MINISTERO INTERNO – Circolare 25 luglio 2013, n. 11
Certificazione relativa al contributo straordinario per gli anni 2012 e 2013 sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite a seguito della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito del sisma che ha colpito la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009.
1. Riferimenti normativi
L’art. 23, comma 12-septies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 7, comma 6-quinquies, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, stabilisce che: “Alfine di concorrere ad assicurare nel comune di L’Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell’equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L’Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L’Aquila….”.
Inoltre, l’art. 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall’art. 7, comma 6-sexies, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, stabilisce che: “Alfine dì concorrere ad assicurare la stabilità dell’equilibrio finanziario nel comune dell’Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell’Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell’Aquila…”.
A seguito delle richiamate modifiche apportate dall’art. 7, comma 6-quinquies, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, non possono essere più ritenute valide le certificazioni già prodotte dagli enti interessati nel rispetto della precedente normativa che prevedeva l’assegnazione di un contributo straordinario, per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite.
Si è reso, pertanto, necessario consentire agli enti beneficiari di riprodurre una nuova certificazione che, per motivi di semplificazione, riporterà sia i dati riferiti all’anno 2012 che all’anno 2013, da formulare nel rispetto delle modifiche introdotte dalla normativa di cui in premessa.
Con decreto del 17 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 171 del 23 luglio 2013, è stato approvato il modello relativo alla comunicazione dei maggiori costi e/o minori entrate riferite agli anni 2012 e 2013, in relazione alla situazione emergenziale.
Come per altre forme di concorso erariale legate alla trasmissione di specifiche certificazioni da parte degli enti locali, il trasferimento erariale, ad esclusione del comune e della provincia di l’Aquila, è erogato a valere su di un apposito fondo chiuso e predeterminato nell’ammontare, fino a concorrenza della spesa certificata. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo verrà assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.
2. Enti legittimati all’invio della certificazione, termini di presentazione e modalità di compilazione.
Sono legittimati alla trasmissione del modello il comune e la provincia di L’Aquila e i comuni indicati nei decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009.
Gli enti dovranno trasmettere le certificazioni entro il termine perentorio del 15 settembre 2013 esclusivamente per posta direttamente al Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio trasferimenti ordinari e risanamento degli enti locali dissestati – Piazza del Viminale 00184 Roma, munite della sottoscrizione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. Contestualmente, per accelerare le procedure amministrative, il modello può essere inviato anche via fax al numero 0646549847.
Non sarà ritenuto valido ai fini del concorso erariale il modello trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal decreto approvativo del certificato.
La certificazione dovrà essere compilata “a mano” esclusivamente avvalendosi dell’apposito modello. Non saranno ritenute valide, ai fini del concorso erariale, le certificazioni ritrascritte sulla base del modello in argomento.
La redazione del certificato è estremamente semplice. Il comune dovrà, dopo l’indicazione dei dati anagrafici (denominazione ente, provincia e codice ente ) indicare per ciascuno degli anni 2012 e 2013 il dato complessivo dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale.
I soggetti chiamati ad apporre la propria firma assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l’esattezza dei dati ivi riportati. La mancanza di una o entrambe le firme sul certificato comportano la nullità dello stesso ai fini del diritto al concorso erariale.
Una particolare attenzione va riservata all’invio da parte dei comuni di documentazione aggiuntiva, trasmessa attraverso il servizio postale, via fax o via e-mail, che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già inviato. In più occasioni questo ufficio ha ricevuto, successivamente o contestualmente all’invio da parte di un ente locale, certificazioni per l’attestazione di uno specifico dato, documentazione supplementare, molte volte neppure firmata dagli stessi soggetti legittimati alla sottoscrizione del modello. In detta documentazione quasi sempre vengono riportati riferimenti che compromettono la certezza del dato indicato nel certificato. Conseguentemente, questo ufficio è obbligato a prende atto della infondatezza della certificazione i cui contenuti perdono di certezza.
E’ opportuno, pertanto, ribadire che qualsiasi documentazione trasmessa a corredo della certificazione in argomento che compromette la certezza del dato riportato comporta la non validità dello stesso ai fini del concorso erariale.
E’ facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, produrre una nuova certificazione, sempre da inviare nelle modalità e nei termini sopra indicati. In tal caso l’ente dovrà specificare che la nuova certificazione è sostitutiva della precedente.
3. Adempimenti delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
Ciascuna Prefettura-UTG avrà cura di comunicare ai comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza il contenuto della presente circolare specificando che la stessa unitamente al modello A è visualizzabile sul sito ufficiale della finanza locale alla pagina web http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl 11-13 .html.
Laddove venga richiesto, sarà cura delle Prefetture – UTG affiancare i comuni nella risoluzione di problematiche connesse con la compilazione e/o trasmissione del certificato, avvalendosi anche del supporto degli uffici di questa Direzione centrale direttamente interessati al modello in argomento.
Per eventuali quesiti sia amministrativi che informatici è possibile rivolgersi al dott. Michele Contaldo tel. 06/46548100 michele.contaldo@,interno.it, alla sig.ra Cristina Furbesco tel. 06/46548872 cristina.furbesco@interno.it oppure alla signora Fabiola Alese tel. 06/46548095 fabiola.alese@interno.it
Allegato 1
Stralcio del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
contributo per l’anno 2012
D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (1) (2).
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. (3)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.
(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135. Precedentemente il titolo era il seguente: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».
Art. 23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili
12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L’Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell’equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L’Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L’Aquila mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D.L. 26 aprile 2013, n. 43 (1) (2).
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2013, n. 71.
Art. 7 Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie»
In vigore dal 26 giugno 2013
6-quinquies. Al comma 12-septies dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “costi sostenuti o delle minori” sono sostituite dalle seguenti: “costi sostenuti e/o delle minori”.
Allegato 2
Stralcio della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
contributo per l’anno 2013
L. 24 dicembre 2012, n. 228 (1).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. Art. 1.
comma 289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell’equilibrio finanziario nel comune dell’Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell’Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell’Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell’ Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana. (28)
Allegato 3
Stralcio del Decreto legge 26 aprile 2013, n. 43
D.L. 26 aprile 2013, n. 43 (1) (2)
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2013, n. 71.
Art. 7 Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie»
In vigore dal 26 giugno 2013
6-sexies. M’articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “costi sostenuti o delle minori” sono sostituite dalle seguenti: “costi sostenuti e/o delle minori”.
Allegato 4
Decreto ministeriale del 17 luglio 2013
Allegato 5
Modello di certificazione
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