Prima della scadenza del termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e del modello degli studi di settore l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la circolare n. 30/E del 19 settembre 2013 riguardante alcune precisazioni in materia di studi di settore con fornisce alcune soluzioni che si possono prospettare. Gli argomenti trattati sono risposte ad alcuni quesiti inoltrati dai contribuenti relativi alla compilazione del quadro T per gli “ex minimi”, la possibilità di essere esclusi qualora il contribuente abbia operato in un periodo non normale svolgimento e l’indicazione del Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione.
Per quanto concerne i contribuenti che esercitano attività d’impresa e nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di usufruire del regime dei “minimi”, devono compilare il modello senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime. Questo comporta alcune criticità circa la compilazione del “Quadro T – Congiuntura Economica” utilizzato per indicare ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica. Per questi contribuenti le difficoltà maggiori dipendono dalla circostanza che il regime contabile dei minimi ha consentito loro, nei periodi precedenti in cui trovava applicazione, di usufruire di obblighi contabili così ridotti che, ora, non consento loro di risalire ai dati fondamentali per il calcolo dei “correttivi crisi”; quindi non possono compilare il richiamato quadro T e, in tal modo, si precludono la possibilità di accesso ai correttivi che necessitano di tali informazioni. Per risolvere il problema l’Agenzia ha ritenuto che i soggetti interessati possano comunque fornire le indicazioni utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.
In merito ai crediti di imposta per il gasolio per autotrazione la circolare in esame pur confermando quanto indicato al paragrafo paragrafo C4) dell’allegato n. 1 della circolare n. 23/E/2013 l’Agenzia ha ritenuto di dover chiarire, al fine di evitare fraintendimenti a seguito delle modifiche normative avvenute nel corso del 2012, in relazione al credito d’imposta per il gasolio per autotrazione che l’importo “da indicare nel rigo X04” dello studio di settore degli autotrasportatori (VG68U) deve corrispondere a quello indicato nella colonna 1, del rigo RU23 di Unico 2013 (ammontare del credito concesso nell’anno 2012 per consumi di gasolio effettuati dall’impresa nel 2011) in luogo dell’importo del rigo RU23 colonna 2 (ammontare del credito concesso nell’anno 2012 per consumi di gasolio effettuati nei primi tre trimestri del 2012). Visto il ritardo con cui sono arrivati tali chiarimenti (15 luglio), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i contribuenti, che per correggere l’eventuale errore nella compilazione del rigo X04 si sono adeguati al nuovo risultato dello studio di settore, potevano non applicare maggiorazioni sulle somme eventualmente dovute in più per effetto del ricalcalo.
Altra problematica affrontata dalla circolare n. 30/E è quella relativa alla circostanza in cui la situazione dell’impresa subisca una rilevante modifica nel corso del periodo d’imposta di riferimento, come nel caso in cui l’attività prevalente esercitata risulti cessata (mentre quella secondaria prosegue), questa evenienza si può configurare come causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore. Comunque, anche in questo caso, è prevista la compilazione del modello per i soggetti esclusi. In particolare, in sede di presentazione del modello, questi soggetti dovranno specificare, nella sezione “Note aggiuntive” di Gerico, la circostanza che ha consentito di ricondurre la situazione dell’impresa a una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.
La Circolare ha affrontato anche alcune problematiche dei contribuenti colpiti da calamità naturali e che possono presentare un periodo di non normale svolgimento dell’attività, come ad esempio, in seguito al sisma 2012, di danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo che li rendono inidonei all’uso, oppure di danni rilevanti alle scorte di magazzino che causano la sospensione prolungata della produzione. Nei casi esaminati l’Agenzia, ritenere che i soggetti d’imposta interessati presentino un periodo di non normale svolgimento dell’attività e siano, di conseguenza, non accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore ed esonerati, per l’annualità di imposta 2012, dalla presentazione del relativo modello.
Nelle istruzioni alla compilazione del modello relativo allo studio UG93U è specificato che nel rigo A15 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta 2012. Le citate istruzioni prevedono, inoltre, che tale dato venga indicato anche nei precedenti righi relativi ai dipendenti. Al riguardo l’Agenzia precisa che per lo studio di settore in questione, il dato degli apprendisti deve essere indicato nel rigo A05 (“Assunti con contratto di inserimento, a termine, personale con contratto di somministrazione di lavoro”).
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