Spese di manutenzione limite di deducibilità
Il 2012 è l’anno che ha rappresentato una radicale modifica per la determinazione del limite di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria va considerato esclusivamente il costo complessivo risultante all’1 gennaio dal registro dei beni ammortizzabili (ovvero al 31 dicembre per i quei soggetti costituiti nel corso dell’esercizio); con la modifica viene meno il ragguaglio del costo dei beni acquistati e/o ceduti nell’esercizio in proporzione alla data di acquisto e/o cessione.
Con il decreto semplificazione l’art. 3, comma 16-quater, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha modificato l’art. 102 comma 6 del TUIR, abrogando il seguente periodo: “per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione”.
Le modifiche normativa in parola, efficace a partire dal periodo d’imposta in corso al 29 aprile 2012, comportano che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non imputate, in bilancio, a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, divengono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali risultanti dal registro dei cespiti ammortizzabili all’inizio dell’esercizio, senza considerare le operazioni di acquisto e cessione successivamente intervenute: in altre parole, il costo dei cespiti alienati nel corso del periodo d’imposta rileva, comunque, integralmente ai fini del calcolo del plafond, dal quale risulta invece esclusa la spesa sostenuta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali.
Per calcolare il costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta, su cui applicare l’aliquota del 5%, devono essere considerati tutti i cespiti iscritti nel relativo registro anche quelli completamente ammortizzati. Per i beni a deducibilità limitata si rileva esclusivamente la parte di costo fiscalmente riconosciuta.
Esempio i pensi ai cespiti a uso promiscuo, come le autovetture di cui all’art. 164 comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 il cui costo, per la parte non eccedente euro 18.075,99, deve essere assunto per il solo 40% (20,00% a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012), anche ai fini del calcolo del plafond in commento: oppure ai telefoni cellulari, fiscalmente rilevanti per l’80% del proprio costo, a norma dell’art. 102 comma 9 del TUIR.
Nella determinazione della base di calcolo della percentuale che determina la quota deducibile delle spese di manutenzione concorrono anche i cespiti acquisiti mediante un contratto di locazione finanziaria, se, in conformità delle corrette regole di rilevazione, previste dai principi contabili di riferimento, risultano iscritti nell’attivo patrimoniale e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio (C.M. 27 giugno 2011 n. 29/E, par. 1.3). In altri termini, il costo di tali beni non rileva ai fini del calcolo del predetto plafond, sino a quando il cespite oggetto del contratto di locazione finanziaria non è stato riscattato.
Vanno esclusi dal computo del “costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili” i terreni, gli elementi immateriali (avviamento, marchi, brevetti, ecc.) e gli oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità), oltreché i cespiti non strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, come gli immobili-patrimonio, e quelli relativi a beni per i quali il contribuente eroga dei compensi periodici per la manutenzione prevista contrattualmente e, quindi, deducibili nell’esercizio di competenza.
La parte eccedente rispetto alla predetta soglia del 5% è comunque deducibile, in quote costanti, nei successivi cinque periodi d’imposta, a prescindere dalla sorte del bene, che nel frattempo può formare oggetto di realizzo (R.M. 20 settembre 1980 n. 9/826).
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