CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2219 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' "autonoma organizzazione" non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive