CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17005 depositata il 11 agosto 2016 – Ferma la legittimità dell’obbligo previsto dalla legislazione nazionale di procedere alla effettiva introduzione delle merce nel deposito fiscale IVA per potersi avvalere del differimento della corresponsione dell’IVA dovuta al momento dell’importazione della merce, tuttavia l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’IVA all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17005 depositata il 11 agosto 2016 TRIBUTI - IVA - IMPORTAZIONI - DEPOSITO FISCALE - INTRODUZIONE FISICA DELLA MERCE NEL DEPOSITO FISCALE - AUTO-FATTURAZIONI CON DATE ANTERIORI ALLE IMPORTAZIONI - IRREGOLARITA' RITENUTO IN FATTO 1. La società contribuente V. SAS di T. A.& C. in liquidazione e concordato preventivo ha [...]