INPS – Messaggio 30 gennaio 2014, n. 1708
Contenzioso amministrativo. Sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro. Riparto di competenza tra Comitati Regionali ex d. lgs. n. 124/04 e Comitati Centrali Inps ex legge n. 88/89. Chiarimenti.
Come è noto, l’art. 17, comma 2 del citato decreto legislativo prevede che: “Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione”.
A sua volta, la legge n. 88/89, annovera tra le competenze dei Comitati Centrali Inps la definizione in unica istanza dei ricorsi in materia di contributi dovuti alla specifica gestione previdenziale o concernenti, in genere, l’attuazione della relativa legge istitutiva, ove non attribuiti ad altro organo.
In considerazione delle numerose richieste pervenute dalle strutture territoriali, in merito all’esatta individuazione della sfera di competenza dei Comitati in oggetto, nell’ambito della gestione del contenzioso amministrativo, si era provveduto ad inoltrare richiesta di chiarimenti al Ministero del Lavoro.
Con nota prot. 37/0002653/MA 007.A 001 del 5/2/2013, quest’ultimo ha fornito i chiarimenti richiesti, come vengono di seguito riassunti.
Premesso che con l’espressione “rapporto di lavoro” deve intendersi lo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa, intellettuale o manuale, il parere ministeriale ritiene che la struttura del lavoro autonomo sia equivalente a quella del lavoro subordinato, poiché in entrambi i casi l’oggetto dell’obbligazione è una prestazione di facere, ossia un’attività personale economicamente utile.
A ciò deve aggiungersi che il citato art. 17 non contiene alcun riferimento a rapporti di natura esclusivamente subordinata e che lo stesso Ministero, con circolare n. 10/06, ha già chiarito che per “qualificazione del rapporto di lavoro” deve intendersi l’individuazione della tipologia contrattuale alla quale ricondurre la prestazione lavorativa resa.
Viene pertanto ribadito che il gravame di cui al citato art. 17 è applicabile “a tutte le tipologie contrattuali originate dalla sussistenza di un rapporto di lavoro” e che la competenza residuale dei Comitati Centrali Inps è confinata alle sole ipotesi in cui non viene in alcun modo in rilievo una diversa qualificazione, in chiave subordinata o meno, del rapporto di lavoro posto in essere dalle parti.
Alla luce di quanto sopra, si invitano le strutture territoriali che attendono all’istruttoria del contenzioso amministrativo ad analizzare le singole fattispecie concrete, sottraendo alla competenza degli Organi Centrali dell’Istituto tutti i casi in cui – a fronte di un’iscrizione sia di un titolare che di un collaboratore, derivante da un provvedimento assunto in sede ispettiva – si sollevino contestazioni in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro individuata dagli ispettori.
In tale ottica, i ricorsi amministrativi già in carico alla Direzione Generale, o che pervengano anche successivamente alla presentazione del presente messaggio, i quali vertano sulla qualificazione del rapporto di lavoro, sia in ordine alla posizione di collaboratori familiari rispetto ai titolari d’impresa, sia in ordine alla posizione di soci lavoratori rispetto alla società, verranno rinviati alle Direzione Regionali per gli adempimenti di competenza.
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