La Cassazione con la sentenza n. 6926 del 20 marzo 2013 si è pronunciata sulla vicenda di un contribuente in contabili semplificata cui l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto ad emettere un avviso di accertamento applicando gli studi di settore.
Gli Ermellini hanno stabilito “che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri ex art. 3, co. 181 e 184 l. 549/95 – in relazione a quei contribuenti per i quali non risultino approvati gli studi di settore, come le imprese minori e gli esercenti arti e professioni in contabilità semplificata – o degli studi di settore, costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili. La regolarità di dette scritture, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce, invero, l’applicabilità dello “standard”, né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata (Cass. S.U. 26635/09).
Per le imprese cosiddette minori in regime di contabilità semplificata, pertanto, l’accertamento mediante i parametri ai sensi dell’art. 3, co 181, 1. 549/95 non richiede motivazione ulteriore; motivazione, invece, necessaria quando i parametri servono per accertamenti nei confronti di imprese in regime di contabilità ordinaria che sia, però, stata considerata inattendibile dall’ Amministrazione finanziaria. La “ratio” della diversa disciplina risiede – per vero – nel fatto che il contribuente che opta per il regime semplificato sa di esporsi ad un accertamento, a sua volta, semplificato sulla base di parametri contabili, non potendo offrire all’Amministrazione lo scudo di una contabilità ordinaria (Cass. 26511/08).”
Nella circostanza gli Ermellini si sono discostati dall’orientamento prevalente, anche se la pronuncia è riferita all’avviso di accertamento basato sui parametri ai sensi dell’art. 3, comma 181, legge n. 549/1995 eseguito dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti di imprese in regime di contabilità semplificata non richiede motivazione ulteriore rispetto a quella descritta nell’atto, in quanto il contribuente che opta per il regime semplificato sa di esporsi ad un accertamento, a sua volta, semplificato sulla base di parametri contabili, non potendo offrire all’Amministrazione lo scudo di una contabilità ordinaria
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