CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8011 – In tema di Iva e ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8011 Imposte indirette - IVA - Istanza di rimborso - Dichiarazione annuale - Trasmissione telematica Rilevato che la T. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2271/67/2012, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di [...]