Archivi mensili: Settembre 2021

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23405 – L’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2021, n. 22982 – In tema d’imposte sui redditi, la nullità per la carenza di sottoscrizione del capo dell’ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato è prevista per l’avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973; mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l’avviso di mora e l’attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato

In tema d'imposte sui redditi, la nullità per la carenza di sottoscrizione del capo dell'ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato è prevista per l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973; mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora e l'attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato

Corte di Giustizia, nella causa C-895/19 depositata il 18 marzo 2021 – Gli articoli 167 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a un acquisto intracomunitario, nel corso dello stesso periodo d’imposta in cui è dovuta l’IVA, è subordinato all’indicazione dell’IVA dovuta nella dichiarazione fiscale presentata nel termine di tre mesi decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo tributario relativo ai beni acquistati

Gli articoli 167 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a un acquisto intracomunitario, nel corso dello stesso periodo d’imposta in cui è dovuta l’IVA, è subordinato all’indicazione dell’IVA dovuta nella dichiarazione fiscale presentata nel termine di tre mesi decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo tributario relativo ai beni acquistati. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA

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