La Corte di Cassazione – Sezione lavoro – con la sentenza n. 21356 del 18 settembre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato che il demansionamento non può trovare giustificazione con l’esigenza di evitare il licenziamento.
La Corte di appello, ricordano gli ermellini, ha osservato, correttamente, che “non può ritenersi che il demansionamento sia legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento in quanto mansioni dequalificanti devono essere comunque accettate (e prima ancora proposte, il che non sembra neppure essere stato dedotto) dal lavoratore”.
Ne appare condivisibile ancorare il disposto mutamento di mansioni all’esercizio dei poteri imprenditoriali coperti dall’art. 41 della Costituzione “perché tali poteri (tra cui rientra anche loius variandi) devono rispettare la norma di cui all’art. 2103 c.c., palesemente violata nella fattispecie”.
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