Trasformazione della società di comodo
Per contrastare l’utilizzo delle società commerciali per fini diversi ed elusivi il legislatore con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007),nel contrastare il fenomeno delle società di comodo ne agevolava non soltanto lo scioglimento (come anche previsto nella finanziaria 1996), ma, in alternativa, anche la trasformazione in società semplice.
Sebbene attualmente non siano previste agevolazioni per lo scioglimento o la trasformazione delle società di comodo, il fenomeno delle società semplici di mero godimento è in ogni caso tollerato dal legislatore fiscale e questo aspetto non va sottovalutato.
La forma ed il contenuto del contratto di società semplice è assolutamente libero (ai sensi dell’art.2251 c.c.), salvo che la natura dei conferimenti richieda una particolare forma, e lo stesso può dirsi nel caso di trasferimento di quote sociali. Le società semplici sono obbligate ad iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese. La funzione del Registro delle Imprese è solo quella di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. L’aspetto sanzionatorio è alquanto incerto, per cui in caso di eventuali omissioni le stesse non dovrebbero avere conseguenze sulla generale “capacità di intestazione” di beni della società semplice e, più in generale, sul funzionamento della stessa.
Le le società semplici sono escluse dalle disposizioni inerenti la normativa sulle società di comodo.Stessa esclusione anche dalla nuova disciplina in tema di assegnazione in godimento dei beni ai soci per cui non è prevista la tassazione in capo al socio della differenza tra il valore normale e il corrispettivo effettivamente pagato.
A tutto quanto sopraesposto va anche aggiunto che le Società Semplici non devono redigere il bilancio e non sono tenute ad avere le scritture contabili; non hanno obblighi IVA (in quanto non hanno Partita IVA); non sono soggette agli Studi di Settore, in quanto non producono reddito d’impresa o professionale (art. 10 Legge n. 146/98); non sono soggette all’IRAP, in quanto manca il presupposto definito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 446/97.
Tuttavia, qualora si volesse procedere a una trasformazione in società semplice si deve ricordare che quest’ultima non può svolgere attività commerciale, pertanto non può mai conseguire un reddito di impresa. Di conseguenza, la trasformazione;
– genera componenti positivi di reddito (ricavi o plusvalenze a seconda della natura fiscale dei beni considerati);
– dà luogo a una cessione di beni rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (salvo il caso in cui l’operazione non si configuri come un’operazione esente o esclusa da iva. In tali casi risulta comunque applicabile l’imposta di registro).
I componenti rilevanti per la determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA si determinano in via ordinaria facendo riferimento, rispettivamente, al valore normale dei beni ai sensi dell’articolo 9 del TUIR e all’articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Iva).
Infine, in merito ai profili elusivi, e quindi al rischio di accertamenti fiscali, si ritiene che l’Amministrazione non abbia interesse ad esplorare questa direzione poiché l’alternativa alla trasformazione sarebbe stata l’assegnazione dei beni ai soci con la medesima emersione di plusvalenze.
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