La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18237 del 29 luglio 2013 intervenendo in materia di trasfertismo ha chiarito che qualora il lavoratore svolga la sua prestazione in luoghi sempre diversi, le somme che gli vengono corrisposte, anche con carattere di continuità, non potranno considerarsi automaticamente come somme che concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.
Gli Ermellini nel caso di specie hanno precisato che in tutti i casi in cui lo spostamento del lavoratore è “funzionale” all’attività lavorativa che lo stesso deve svolgere, il tempo impiegato andrà considerato all’interno dell’orario di lavoro e conseguentemente rientrerà all’interno della retribuzione. Confermando in particolare precedenti della stessa Corte (Cass. n. 17511 del 26/07/2010) in cui viene ritenuto sussistere “il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa». Si trattava in quel caso del compenso per lavoro straordinario prestato dal lavoratore in occasione del trasporto giornaliero da lui effettuato, per la durata di circa un’ora, di operai e mezzi dalla sede della società ai singoli cantieri.”
Pertanto alla luce di quanto sopra accolgono solo la quarta doglianza cassando la sentenza della Corte di Appello, con rinvio ad altra sezione.
I giudici di legittimità hanno evidenziato nell’accogliere il quarto motivo che “L’unica disposizione applicabile ratione temporis è l’art. 3 comma 6 d.lgs. n. 314 del 1997 che recita “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare…” La sentenza impugnata ha accertato – con di accertamento di fatto di cui non sono stati lamentati errori logici né giuridici, né la mancata considerazione di circostanze decisive, quindi incensurabile in questa sede – che l’attività dell’impresa si esplica nei lavori di edilizia stradale, la quale richiede necessariamente, di per sé, che la prestazione di attività lavorativa sia svolta fuori della sede aziendale. Sembra allora trattarsi, senza che sia necessaria la prova dei cronotachigrafi, del tipico lavoro dei trasfertisti, il cui regime contributivo è disciplinato esclusivamente dalla disposizione citata, mentre non rileva l’invocato regime fiscale.”
I giudici puntualizzano che è «Trasfertista» chi risulta tenuto a presentarsi in azienda per essere di volta in volta destinato in località diverse: i periodi di trasferimento rientrano nello straordinario.
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