MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA – Nota 08 agosto 2013, n. 17532
D.P.R. 137/2012 – Tirocinio Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
L’art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che “La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”.
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce, all’art. 6, comma 4 che “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria, i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”.
La mancata previsione, nei citati provvedimenti, di norme transitorie per la disciplina dei tirocini in corso, ha posto una serie di dubbi interpretativi tra i quali quello relativo alla vigenza degli accordi stabiliti tra Ordini e Università in attuazione della convenzione quadro tra il MIUR e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 13 ottobre 2010.
Al fine di non pregiudicare i diritti dei praticanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, si ritiene che, nelle more della stipula delle nuove convenzioni fra Ordini territoriali ed Università siglate in conformità della nuova convenzione quadro di cui all’art. 9, comma 6 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 e all’art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 137, e comunque non oltre l’anno accademico 2014-2015, tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione “tirocinanti commercialisti” del registro del tirocinio in virtù degli accordi stipulati in attuazione della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR del 13 ottobre 2010 hanno diritto al riconoscimento di un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale.
Il tirocinio potrà essere sospeso, su richiesta del tirocinante, al compimento del semestre e delle 250 ore richieste. La sospensione non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata normale del corso. In ogni caso si ricorda che al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’albo, i suddetti tirocinanti dovranno compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
Si ritiene, infine, che i suddetti tirocinanti, in possesso delle lauree triennali nelle classi 18 e 33 (17 e 28 ex D.M. 509/99), che non intendono sospendere la pratica al compimento del semestre, potranno al compimento del diciottesimo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere il certificato di compiuta pratica per l’accesso alla sezione 8 dell’Albo. Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, dovranno comunque compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
Si ricorda, inoltre, che sono esentati dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’accesso sia alla sezione A che alla sezione B esclusivamente coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni tra Ordini territoriali e Università. Per l’accesso alla sezione A la stessa esenzione è prevista anche per coloro che provengono dalla sezione B dell’Albo.
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