La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17587 del 18 luglio 2013 intervenendo in materia di licenziamento ha chiarito che qualora l’azienda proceda con il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, lo stesso non potrà considerarsi illegittimo per il fatto che l’indicazione delle mansioni, della qualifica e del livello rimandano al CCNL di riferimento, del quale viene richiesta firma al lavoratore al momento dell’assunzione.
Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che in presenza di una lettera di assunzione che regoli gli aspetti specifici del nascente rapporto di lavoro, rinviando al contratto collettivo nazionale di riferimento, non potrà dichiararsi formalmente scorretta la procedura di assunzione e, conseguentemente illegittimo il licenziamento, in quanto la sottoscrizione da parte del dipendente integra il rispetto del requisito della forma scritta imposto dalla legge.
Pertanto la dichiarazione di assunzione, sottoscritta “per ricevuta” dal lavoratore integra il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam dall’art. 2096 c.c. per la validità del patto di prova.
La vicenda ha avuto origine con la comunicazione della lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. Il lavoratore impugnava il provvedimento del datore di lavoro inanzi al Tribunale, nella veste di Giudice del lavoro, che accoglieva la richiesta del lavoratore.
Il datore di lavoro, avverso al decisione di primo grado ricorreva ai giudici della Corte di Appello che in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda proposta nei confronti della impresa individuale B.F. da S.M. dal lavoratore dipendente, il quale aveva dedotto la nullità del patto di prova perché non redatto per iscritto e, conseguentemente, l’illegittimità del licenziamento.
Inoltre i giudici di Appello osservavano che nella specie la dichiarazione di assunzione, sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore “per ricevuta”, fosse tale da soddisfare il requisito della forma scritta.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di tre motivi.
Gli Ermellini nel ritenere infondati le doglianze del ricorrente lavoratore chiariscono che “l’assunto è corretto, essendo palese che detto documento ha carattere negoziale, contenendo la manifestazione di volontà delle parti di concludere il contratto, a nulla rilevando che tale volontà sia stata espressa in un documento redatto ai sensi del d. lgs. n. 152/97, art. 1, il quale, a tutela della parte meno forte del rapporto, impone al datore di lavoro, pena l’applicazione di sanzioni amministrative, di fornire al lavoratore tutte le informazioni inerenti al contratto di lavoro, compresa quella relativa al periodo di prova (lettera e).
Diversa sarebbe stata la conclusione, ove nella lettera di assunzione fosse mancata la sottoscrizione del lavoratore, venendo meno in tale ipotesi uno dei requisiti formali per la validità del patto di prova.”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 settembre 2019, n. 22928 - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni…
- TRIBUNALE DI BARI - Ordinanza 12 maggio 2022 - Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato e la valutazione del tempo decorso…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23927 - In caso di licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova incombe al lavoratore stesso, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare,…
- Illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto qualora il dipendente abbia chiesto ed ottenuto di poter usufruire delle ferie prima del superamento del periodo di comporto
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 febbraio 2021, n. 3542 - In mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma, un accordo aziendale è valido anche se non…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4479 depositata il 14 novembre 2019 - La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l'avviamento commerciale in sé…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…