INPS – Messaggio 13 novembre 2013, n. 18413
Imprese esercenti attività di elaborazione dati. Obbligo contributivo alla gestione commercianti. – Chiarimenti.
In considerazione delle numerose richieste pervenute dalle strutture territoriali, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla verifica dell’attività concretamente svolta ed alla conseguente iscrivibilità nella gestione commercianti dei titolari di imprese esercenti attività di elaborazione dati, classificate con il codice 63.1, in base all’Ateco 2007.
Tali iscrizioni sono state determinate a seguito della nuova classificazione dei codici ATECO 2007 che ha fatto confluire nel codice 63.1 l’intero codice 72.3, parte del 72.4 e parte del 72.6 che precedentemente risultavano iscrivibili alla gestione.
Pertanto, in considerazione del fatto che il nuovo gruppo 63.1 comprende sia attività di elaborazione meccanica dei dati, sia la più ampia attività di consulenza e prestazione di servizi connessi, non è stata più effettuata alcuna esclusione aprioristica dall’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in quanto si rende necessaria, per ognuna delle imprese che vi rientrano, la puntuale verifica della concreta attività svolta.
Si precisa a tal fine che dovranno essere considerate comprese nel settore terziario tutte le attività con codice 63.11.20, 63.11.30, 63.12.00.
Ciò potrà comportare l’eventuale annullamento dell’iscrizione del titolare alla gestione commercianti, nel caso in cui si tratti di attività riconducibile alla meccanica elaborazione dei dati.
Le strutture territoriali avranno pertanto cura di gestire le doglianze presentate con riferimento a tale ambito di attività, sia in termini di contenzioso amministrativo che di mera richiesta di riesame dei provvedimenti d’iscrizione, nell’ottica di valutare caso per caso l’attività svolta e confermare la sussistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione Commercianti – sempreché sussistano tutti i requisiti di legge – ove l’attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere.
Inoltre, in tutti i casi nei quali le suddette strutture ritengano che l’attività attualmente svolta dall’impresa non corrisponda a quella dichiarata al momento dell’iscrizione, si potrà procedere ad una modifica dell’inquadramento con decorrenza ex nunc, avvalendosi dell’attività ispettiva e/o delle nuove dichiarazioni e documentazioni fornite direttamente dal datore di lavoro.
Con riferimento alla posizione contributiva nella gestione autonoma, la stessa, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere costituita entro i limiti prescrizionali. E’ utile precisare che, qualora l’iscrivibilità nella gestione sia stata in precedenza esclusa dalla stessa sede, potrà essere riconosciuta al richiedente la riduzione delle sanzioni civili.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023 - E' da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18413 depositata il 10 maggio 2022 - Nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto…
- INPS - Messaggio 29 aprile 2019, n. 1655 - Gestione Artigiani e Commercianti. Imposizione contributiva, emissione in corso anno d’imposta 2019. Elaborazione di maggio 2019
- INPS - Messaggio 29 aprile 2020, n. 1792 - Gestione Artigiani e Commercianti. Imposizione contributiva, emissione in corso anno d’imposta 2020. Elaborazione di maggio 2020
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…