Ritorniamo sull’argomento dello sconto del 30% se pagate entro 5 giorni dalla notifica per esaminare la circolare del ministero dell’interno n.6333 del 12 agosto 2013 che fornisce le prime indicazioni applicative riguardo la modifica intervenuta nell’art. 202 del Codice della strada ad opera del Decreto del fare.
La circolare del ministero definisce e chiarisce innanzitutto a chi possa essere estesa la riduzione del 30% delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada.
Il ministero ritiene applicabile lo sconto del 30% anche alle ipotesi di seguito elencate:
- anche alle violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7 di cui all’art. 195, comma 2-bis. L’articolo in questione prevede, infatti, in alcuni casi, una maggiorazione di un terzo per le violazioni commesse nelle ore notturne;
- all’importo, già ridotto del 75% come previsto dall’articolo 193, comma 3 del Codice della Strada. Si ricorda che detto articolo prevede uno sconto del 75% per chi viene colto senza assicurazione Rc auto e si mette in regola entro 15 giorni da quando è scaduto il periodo di tolleranza per il rinnovo (che è di altri 15 giorni).
Mentre vengono ritenute escluse dallo sconto:
- le violazioni non previste dal Codice della strada ma dalla disciplina complementare, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del C.d.S.
- le violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sospensione della patente. Sembra invece essere stata dimenticata, tra le gravi sanzioni accessorie, la revoca della patente, ragione per cui sembrerebbe essere ammessa al beneficio anche l’ipotesi in cui scatti quest’ultima sanzione accessoria.
- le violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta (come, ad esempio, non seguire le indicazioni del vigile o non fermarsi al posto di controllo).
Importante chiarimento riguarda il periodo di applicazione dello sconto. Infatti viene chiarito che esso vale anche per infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore. Infatti è da ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge (21 agosto), non essendo ancora trascorsi 5 giorni dalla contestazione o notificazione.
Gli importi “scontati” dovranno essere versati senza arrotondamento: proprio per conoscere l’importo “al centesimo” la circolare fornisce una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste con i relativi importi ridotti.
Non risulta invece applicabile quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 195 del Codice della strada: gli arrotondamenti riguarderanno soltanto gli aggiornamenti biennali secondo l’indice Istat e non interesseranno gli sconti.
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