendicontazione di cui alla lettera a) sarà resa disponibile entro l’ultimo giorno del mese precedente a quello al quale il pagamento si riferisce.
Le rendicontazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) avranno cadenza mensile. L’INPS, inoltre, mette a disposizione dell’INAIL, entro un anno dalla vigenza del presente Accordo, una rendicontazione analitica dei ratei non andati a buon fine e non riaccreditati all’INAIL, relativi al periodo di vigenza dei contratti dell’INPS con gli Enti pagatori antecedenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. Le eventuali problematiche relative ai riaccrediti pregressi potranno essere definite nell’ambito del Comitato Tecnico.
Il Comitato Tecnico potrà valutare l’opportunità di prevedere ulteriori tipologie di rendicontazioni.
Art. 9
Rendicontazione dei costi a carico dell’inail
L’INPS mette a disposizione dell’INAIL, distintamente per le rendite abbinate e per quelle non abbinate, le informazioni relative a:
a) costi analitici riferiti all’attività di gestione svolta dall’INPS;
b) gli importi analitici riferiti alle anticipazioni fatte dall’INPS, in qualità di mandatario senza rappresentanza, per conto dell’INAIL, per somme relative a commissioni stabilite tra INPS ed Enti pagatori.
Le rendicontazioni di cui alle lettere a) e b) avranno cadenza semestrale.
Le relative modalità tecnico operative saranno concordate tra gli Istituti.
Art. 10
Rendicontazione semestrale dei rapporti finanziari
L’INPS invierà all’INAIL entro 90 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento una rendicontazione corredata della documentazione indicante:
a) i versamenti effettuati dall’INAIL;
b) i versamenti eseguiti dall’INPS all’INAIL distintamente per le somme non pagate e per quelle riaccreditate dagli Enti pagatori entro la scadenza del semestre stesso.
La rendicontazione contiene, inoltre, il calcolo dettagliato dei costi a carico dell’INAIL (punti a e b dell’art.9).
Art. 11
Rimborso di oneri e commissioni
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’INAIL corrisponderà all’INPS anche gli oneri e le commissioni per le rendite abbinate. A tal fine, gli importi previsti per le rendite non abbinate sono ridotti proporzionalmente per le rendite abbinate in base al numero di pensioni e rendite erogate al beneficiario.
Le commissioni a carico dell’INAIL anticipate dall’INPS, in qualità di mandatario senza rappresentanza, per conto dell’INAIL sono definite in base ai contratti stipulati tra l’INPS e gli Istituti di Credito e le Poste Italiane.
Gli oneri per l’attività di gestione sono soggetti a revisione annuale sulla base dei criteri della contabilità analitica e saranno comunicati dall’INPS entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di riferimento all’INAIL che, in caso di mancata accettazione, può esercitare facoltà di recesso dall’Accordo ai sensi del successivo art. 17. In sede di prima applicazione gli oneri saranno comunicati dall’INPS all’INAIL entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Ai fini fiscali i rimborsi effettuati dall’INAIL all’INPS per le commissioni bancarie e postali sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n.633/1972, in quanto prestazioni di servizi resi nell’ambito di un mandato.
Sono, altresì, esenti da IVA gli importi corrisposti dall’INAIL per l’attività di gestione prestata dall’INPS, in quanto relativi ad operazioni accessorie all’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 12 del DPR n.633/1972.
L’INAIL provvede a corrispondere, su fattura semestrale emessa dall’INPS, gli oneri e le commissioni rendicontati con riferimento ai pagamenti disposti.
Tale fattura dovrà essere inviata all’INAIL, per il I semestre, entro il 31 luglio dell’anno di riferimento e, per il II semestre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Con il presente Accordo sono anche definiti i rapporti intercorsi tra i due Istituti nel periodo decorrente dal 25 maggio 2009 alla data di sottoscrizione del presente Accordo e gli importi da corrispondere all’INPS per le prestazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2012 sono quelli riportati nella tabella allegata al presente Accordo.
Art. 12
Trattamento dei dati e misure di sicurezza
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, anche in materia di consultazione delle banche dati, nonché delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in particolare per quanto concerne la sicurezza delle informazioni, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dalle Parti dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con il presente Accordo.
Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Accordo.
Le stesse assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna di esse avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
Resta altresì esclusa la possibilità di utilizzo delle suddette informazioni per qualsiasi attività che non sia condotta congiuntamente dalle parti ovvero da una o dall’altra autorizzata.
Ai fini della sicurezza, i due Istituti si impegnano, sulla base di criteri di autorizzazione, a limitare e a controllare l’accesso dei dati attraverso idonee procedure atte a garantire la sicurezza dei medesimi, nonché a identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.
A tal fine i due Istituti si impegnano ad usare sistemi di sicurezza basati su firma digitale su intese reciproche, in attesa della scelta dell’Autorità di certificazione.
Le applicazioni saranno reciprocamente rese disponibili con il Sistema Pubblico di connettività.
Art. 13
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo debbono essere inviate ai seguenti indirizzi:
– per l’INPS, alla Direzione generale, via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
– per l’INAIL, alla Direzione generale, piazzale Giulio Pastore, 6- 00144 Roma.
Art. 14
Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’esecuzione o dalla interpretazione del presente Accordo sarà competente il Foro di Roma.
Art. 15
Spese
Il presente Accordo sarà registrato, solo in caso d’uso, con l’applicazione dell’imposta in misura fìssa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 1 della Tabella allegata allo stesso decreto.
Art.16
Variazioni
Le Parti si impegnano a comunicarsi preventivamente le variazioni che attengono la materia del presente Accordo.
Art.17
Durata
Il presente Accordo decorre dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e ha validità triennale.
Ciascuno dei due Enti può esercitare la facoltà di recesso dandone formale comunicazione all’altro con preavviso di almeno 6 mesi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
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