INPS – Messaggio 04 novembre 2013, n. 17606
Chiarimenti sulla salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012. Lavoratori che prima dell’accesso agli strumenti di sostegno al reddito (CIGS e mobilità) maturano i requisiti pensionistici vigenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.
La salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, illustrata con messaggio n. 4768 del 2013, è volta a tutelare i lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la cigs e poi la mobilità.
Dall’esame delle posizioni contributive ai fini delle certificazioni della salvaguardia sono state evidenziate le seguenti casistiche di lavoratori comunque individuati e inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011:
1. lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 successivamente al 31.12.2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
2. lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.
Al riguardo si precisa che le misure di salvaguardia previste dal citato articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, trovano applicazione nei confronti di coloro, tra detti lavoratori, che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.
Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla legge 214/11 non possono accedere al beneficio della salvaguardia prevista dal suddetto articolo 22 della legge 135/12.
Si fa presente che le procedure informatiche per la gestione della salvaguardia in questione verranno adeguate in base a quanto sopra precisato.
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