La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20215 depositata il 03 settembre 2013 intervenendo in materia di litisconsorzio ha ribadito e statuito che è obbligatorio un litisconsorzio necessario, pena la nullità assoluta (rilevabile anche d’ufficio) del giudizio di merito, nelle liti tributarie riguardanti la contestazione della qualità di socio è questione personale che, tuttavia, tocca direttamente la posizione degli altri soci, in quanto tale esclusione incide sulla ripartizione del reddito sociale tra gli altri soci, di diritto o di fatto, della stessa società.
Pertanto, gli Ermellini, richiamando il principio di diritto statuito dalla Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 14815 del 2008 secondo cui “i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.” Nella predetta sentenza viene, altresi, affermato che “ricorre, invece, una Ipotesi di litisconsorzio necessario, solamente tra i soci, quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito, anche quando il socio contesti la propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina un incremento del loro carico fiscale).”
Pertanto i giudici di legittimità in conformità del principio della Corte a Sezioni Unite riguardante il caso di una contribuente che chiedeva l’annullamento di un avviso di accertamento per Iva e Irap emesso nei confronti di una Sas, senza contestarne il riscontro di maggiori ricavi, quanto la parte che riguardava la propria presunta qualifica di socia di fatto. Per cui come sopra accennato il principio della Corte a SS.UU. si applica anche al caso di specie, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, sebbene non sia indispensabile la presenza della società, in quanto oggetto della contestazione non era un maggior reddito presunto, quanto la posizione dei singoli soci ed il loro “interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina un incremento del loro carico fiscale”. Nel caso di specie la lite riguardava la posizione di presunta socia di fatto della ricorrente e pertanto, secondo gli “ermellini” (che hanno richiamato la sentenza n. 14815/08 delle Sezioni Unite) pur trattandosi di una questione di natura personale, sarebbe stata indispensabile la partecipazione in giudizio degli altri soci “di diritto o di fatto”. In sede di merito ciò non era avvenuto e dunque è stata inevitabile la dichiarazione di nullità di quel giudizio; la parola, quindi, tornerà in primo grado alla Ctp competente alla quale la causa è stata rinviata.
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