La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22724 depositata il 04 ottobre 2013 intervenendo in tema omissione dei versamenti contributivi ha statuito che è nullo il verbale Inail con le sanzioni al datore se non spiega come sono stati rilevati i dati aziendali. Irrilevante che l’impugnazione sia facoltativa: l’impresa che non vuole aspettare l’ordinanza-ingiunzione deve essere messa in grado di difendersi.
La vicenda ha riguardato un titolare di impresa che a seguito di un controllo degli ispettori dell’INAIL gli veniva notificato un verbale emesso in relazione alla omessa denuncia dei dipendenti. Iltitolare di impresa avverso il verbale ispettivo ricorreva al Tribunale che respingeva il ricorso. Il ricorrente presentava ricorso avverso la decisione del giudice di prime cure alla Corte di Appello che in riforma di quest’ultima sentenza, accerta l’insussistenza del credito INAIL, in relazione all’omessa denuncia di dipendenti. I giudici della Corte Territoriale precisano, tra le altre, che “l’atto di cui si tratta – che, pur essendo autonomamente impugnabile (ex art. 24 della legge n. 46 del 1999, recte: del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) è tuttavia un atto prodromico ad una ulteriore iniziativa officiosa – contiene, nella specie, la descrizione delle infrazioni accertate, gli specifici riferimenti testuali alle singole posizioni assicurative dei diversi dipendenti, ai periodi di competenza, alla natura della pretesa dell’Istituto;”
Avverso la decisione della Corte di Appello entrambe le parti ricorrono alla Corte Suprema per la sua cassazione.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del contribuente affermando che più volte “la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa nel senso della necessità, da parte dell’INAIL, di effettuare la suddetta comunicazione e di dotare il provvedimento di riclassificazione – nella presente vicenda rappresentato unicamente dal verbale ispettivo in oggetto – di un’adeguata motivazione al pari dì tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 3 della legge n.241 del 1990. Ne consegue che la decisione al riguardo della Corte territoriale, oltre ad essere del tutto contraddittoria, si pone anche in contrasto con la suddetta giurisprudenza.”
Inoltre i giudici della Suprema Corte sottolineano che “nel verbale stesso non vi è alcuna esplicitazione delle modalità con le quali la predetta rilevazione sulla documentazione aziendale sarebbe stata eseguita al fine di pervenire alle disposte conclusioni sanzionatorie, sicché il verbale non potrebbe essere fornito sul punto di alcuna “fede privilegiata”. Infatti, essendo il richiamo in esso contenuto allo “esame della documentazione aziendale” del tutto privo delle doverose esplicitazioni, in realtà esso sarebbe il frutto di “valutazioni e convinzioni personali e soggettive” degli ispettori e come tale sfornito di rilevanza probatoria.”
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