Il Ministero del lavoro, con nota n. 12695 del 12 luglio 2013, fornisce chiarimenti in ordine all’applicabilità della maxi sanzione per lavoro “nero” nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003), i quali, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.
L’adozione del provvedimento sanzionatorio in oggetto è limitata, per legge, alle sole fattispecie di lavoro subordinato per le quali non sia stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, pur ferma la rilevanza dell’omessa comunicazione. La sanzione, di contro, non è consentita in riferimento ai rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative, in qualunque modalità, anche a progetto, e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Per il lavoro accessorio, tuttavia, il requisito della subordinazione è dato per accertato e quindi trova comunque applicazione la maxi-sanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti, formalizzati nei confronti della Pubblica Amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto. In altri termini, rispetto a tali rapporti è possibile applicare la sanzione qualora non sia stata effettuata la comunicazione all’INPS/INAlL connessa all’attivazione di prestazioni di lavoro occasionale accessorio (Ministero del lavoro, circolare n. 38/2010). Ciò in quanto, solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti previdenziali, tale da configurarsi come “prestazione di fatto”, non censita preventivamente nei confronti della PA.
Con riguardo, poi, alle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 e all’introduzione di un diverso criterio di quantificazione del compenso per le prestazioni di lavoro accessorio, ancorato alla durata oraria delle stesse, l’intento è quello di evitare che un unico voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero addirittura più giornate (Ministero del lavoro, circolare n. 4/2013). Ciò premesso, assume fondamentale importanza ricostruire in sede di verifica ispettiva l’aspetto afferente alla durata della prestazione resa, anche con riferimento alla fattispecie di utilizzo di prestazioni accessorie comunicate preventivamente all’INPS/INAIL, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate. Nelle suddette ipotesi, la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all’irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell’avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti, ma implicherà una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.
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