La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4968 depositata il 31 gennaio 2014 intervenendo in materia di obblighi del datore di lavoro ha rammentato quanto già statuito, in plurime sentenze, che nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
La videnda ha origine dall’infortunio occorso ad un lavoratore mentre effettuava un’operazione di sollevamento di un fusto metallico del peso di 830 Kg. senza utilizzare gli appositi accessori (denominati “rane”), veniva colpito al volto da un murale (trave di legno) sospinto dal peso del fusto sganciatosi improvvisamente dai sostegni e riportava lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guarita in oltre quaranta giorni, con conseguente incapacità di attendere alle normali occupazioni protrattasi per uguale periodo di tempo. Per il Tribunale condannava il legale rappresentante della società “S.M. S.p.A” per il delitto di cui agli articoli 40, comma secondo, e 590, comma secondo, cod. pen., per aver omesso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei lavoratori impegnati nell’utilizzo delle attrezzature di sollevamento di carichi (fusti metallici), ed in particolare nell’aver omesso dì assicurarsi che tali operazioni venissero correttamente progettate, nonché adeguatamente controllate ed eseguite (in violazione pertanto dell’art. 35 comma 4 ter del D.L vo 626/1994).
Il Tribunale aveva anche escluso che la delega in materia di prevenzione sugli infortuni e sull’igiene del lavoro conferita con delibera assembleare del 6/5/2005 ad altro componente dei C.d.A. potesse considerarsi come vera e propria delega di funzioni idonea a trasferire gli obblighi di prevenzione e sorveglianza del datore di lavoro al delegato.
L’imputato avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Appello, i cui giudici territoriali confermarono la sentenza appellata.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno ritenuto le censure infondate ed hanno rigettato il ricorso dell’imputato. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 45135 depositata il 28 novembre 2022 - Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, - Sentenza n. 39126 depositata il 18 ottobre 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49298 depositata il 12 dicembre 2023 - Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni,…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 375 depositata il 10 gennaio 2023 - La speciale azione di regresso spettante "jure proprio" all'INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperibile nei confronti del datore di lavoro, si…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7093 depositata il 1° marzo 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6567 depositata il 20 febbraio 2020 - In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell'obbligo di predisporre le…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…