CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2021, n. 2420
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Istanza di rimborso ex art 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – Termine di presentazione – Decorrenza – Adempimento rateale
Rilevato
che con sentenza n. 2614/23/14 pubblicata il 15 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia sezione distaccata di Lecce, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 183/3/13 ha dichiarato illegittimi i silenzi rigetto opposti dall’Agenzia delle Entrate alle istanze di rimborso presentate dalla M.I. s.r.l. con riferimento alla doppia imposizione che si era realizzata con il versamento di quanto dovuto a seguito degli accertamenti con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa dichiarato per gli anni 2003, 2004 e 2005 per l’errata imputazione temporale di componenti positivi di reddito;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato tempestiva l’istanza di rimborso ritenendo che il termine per la proposizione della stessa decorra dalla data del pagamento delle somme e non da quella dell’accertamento a seguito del quale era maturato il credito per doppia imposizione;
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidati a due motivi;
che la M.I. s.r.l. resiste con controricorso;
Considerato
che con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si assume che la decorrenza del termine di due anni per proporre l’istanza di rimborso previsto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 decorre dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e costituito dall’epoca in cui la pretesa dell’amministrazione finanziaria si è resa definitiva e quindi, nel caso specifico, dalla definizione dell’accertamento con adesione che, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 218 del 1997, si perfeziona con il versamento della prima rata prevista dall’art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs; che con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento alla prova dell’esattezza dei conteggi proposti con riferimento all’istanza di rimborso riferita all’accertamento per l’anno 2005;
che il primo motivo è fondato. Come esattamente affermato dalla ricorrente la decorrenza del termine di due anni per proporre l’istanza di rimborso previsto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 decorre dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e costituito dall’epoca in cui la pretesa dell’amministrazione finanziaria si è resa definitiva e quindi, nel caso specifico, dalla definizione dell’accertamento con adesione che, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 218 del 1997, si perfeziona con il versamento della prima rata prevista dall’art. 8, comma 1 del medesimo d.lgs. In caso di adempimento rateale, il termine di decadenza decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell’ultima quota del pagamento frazionato (Confronta Cass. 28 aprile 2004 n. 8118 in tema di decadenza triennale dell’imposta di successione rateizzata);
che il secondo motivo è assorbito;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce in diversa composizione, che si adeguerà a quanto sopra affermato, e provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce in diversa composizione.
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